ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene sia indice di una criticità o comunque di una deviazione dall’iter ordinario, il ritiro di una procedura di affidamento di un appalto pubblico, nella doppia tipologia dell’annullamento e della revoca in autotutela, non è un evento così remoto e raro. Comprendere, pertanto, la distinzione tra revoca e annullamento in autotutela è fondamentale per le stazioni appaltanti, in quanto, al di là dell’effetto comune (appunto, il ritiro della procedura), le motivazioni legittimanti e le tempistiche sono diverse, così come le modalità di comunicazione all’ANAC, a mezzo la compilazione della relativa scheda.
Cerchiamo, quindi, di chiarire questi aspetti tecnici e operativi.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La Sentenza del TAR Marche – Ancora del 29/04/2025, n. 312 ha lambito, senza tuttavia entrare nel merito (la questione era un’altra), una tematica che crea molti dubbi alle stazioni appaltanti e cioè se il “Prospetto informativo disabili”, acquisibile da qualche mese tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE, equivalga al “Certificato di ottemperanza” ai fini della verifica di conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, quindi, ai fini del possesso del requisito generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b), del Dlgs. 36/2023.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Che cos’è il Prospetto informativo disabili?
Il Prospetto informativo (articolo 9, comma 6, L. 68/1999) è una dichiarazione telematica che i datori di lavoro (sia pubblici che privati) devono inviare agli uffici competenti. Contiene informazioni dettagliate sulla loro situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette. Include il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La necessità prevista dal Codice e, nello stesso tempo, l’attuale indisponibilità, di apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fornire aggiornamenti e esempi relativi alle metodologie di calcolo della revisione dei prezzi di cui all’Allegato II.2bis del Codice, evidenziano la complessità interpretativa e attuativa di dette metodologie di calcolo. Lo abbiamo detto (https://diarionuoviappalti.it/revisione-prezzi-linee-mit/) e lo testimoniano le tante perplessità manifestate dalle stazioni appaltanti, spesso disorientate nell’applicazione delle nuove norme, a fronte di un sistema normativo che invece pone in capo ad esse l’intera responsabilità di individuare e indicare nei documenti di gara gli indici revisionali applicati all’appalto, di monitorarne l’andamento e effettuarne l’applicazione, automaticamente e senza istanza di parte.
Vediamo, allora, di chiarire quando si applica la revisione dei prezzi e come devono farvi fronte le stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.
In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.
Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
È di questi giorni l’annuncio dell’ANAC di avvio nei prossimi mesi di un’attività di vigilanza su alcuni profili di criticità emersi con riferimento sia alla fase di affidamento sia alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Tra questi, gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza, per i quali va presidiata la corretta applicazione della specifica disciplina prevista dall’articolo 140 del Codice, in quanto, dando luogo ad affidamenti in forma diretta, è derogatoria di quella ordinaria basata sulla concorrenza e competizione tra operatori economici.
Vediamo, allora, cosa sono gli affidamenti di somma urgenza e qual è la corretta procedura da seguire.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Decreto Legislativo 36/2023, arricchito dagli interventi del correttivo, ha significativamente approfondito e reso più complete diverse figure e concetti rispetto alla normativa precedente, introducendo aspetti e previsioni precedentemente assenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), integrata con la previsione del cosiddetto “RUP in prestito” (articolo 15, comma 2). Tuttavia, il Codice non fornisce indicazioni operative dettagliate su come le stazioni appaltanti, in caso di carenza, possano concretamente richiedere e ottenere da altre amministrazioni questo RUP “in prestito”.
Analizziamo quindi le possibili modalità procedurali.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo pubblicato sul Diario dei Nuovi Appalti (https://diarionuoviappalti.it/cam-sentenze-anacparma/) evidenzia come, nonostante fossero già previsti ed imposti fin dal codice 163/2006, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano un adempimento che ancora crea qualche difficoltà sia alle stazioni appaltanti (che hanno l’obbligo di applicarli nei casi e nei modi prescritti oggi dall’articolo 57, comma 2, del codice 36) sia agli operatori economici (che devono adeguarsi ad essi se vogliono contrattare con la pubblica amministrazione).
Vediamo, allora, cosa sono i CAM, cosa comporta la loro applicazione e cosa determina la loro disapplicazione o non corretta applicazione.
Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.
Il recente report pubblicato dall’ANAC sull’andamento delle qualificazioni fino al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un aumento delle richieste bocciate (v. https://diariodiac.it/qualificazione-stazioniappaltanti-raddoppiano-le-pa-bocciate-solo-1-260-faranno-ppp-lavori/) e i nuovi requisiti introdotti dal correttivo, che si applicano alle istanze successive alla loro introduzione e ai rinnovi delle qualificazioni già ottenute, potrebbero confermare questo trend negativo, soprattutto se non si chiariscono alcuni aspetti operativi relativi alla loro osservanza (v. https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/).
Ma, quali sono in concreto i limiti che incontra un soggetto non qualificato per l’affidamento e la gestione di un appalto? Cosa può fare e cosa gli è precluso?
Vediamolo insieme.