IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 19
Per il Gip di Milano opere non riconducibili a Scia alternativa: imprescindibile il Permesso di costruire come titolo legittimo
Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.
La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl. Nell’ultima seduta del 18 febbraio, ultima di quattro cicli di audizioni, la Commissione ha ascoltato, sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.
Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “ristrutturazione edilizia” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione e in particolare l’utilizzo della procedura amministrativa della Scia alternativa al PDC, anziché utilizzare titoli come il permesso di costruire convenzionato, che avrebbero permesso una analisi completa della verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali di zona.
La Procura di Milano e la Guardia di Finanza di Milano, hanno acquisito le carte di circa 40 progetti edilizi, per i quali il Comune di Milano ha accettato, senza rilievi, la “segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire”.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulla imprescindibilità dell’utilizzo del Permesso di costruire convenzionato, e dell’impossibilità di utilizzare la scia alternativa al Permesso di costruire quando gli interventi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche.

IN SINTESI
Definizione di “Precise disposizioni plano-volumetriche”
Secondo i giudici della Procura di Milano, il procedimento utilizzato per gli interventi soggetti a sequestro (Scia alternativa al Permesso di costruire) non può rientrare nell’ipotesi legislativa in cui è consentita l’utilizzo della Scia, né può rientrare nel caso di interventi di nuova costruzione che siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche così come previsto dall’art. 23 comma 1 lettera c) del Testo unico dell’edilizia.
Per comprendere cosa debba intendersi per “precise disposizioni plano-volumetriche” può essere richiamata la giurisprudenza amministrativa; in particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3262 del 2010, conformativa della sentenza del TAR Basilicata n. 398/2008, ha chiarito che una pianificazione urbanistica effettivamente di dettaglio è l’unica a giustificare l’estensione della Scia alternativa al PDC. Tale pianificazione non deve lasciar spazio alcuno di discrezionalità o alternative alla fase di progettazione.
I Giudici del Consiglio di stato affermano che:
“ Per precise disposizioni plano-volumetriche si intende la definizione esatta in sagoma degli edifici realizzabili e il posizionamento rispetto ai limiti delle opere di urbanizzazione primaria, dei confini di zona e di proprietà), Tipologiche (pianta tipo), formali (caratteristiche architettoniche e prospetti, materiali, manto di copertura etc.) e costruttive”
Nei casi esaminati dai Gip di Milano, la disciplina dettata (per le aree oggetto di indagine) dal Piano di Governo del territorio, non contiene alcuno degli elementi che possano costituire “precise disposizioni plano-volumetriche”.
Infatti, nel PGT milanese, mancano del tutto le indicazioni circa:
- L’esatta giacitura planimetrica dei fabbricati
- Le peculiari scelte dimensionali in termini di volumetria e altezze
- Gli allineamenti
- Le distanze dalle strade
- Le distanze dai confini di proprietà
- La dislocazione planimetrica delle strutture e delle dotazioni di servizio (accessi, parcheggi, verde pubblico e privato, ecc)
Il Pgt si limita a regolamentare non con riguardo ai comparti edificatori oggetto di attenzione della Procura, ma all’intera zona omogenea (gli Ambiti di Rinnovamento Urbano – ARU) nella quale essi ricadono, senza indicare i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici da osservarsi nella progettazione dell’intervento edificatorio.
Sulla non riconducibilità dell’intervento edilizio ad alcuno dei casi previsti dalla Legge Regione Lombardia 12/2005
L’art. 23 comma 1 Dpr 380/2001 prevede anche che:
“Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione”
In attuazione del nuovo istituto disciplinato dal Testo Unico in materia edilizia, la Regione Lombardia, con l’art. 7, comma 1 – lettera a), della legge regionale n. 20/2020, ha introdotto al comma 1 dell’art. 33 “Regime giuridico degli interventi” della legge regionale n. 12/2005, la seguente lettera d):
- d) segnalazione certificata di inzio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all’articolo 42, nei casi di cui all’articolo 23, comma 1, del DPR 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento e per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall’articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del pGT, e dell’articolo 40 ter, comma 3
Gli interventi edilizi proposti ed esaminati dai gip della procura non sembrano rientrare in alcuna delle due ulteriori fattispecie introdotte dalla Regione Lombardia con l’art. 33, comma 1, lettera d):
- L’ampliamento (la prima delle due fattispecie) è infatti una categoria di intervento che comporta necessariamente la permanenza di un corpo di fabbrica principale del quale l’ampliamento realizza, appunto, un’estensione: l’ampliamento è “l’azione, l’operazione di ampliare; ingrandimento, allargamento”. Nei casi, in esame, la trasformazione edificatoria assume sostanzialmente la configurazione di una nuova costruzione;
- Non può nemmeno configurarsi, un intervento “in deroga agli strumenti di pianificazione” non risultando, l’immobile in questione, fra quelli ricompresi nell’art. 40 bis (patrimonio edilizio dismesso con criticità), né tantomeno fra quelli ricompresi nell’art. 40 ter (immobili rurali dismessi o abbandonati).
Le conclusioni della Procura di Milano portano ad affermare che:
“Lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, per come definita nel sistema normativo nazionale e regionale appena illustrato, appare dunque inidoneo a costituire titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edificatori proposti.”
Conclusioni
Dopo aver illustrato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano ad affermare la non riconducibilità delle opere alle ipotesi previste dall’art. 23 comma 1 lettera c) nei casi oggetto delle indagini della procura e di conseguenza dell’utilizzo improprio della scia, nei prossimi articoli sul salva Milano, analizzerò le motivazioni “tecnico/giuridiche” del perché gli interventi in fase di realizzazioni e sospesi rientrerebbero nelle ipotesi di lottizzazione abusiva rientrando tra i reati di cui al Capo B degli artt. 44 lettera c e 30 del DPR 380/2001.
5-Letture per ogni utile approfondimento:
29.01.2025 – Gli standard urbanistici in Italia dal 1942 a oggi: storia e controstoria
26.11.2024 – Milano capitale delle costruzioni in Italia: storia e cronistoria del “caso Milano”
Leggi gli altri articoli della rubrica "Il labirinto oscuro dell'edilizia"