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APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Durata, validità ed efficacia dei certificati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali

13 Mar 2025 di Gabriella Sparano

Sia il codice dei contratti pubblici (oggi, articolo 96) sia l’ANAC (ex multis, Atto del Presidente del 10/07/2024) sia la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 24/04/2024, n. 7) sono chiari e fermi nell’affermare che i requisiti, generali e speciali, di partecipazione agli appalti devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, per tutta la durata della gara, e fino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Ciò impone, evidentemente, non solo il dovere in capo all’operatore economico di informare la stazione appaltante di ogni variazione incidente in tal senso (anche in nome del generale principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e pubblica amministrazione sancito dal comma 2-bis dell’articolo 1 della Legge n. 241/1990), ma anche il dovere in capo alla stessa stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.

Viene, quindi, da chiedersi che validità abbiano i certificati a tal fine necessari? Ogni quanto tempo la stazione appaltante deve, pertanto, chiedere nuovamente detti certificati per avere certezza della continuità del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico?
Vediamolo insieme.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/19

Le schede ANAC per le procedure negoziate sotto soglia: come compilarle

06 Mar 2025 di Gabriella Sparano

Orchestratore e schede ANAC: rappresentano tuttora una difficoltà ed un elemento di incertezza per stazioni appaltanti e RUP non solo in fase di indizione della procedura di affidamento, ma anche nella fase esecutiva, per la comunicazione degli eventi successivi alla stipula del contratto. Quale scheda compilare? Cosa indicare? Come? Interrogativi che non trovano una facile risposta, anche per i continui aggiornamenti delle schede, l’ultimo qualche giorno fa, con l’inserimento di nuove tipologie che, se da un lato, mirano proprio a consentire alle stazioni appaltanti di effettuare operazioni prima impossibili, nello stesso tempo, non permettono appunto di stabilizzare e apprendere definitivamente i meccanismi della digitalizzazione.
Riprendiamo, allora, dopo quella relativa all’affidamento diretto ex articolo 50 del Codice (Dubbi e interrogativi delle stazioni appaltanti, RUP e responsabili di fase sulla compilazione delle schede sull’esecuzione dell’appalto: la guida – DIAC), l’illustrazione delle schede ANAC, proseguendo con quelle relative alle procedure negoziate senza bando nel sottosoglia, di cui all’articolo 50 del Codice.

Quale scheda ANAC va compilata?
Per le procedure negoziate senza bando nel sottosoglia, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, sono utilizzabili due schede:
– la scheda P7_1_3, in caso di procedura negoziata senza bando con consultazione degli operatori economici individuati con una previa indagine di mercato ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice (cosiddetta procedura a due fasi);
– la scheda P7_2, in caso di procedura negoziata senza bando con consultazione degli operatori economici individuati da elenchi di operatori economici, ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice (cosiddetta procedura a fase unica).

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Le condizioni d’uso legittime della proroga contrattuale: quando e come è possibile

27 Feb 2025 di Gabriella Sparano

In materia di contratti pubblici vige il principio inderogabile per il quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni. La proroga contrattuale, pertanto, in quanto idonea a differire il momento dell’indizione della nuova gara e, quindi, ad incidere sui principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, è un istituto eccezionale, utilizzabile nei limiti fissati dalla legge.

Vediamo, quindi, quando e come può legittimamente farsi uso della proroga contrattuale.

Quanti tipi di proroga ammette il Codice dei contratti pubblici?

Rispetto al codice previgente (articolo 106, comma 11), il Decreto legislativo n. 36/2023 è più puntuale e dettagliato nel prevedere, all’articolo 120, due tipologie di proroga ammesse dal legislatore, disciplinando infatti: – al comma 10, l’opzione di proroga; – al comma 11, la proroga tecnica.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Documentazione antimafia, tutto quel che c’è da sapere (in particolare su tempi di acquisizione della comunicazione e stipula del contratto di appalto)

20 Feb 2025 di Gabriella Sparano

La documentazione antimafia, che va acquisita prima della stipula dei contratti di appalto, crea sempre qualche difficoltà alle stazioni appaltanti sia per le tempistiche del relativo rilascio (spesso inconciliabili con quelle dell’appalto stesso) sia per la non sempre chiara conoscenza di quando la stessa sia obbligatoria.

Vediamo, dunque, di cosa si tratta e cosa devono fare le stazioni appaltanti per evitare blocchi agli appalti quando vi siano ritardi nella acquisizione di detta documentazione.

Qual è la documentazione antimafia?

L’articolo 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Testo Unico antimafia) distingue la documentazione antimafia in comunicazione antimafia e informazione antimafia.

