APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO /28
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
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