IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 27
La riforma del Codice del paesaggio: responsabilità maggiori ai Comuni (al collasso), oneri aggiuntivi per l’edilizia minore, tempi più stretti per i pareri delle Sovrintendenze, rafforzato il silenzio-assenso
Dopo le modifiche sostanziali apportate dal decreto salva-casa al Codice del paesaggio in merito all’estensione di ulteriori fattispecie di sanatorie in ambiti vincolati, si profila l’ennesima riforma “emergenziale” in vista, per il codice del paesaggio (Dlgs 42/2004), nel nome della semplificazione e dello snellimento delle procedure, in riferimento ai pareri delle Soprintendenze nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni. Sono stati presentati dalla Lega due disegni di legge attualmente all’esame delle competenti Commissioni riunite in sede referente (annuncio nella seduta 277 del 25 febbraio 2025): uno al Senato (AS 1372), l’altro alla Camera (AC 2230), dal contenuto sostanzialmente identico.
IN SINTESI
Il titolo del DDL 1372 al Senato è “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”. L’esame è stato affidato alle commissioni riunite settima (Cultura) e ottava (Ambiente), relatori sono rispettivamente Andrea Paganella (LSP-PSd’Az) e Francesca Tubetti (FdI).
Gli obiettivi della Riforma
Gli obiettivi dichiarati nella relazione di accompagnamento sono: la razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni in tema di tutela del paesaggio, attribuendo ai Comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi edilizi di minore impatto, la riduzione dei tempi per l’espressione dei pareri endoprocedimentali di competenza delle Soprintendenza, l’applicazione del silenzio assenso in caso di decorso dei termini, senza per questo mettere a repentaglio la tutela del paesaggio.
Il Ddl si pone l’obiettivo di rivedere il ruolo delle Sovrintendenze nell’ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall’altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese. In altre parole, si punta a coniugare la tutela del patrimonio culturale e storico con l’esigenza di non paralizzare l’attività edilizia e urbanistica spesso ostaggio di procedure lente e complesse.
Le dichiarazioni dei proponenti del Ddl: “Attualmente le soprintendenze sono chiamate a esprimersi su un numero elevato di pratiche, comprese quelle che non riguardano i grandi monumenti o le opere di particolare pregio storico-artistico. Questo comporta un notevole rallentamento nei processi decisionali e una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata.” Il disegno di legge intende, quindi, introdurre modifiche normative che permettano di razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, attribuendo in modo improprio e irragionevole, se non irresponsabile, (sic!!!) ai comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto e definendo tempi certi per l’espressione del parere delle soprintendenze al fine di evitare lungaggini burocratiche.
Le modifiche proposte
Le novità riguardano le modifiche di quattro articoli del Codice nonché del Dpr 31/2017 oltre al rinvio a un decreto legislativo. L’articolo 1 stabilisce i princìpi cardine della riforma, indicando come finalità:
- la riduzione dei tempi amministrativi,
- il rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto. La revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, viene dunque considerata come uno strumento per garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio.
L’articolo 2 introduce modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, con l’obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione. In particolare: – all’articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi; – all’articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale; – all’articolo 167, comma 5, e all’articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzioassenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l’inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale.
L’articolo 3 attribuisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica. I decreti legislativi previsti dalla delega sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 4 prevede l’adozione di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con i princìpi della presente legge, garantendo così un ade guato coordinamento normativo. Il proponente del disegno di legge, conclude la sua relazione evidenziando che lo stesso rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e moderna delle autorizzazioni paesaggistiche, sottolineando che la tutela del patrimonio culturale e ambientale deve rimanere un obiettivo primario, ma è necessario bilanciarla con l’esigenza di non paralizzare l’attività edilizia e urbanistica con procedure eccessivamente lente e complesse. In conclusione il DDL con queste misure (sempre secondo la mission…), mira a:
- garantire una maggiore certezza del diritto,
- tempi più rapidi per le decisioni amministrative
- una distribuzione più razionale delle competenze tra Stato e autonomie locali. Tutto ciò dovrà avvenire senza compromettere la qualità della tutela paesaggistica, che anzi potrà giovarsi di un intervento più selettivo ed efficace da parte delle soprintendenze.
Finalità
Il disegno di legge si propone di apportare una serie di modifiche al codice dei beni culturali, volte a disciplinare in maniera differente il perimetro e le varie modalità di intervento delle Soprintendenze nell’ambito dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Tutto ciò con le finalità, dichiarate all’art. 1 del DDL, di ottenere: una sensibile riduzione dei tempi amministrativi; una garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione; rafforzamento della certezza del diritto. Si tratta, di per sé, di finalità pienamente condivisibili ad un primo approccio di lettura (almeno sulla carta…). E’ consolidato nel pensiero comune che una burocrazia eccessiva e stringente, soprattutto per la mole di adempimenti e per le tempistiche richieste, rappresenti un ostacolo all’azione sia dei privati cittadini sia, a maggior ragione, delle imprese, di qualsiasi settore, oltre ad un aggravamento procedimentale nei confronti dei professionisti incaricati delle progettualità e dei funzionari statali, regionali, comunali che dovranno predisporre i controlli di prassi della PA.
Allo stesso tempo, le norme, per essere agevolmente applicate, devono essere il più possibile chiare e non contraddittorie, al fine di permettere a tutti i soggetti del diritto di fare un ragionevole affidamento sulle modalità con cui le norme stesse saranno applicate. Tuttavia, tali norme che il ddl si propone di modificare o integrare sono sempre poste a tutela del paesaggio, bene di interesse pubblico di primaria rilevanza, tanto da godere di specifica tutela costituzionale, tant’è che l’articolo 9 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
L’Italia, con la sua ricchezza di paesaggi e un’ampia offerta immobiliare, sta diventando una destinazione privilegiata per cittadini europei che cercano un nuovo stile di vita. Regioni come Toscana, Marche, Abruzzo, Sicilia e Umbria sono particolarmente apprezzate per la loro combinazione di bellezze naturali, tradizioni culturali e la possibilità di una vita a misura d’uomo. Gli immobili rurali e le case nei borghi storici, spesso circondati da parchi naturali, sono diventati un punto di attrazione per chi cerca un contatto diretto con l’ambiente. Il desiderio di vivere in armonia con la natura va di pari passo con un’attenzione crescente verso la sostenibilità. Pertanto, ogni intervento in questo ambito non può esimersi nell’assicurare il miglior grado di tutela del paesaggio, considerato a tutti gli effetti una ricchezza del nostro paese.
Audizioni stakeholders
La settimana scorsa sono iniziate le audizioni degli stakeholders nelle commissioni senato sopra indicate. Hanno partecipato il FAI, Archeologi pubblico impiego del MIBACT, il Terzo Settore, Legacoop, Confartigianato, ANCE, ANCI, Associazione nazionale archeologi, Associazione Bianchi Bandinelli, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Associazione italiana donne ingegneri e architetti, Alleanza per il fotovoltaico, Fondazione Inarcassa, Associazione dimore storiche italiane. Tra le memorie inviate al MIT c’è anche quella dell’UNITEL, l’associazione che rappresenta i funzionari tecnici degli enti locali di cui il sottoscritto è componente del comitato scientifico nazionale (Area Edilizia e Urbanistica). Si è lavorato per elaborare un documento di sintesi, contenente una serie di proposte concrete per la definizione di un nuovo Codice del Paesaggio ed evidenziando alcune criticità che verranno illustrate nel prossimo articolo, anche alla luce della modifica costituzionale dell’art. 9 innovando la tutela ambientale come bene collettivo e primario.
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