APPALTI ISTRUZIONE PER L'USO

Il rebus garanzie dopo il correttivo e prima dell’avvio delle piattaforme dei soggetti emittenti

13 Feb 2025 di Gabriella Sparano

Disciplinate dal codice 36 in maniera differente a seconda se riferite al sopra o al sotto-soglia, le garanzie, provvisoria e definitiva, sono state oggetto di revisione ad opera del correttivo (Dlgs. 209/2024) che, in parte, vi ha finalmente recepito indirizzi interpretativi extra codice e, in parte, ne ha accentuato la matrice digitale. Vediamo, allora, come vanno costituite le garanzie e a cosa devono prestare attenzione stazioni appaltanti ed operatori economici.

Come vanno costituite le garanzie?

Sia nel sotto che nel sopra soglia, le garanzie si distinguono in provvisoria e definitiva, laddove:
– la provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
– la definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Il nuovo soccorso istruttorio: obiettivi, tipologie, regole fondamentali e limiti

06 Feb 2025 di Gabriella Sparano

Previsto e disciplinato già nell’ambito del procedimento amministrativo in generale (articolo 6, comma 1, lettera b, della legge 241/1990), il soccorso istruttorio è stato oggetto di una disciplina specifica in materia di affidamento dei contratti pubblici già nel codice 163/2006 (articolo 38, comma 2bis), passando poi per il codice 50/2016 (articolo 83, comma 9) e approdando infine nel vigente codice 36/2023, che vi dedica un articolo tutto suo (articolo 101, rimasto intatto dopo il correttivo di cui al Dlgs 209/2024) e che ne ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni rispetto alle discipline previgenti.

Vediamo, quindi, qual è la nuova connotazione del soccorso istruttorio e i limiti a cui è comunque tenuto.

Quali sono le caratteristiche del nuovo soccorso istruttorio?

Come chiarito sin dalla relazione Illustrativa al codice, il nuovo soccorso istruttorio disciplinato nell’articolo 101 è caratterizzato da alcune novità volte a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative sotto le discipline previgenti.

Se, da un lato, infatti, in una logica semplificatoria, la nuova disciplina tende a evitare, nei limiti del possibile, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante, dall’altro lato garantisce che ciò avvenga nel rispetto del principio della par condicio.

Il codice 36 e il correttivo favoriscono la partecipazione delle Pmi ma rimangono dubbi sugli operatori economici interessati

30 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Il Codice 36 contiene una serie di previsioni tese a favorire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti dei contratti pubblici, nonché ad agevolarle rispetto ad alcuni adempimenti, proprio al fine di consentirne la crescita e l’accesso al mercato. Ed il Correttivo ha ulteriormente rafforzato tale favore, ad esempio per il subappalto. Ma non sempre è chiaro a quali operatori economici corrisponda effettivamente la suddetta classificazione di impresa e non sempre i contratti pubblici sono “tarati” per detti operatori economici.

Vediamo, allora, quali sono le micro, le piccole e le medie imprese e cosa il legislatore, anche del Correttivo, prevede per esse?

Chi sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI)? Per conoscere i requisiti che definiscono un operatore economico quale micro, piccola o media impresa, dobbiamo rifarci al decreto del 18/04/2005 del Ministero delle attività produttive.

Il controllo semplificato del possesso dei requisiti per i sotto-soglia non è variato nel correttivo ma le Stazioni appaltanti continuano ad applicarlo con errori

23 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Lasciato intatto dal correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, a dimostrazione evidente della esaustività e della chiarezza della previsione, l’articolo 52 del Codice, disciplinante una forma di controllo semplificato del possesso dei requisiti per il sotto-soglia, non è tuttavia esente da errate applicazioni da parte delle Stazioni Appaltanti.

Vediamo, allora, cosa consente esattamente la norma ed a quali condizioni.

 

Cosa prescrive l’articolo 52 del Codice?

L’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 introduce una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici. E’, infatti, contenuto nella Parte I del Libro II (articoli 48 – 55) del Codice, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali il Legislatore ha riservato una disciplina specifica e derogatoria di quella ordinaria (articolo 48, comma 9).

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Il principio di rotazione non si applica in caso di indagine di mercato preliminare aperta a TUTTI

19 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Sebbene nel passaggio dal codice 50 all’attuale codice 36 sia stato promosso da semplice criterio a vero e proprio principio, previsto e disciplinato in un articolo tutto suo, la rotazione crea ancora qualche problema alle stazioni appaltanti, come dimostrano anche alcuni ammonimenti dell’ANAC. Vediamo, quindi, quando e come il principio di rotazione può non trovare applicazione o può essere legittimamente derogato.

A quali procedure di affidamento si applica?
Il principio di rotazione è disciplinato dall’articolo 49 del Codice, contenuto nella Parte I del Libro II, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali infatti il Legislatore ha riservato una disciplina specifica (articoli 48 – 55).

Il “quinto d’obbligo” rimane confermato nelle prescrizioni del Codice mentre non compare nel Correttivo appena approvato

09 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.

Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.

Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.

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