APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 34
Il RASA: funzioni, responsabilità e incompatibilità della figura chiave della riqualificazione delle SA
Nelle ultime settimane, il rinnovo della qualificazione delle stazioni appaltanti è stato un argomento molto discusso e dibattuto a causa dei requisiti introdotti e modificati dal Correttivo e del conseguente loro recepimento (solo dal 25 giugno scorso) nel sistema ANAC, a tal fine aggiornato all’esito di una consultazione on line lanciata dall’Autorità nei mesi precedenti. Protagonista silenzioso di tale processo di riqualificazione (l’articolo 11 dell’Allegato II.4 del Codice attribuisce testualmente alle stazioni appaltanti il compito di accedere all’AUSA – rectius, al servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” – per inserire/aggiornare i dati necessari) è il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA). Ma chi è esattamente il RASA? Quali sono le sue funzioni principali, spesso misconosciute, e le responsabilità che gli derivano nel sistema complessivo degli appalti pubblici? Quali incompatibilità sussistono per tale ruolo? Il Codice, infatti, non prevede né cita tale figura.
Vediamolo insieme.
IN SINTESI
Chi è il RASA?
Il RASA è il soggetto incaricato dalla stazione appaltante della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Questa anagrafe, istituita ai sensi dell’articolo 33-ter del decreto legge 179/2012 e successive modificazioni, raccoglie tutti i dati anagrafici e classificatori delle stazioni appaltanti a livello nazionale. Ogni stazione appaltante ha l’obbligo di nominare un RASA tramite apposito provvedimento. È fondamentale sottolineare che il RASA è unico per ogni stazione appaltante, a prescindere dalla sua eventuale articolazione interna in più centri di costo. La sua figura non è un mero adempimento burocratico: nasce come una misura organizzativa di trasparenza finalizzata alla prevenzione della corruzione, come ribadito dall’Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione. Per questo motivo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha il compito di verificare che il RASA, indicato nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), abbia attivato il proprio profilo utente secondo le modalità operative indicate dall’ANAC. Il RPCT deve inoltre comunicare tempestivamente all’Autorità qualsiasi impedimento che abbia causato la mancata individuazione o attivazione del RASA. Con l’attivazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (già previsto nell’articolo 38 del Codice 50/2016, ma realizzato solo con il Codice vigente) e dell’apposito servizio ANAC, che richiedono, tra le condizioni imprescindibili, l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il RASA è divenuto anche il soggetto abilitato a inserire e inviare le istanze di qualificazione della propria stazione appaltante.
Quali sono le responsabilità specifiche del RASA?
Il RASA ha, dunque, due responsabilità espressamente attribuite:
- la verifica, la compilazione e l’aggiornamento (almeno annuale) delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante contenuti nell’AUSA. Il suo ruolo qui è garanzia di accuratezza e attualità: deve assicurare che i dati comunicati all’Autorità siano sempre aggiornati, con particolare attenzione ai nominativi dei RUP associati ai singoli centri di costo. Nel caso in cui un RUP venga meno per quiescenza, cessazione dal servizio o trasferimento, il RASA deve disabilitare il profilo precedente e attivarsi immediatamente affinché un nuovo RUP subentri nelle procedure. Le informazioni trasmesse dal RASA non sono solo dati statici; l’Autorità può richiederle per l’espletamento di eventuali verifiche successive, sottolineando l’importanza della loro veridicità;
- la compilazione e l’invio della domanda di qualificazione della stazione appaltante, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs. 36/2023, divenendone così un ingranaggio essenziale nel meccanismo di accesso ai futuri affidamenti.
Il ruolo di RASA è incompatibile con quello del RPCT?
Come chiarito dalla stessa ANAC (Atto del Presidente del 20 marzo 2024), non esiste un’incompatibilità intrinseca tra il ruolo di RASA e quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), con cui si relaziona nel modo visto al primo quesito. Il Piano Nazionale Anticorruzione, infatti, ha inteso l’individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza, strettamente collegata alla prevenzione della corruzione. Per questo motivo, è il RPCT a dover indicare il nominativo del RASA nel PTPC. La cumulabilità degli incarichi di RASA e RPC in capo alla stessa persona non solo è considerata possibile ma, in certi casi, può addirittura rappresentare una scelta strategica per assicurare la puntuale attuazione delle misure, potenziandone l’efficacia e l’effettività. Questo, naturalmente, a patto che non sussistano altri profili di incompatibilità specifici con il ruolo di RPC, tenuto conto che il RASA non svolge funzioni in via esclusiva, ma in aggiunta ad altri compiti d’ufficio.
Il ruolo di RASA è incompatibile con quello di RUP?
Anche su questo fronte, l’ANAC ha fatto chiarezza (Atto del Presidente del 19 gennaio 2022): non sussiste un’incompatibilità in astratto tra l’incarico di RASA e quello di RUP. La ragione è semplice ma fondamentale: il RASA si occupa dell’attualità dei dati comunicati all’Autorità (in particolare dei nominativi dei RUP associati ai singoli Centri di costo), oltre che – come detto – della trasmissione delle informazioni ai fini della qualificazione. Non è suo compito, invece, esercitare un controllo sulla correttezza delle attività svolte dall’Amministrazione in qualità di stazione appaltante o vigilare sulle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, responsabilità che ricadono sul RUP stesso. Le due figure, pertanto, operano su piani diversi seppure complementari, garantendo trasparenza dei dati anagrafici e correttezza procedurale.
Qual è la responsabilità che deriva al RASA da quanto comunicato all’ANAC nell’AUSA e ai fini della qualificazione?
La responsabilità del RASA è di natura amministrativa e di garanzia della veridicità e attualità dei dati. Sebbene non sia un soggetto che compie atti di gestione o decide sulla correttezza delle procedure di gara in sé, il RASA è il garante delle informazioni anagrafiche e classificatorie della stazione appaltante fornite all’ANAC tramite l’AUSA e, in particolare, per la qualificazione, agendo però quale soggetto delegato delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà della stazione appaltante. La normativa non prevede specifiche sanzioni dirette a carico del RASA in caso di inesattezze, tuttavia, la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti a ciò tenuti può comportare l’applicazione delle sanzioni oggi previste dall’articolo 222, comma 13, del Codice 36/2023. Questo significa che, indirettamente, la sua diligenza e accuratezza sono fondamentali per evitare conseguenze negative per la stazione appaltante che, infatti, quale soggetto delegante del RASA, mantiene un obbligo di vigilanza e controllo su quanto dallo stesso comunicato
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