EDILIZIA E URBANISTICA

La legge delega è un passo avanti importante, ma resta qualche confusione. Chiamiamolo “Testo unico dell’edilizia e della rigenerazione urbana”

09 Dic 2025 di Pierluigi Mantini

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Il disegno di legge delega sul riordino del Testo unico dell’ edilizia, approvato il 3 dicembre 2025 dal Governo, può essere considerato certamente un passo in avanti nella giusta direzione.

Va osservato che questa iniziativa si sovrappone alle proposte di legge, di analogo contenuto, già all’esame della Camera con l’intento evidente di accelerarne l’iter facendo tesoro del dibattito in corso e degli stessi risultati delle audizioni acquisiti in sede parlamentare (v. A.C. 1987).

I contenuti del disegno governativo appaiono infatti più precisi e maturi anche se l’obiettivo dell’accelerazione sarà ben difficile da raggiungere  utilmente poiché i termini indicati per l’approvazione della legge delega e, in seguito, dei decreti legislativi, con i numerosi pareri da acquisire, lasciano ben intendere che il percorso non sarà concluso nell’orizzonte dell’ attuale legislatura. Si tratta dunque di una sorta di manifesto pro futuro da parte del governo, sostenuto dalla condivisione di un gran numero di ministri a sottolinearne il valore politico.

Nel merito, va apprezzato il dichiarato intento di evitare antinomie, sovrapposizioni normative, procedurali e di competenze tra “materie confinanti” ossia l’edilizia, l’urbanistica, la tutela dei beni culturali e del paesaggio, la sicurezza delle costruzioni, la disciplina dell’ assetto idrogeologico.

Va anche positivamente valutata l’attenzione nel citare tra i criteri della delega i principi fondamentali di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’ art.117, secondo comma, della Costituzione che costituiscono limiti invalicabili per i legislatori regionali (lett. d).

Tuttavia, la successiva lett. e) enuclea, tra questi, ben 14 principi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, e dunque sono invalicabili anche in caso di intese basate sul regionalismo differenziato, ai sensi dell’ art. 116, terzo comma, Costituzione.

A riguardo si osserva in sintesi : a) che viene confermata la distinzione tra principi fondamentali e l.e.p., con effetti che abbiamo approfondito in altra sede (v. Mantini P. Il paradosso dell’ Italia a sovranità differenziata, Francoangeli, 2025); b) si smentisce il disegno di legge delega, approvato dal Governo il 19 maggio 2025, il cosiddetto “Calderoli bis”, sull’individuazione dei l.e.p. che risultano essere in materia edilizia ben diversi.

Un altro punto meritevole di considerazione è la previsione di poter tradurre in allegati, soggetti a successiva delegificazione in via regolamentare, una serie di normative tecniche diffuse nell’attuale Testo unico.

A questo punto però sorge il dubbio sul nomen indicato che è quello di “Testo unico dell’edilizia e delle costruzioni” a cui preferiamo piuttosto, per le ragioni di seguito illustrate, quello di “Testo unico dell’edilizia e dell’urbanistica” ovvero, al più, “Testo unico dell’edilizia e della rigenerazione urbana”.

Sempre nel merito dei criteri di delega, in sintesi, si può rilevare che: l’intento semplificatorio è chiaro e definito in una materia che certo lo merita; la ridefinizione delle categorie edilizie resta solo indicata ma non precisata; il regime delle sanatorie è ampio ma confuso; in materia di sicurezza delle costruzioni non si citano le ipotesi di delocalizzazione; la lett. e) punto 13 richiama in modo generico il principio di “conformità edilizia” che, ove non vi siano interventi di nuova costruzione, dovrebbe invece essere sostituito da quello di “stato legittimo dell’immobile”; i principi fondamentali dell’urbanistica restano solo delegati “in bianco” al governo.

In conclusione, è possibile che il “commissariamento” del parlamento da parte del governo, che di fatto il disegno di legge delega realizza, possa costituire uno stimolo per una riforma necessaria.

Ma questo saranno solo i fatti a poterlo confermare.

Il testo dell’audizione del prof. Pierluigi Mantini Commissione VIII (11 novembre)

 

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