IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 90
Installazione di impianti FER nei centri storici e rapporto con la Soprintendenza: il criterio della non visibilità secondo il D.lgs. 190/2024
L’entrata in vigore del D.lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) impone una rigorosa ridefinizione procedurale per gli interventi energetici in contesti di pregio. Il legislatore ha stabilito un equilibrio tassativo tra l’urgenza della transizione energetica e la tutela del decoro urbano, con particolare riferimento alle Zone A (centri storici) e agli immobili vincolati ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni Culturali.
In tali ambiti, la salvaguardia dell’identità storica e della stratificazione architettonica non è un’opzione, ma un pre-requisito che condiziona l’accesso alle semplificazioni amministrative.
- Il nuovo quadro normativo per le zone tutelate
Con l’attuale assetto normativo, l’installazione di impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) nei centri storici è soggetta a un regime vincolato. Il passaggio dal regime di attività libera a quello di controllo preventivo è netto: la Soprintendenza opera come garante ultimo del vincolo, e il ricorso all’Autorizzazione Paesaggistica (ordinaria o semplificata), alla PAS o all’Autorizzazione Unica diviene obbligatorio qualora non si rientri nelle precise deroghe tecniche previste.
Il tecnico incaricato deve considerare l’Autorizzazione Paesaggistica necessaria ogniqualvolta:
- L’intervento ricada in Zone A o su beni individuati dall’art. 136.
- L’impianto possa interferire con i valori estetici, storici e paesistici del sito.
- Non siano soddisfatti i requisiti oggettivi per l’esenzione documentata.
Tale quadro generale trova un’eccezione fondamentale in una specifica clausola di deroga introdotta dal legislatore, che si fonda esclusivamente sulla verificabilità tecnica della percezione visiva.
- Centri storici vincolati ex decreto art. 136 comma 1 lettera c D. Lgs 42/2004
Il Decreto Legislativo 190/2024 (Testo Unico delle Energie Rinnovabili), modificato dai successivi decreti correttivi, disciplina l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica proprio basandosi sul criterio della visibilità dagli spazi pubblici. Tuttavia, questa regola sulla visibilità non si applica a qualsiasi centro storico, ma solo a quelli che possiedono già una tutela a monte.
La norma di riferimento all’interno del Testo Unico è l’articolo 7, comma 6. Ecco come funziona esattamente la distinzione:
- Se il centro storico È VINCOLATO da un decreto (ex Art. 136). Se l’area è dichiarata di notevole interesse pubblico con un formale provvedimento ai sensi dell’Art. 136, comma 1, lettera c) del Codice dei Beni Culturali, l’intervento è considerato edilizia libera e NON serve l’autorizzazione paesaggistica solo a due condizioni alternative: I pannelli fotovoltaici non sono visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici.
In alternativa, se sono visibili, l’esenzione si applica solo se le coperture e i manti del tetto vengono realizzati integrando materiali della tradizione locale (es. coppi fotovoltaici perfettamente integrati o manti speciali approvati). Di conseguenza, se i pannelli tradizionali sono visibili, l’autorizzazione paesaggistica diventa obbligatoria.
- Se il centro storico NON È VINCOLATO da alcun decreto. Se il centro storico è classificato come “Zona A” solo dal piano regolatore del Comune (PRG/PGT), ma lo Stato o la Regione non hanno mai emanato un decreto di vincolo paesaggistico su quel borgo, l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice non può essere richiesta.
La Soprintendenza e la Regione non hanno competenza paesaggistica diretta su aree prive di un formale vincolo statale o regionale. Il Testo Unico Rinnovabili qualifica gli edifici dei centri storici come “aree idonee” per legge, vietando ai Comuni di imporre divieti generali, astratti o basati sulla semplice visibilità per negare l’installazione in assenza di vincoli formali.
In sintesi: quando scatta l’obbligo?
Il criterio della visibilità dagli spazi pubblici o panoramici fa scattare l’obbligo di autorizzazione paesaggistica solo se l’edificio si trova all’interno di un’area già dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento (Art. 136 lett. c). Se il vincolo da decreto non esiste, la visibilità pubblica non può essere usata per pretendere una pratica paesaggistica, sebbene rimangano fermi i regolamenti edilizi comunali per questioni di puro decoro urbano o vincoli monumentali diretti sul singolo edificio.
- La deroga della “non visibilità”: definizione e criteri oggettivi
Ai sensi del D.lgs. 190/2024, la “non visibilità” non è un concetto discrezionale, ma una condizione tecnica e giuridica assoluta. Perché la deroga sia applicabile, la non percepibilità deve essere totale: non è ammessa una visibilità “attenuata”, “parziale” o limitata a un solo punto di osservazione. La giurisprudenza e la prassi tecnica delle Soprintendenze impongono che tale condizione sia permanente e indipendente dalle variabili ambientali (come la presenza di vegetazione).
Il tecnico deve escludere tassativamente le seguenti tipologie di visibilità:
| Tipologia di Visibilità | Descrizione Tecnica della Condizione da Escludere |
| Assoluta (Frontale) | L’impianto non deve essere percepibile ponendosi perpendicolarmente al prospetto. |
| In scorcio (Angolare) | L’invisibilità deve essere garantita da ogni angolazione laterale o prospettica. |
| Per riflesso | Devono essere evitati abbagliamenti o riflessi specchianti da superfici lucide. |
| Da aperture | L’impianto non deve risultare visibile attraverso archi, portici o varchi pubblici. |
| Da quote superiori | La non visibilità deve sussistere anche da strade in pendenza o scalinate sopraelevate. |
La valutazione deve essere tridimensionale. Il tecnico deve considerare la visibilità in ogni condizione stagionale; ad esempio, la schermatura offerta da alberature decidue non è valida, poiché la visibilità in “inverno senza foglie” annulla il diritto alla deroga.
- Delimitazione degli spazi pubblici e percezione del tessuto urbano
La verifica della non visibilità deve essere condotta partendo dall’identificazione sistematica degli spazi pubblici. Se l’impianto è percepibile da una qualunque di queste aree, la deroga decade e si deve procedere con l’istanza autorizzativa ordinaria.
Il perimetro dei punti di osservazione critici comprende:
- Viabilità di ogni ordine: Strade statali, provinciali, comunali e vicinali a uso pubblico.
- Aree di aggregazione: Piazze, slarghi e corti pubbliche.
- Percorsi pedonali: Vicoli, scalinate e passaggi tipici dei centri storici.
- Aree verdi e belvederi interni: Parchi e giardini aperti alla fruizione pubblica.
Il progettista deve asseverare l’assenza di percezione diretta o indiretta da ogni punto accessibile al pubblico, analizzando non solo la prossimità immediata, ma l’intero percorso visuale che attraversa il tessuto urbano.
- Punti di vista panoramici e tutela della silhouette storica
Oltre alla percezione ravvicinata, il legislatore tutela la silhouette del centro storico intesa come profilo identitario. La Soprintendenza definisce come “panoramico” qualsiasi punto da cui sia possibile cogliere la stratificazione storica del tessuto urbano, la sagoma complessiva dell’abitato o il profilo dei tetti.
È fatto divieto di applicare la deroga se l’installazione altera, anche in minima parte, la continuità del profilo dei tetti o la sagoma architettonica del centro visto da un punto panoramico. Il rigore di tale valutazione richiede un onere della prova estremamente solido.
Una riflessione però è d’obbligo su ciò che la Soprintendenza intende come punti di vista panoramici. La disciplina relativa all’installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici richiede che tali interventi non siano visibili dai “punti di vista panoramici”. Tale espressione, tuttavia, non può essere interpretata in senso meramente geografico, includendo qualsiasi luogo sopraelevato (colline, crinali, montagne) da cui sia materialmente possibile osservare l’abitato. Una lettura così estensiva renderebbe di fatto impossibile l’applicazione dell’attività libera prevista dal Testo Unico FER 190/2024, poiché in gran parte del territorio italiano i centri storici sono visibili da molteplici punti esterni e sopraelevati.
La ratio della norma, letta in coordinamento con il Codice dei beni culturali e con la prassi delle Soprintendenze, indica invece che i “punti di vista panoramici” rilevanti ai fini della tutela sono:
- quelli formalmente individuati dai Piani Paesaggistici Regionali, dai PRG o da altri strumenti di pianificazione;
- quelli riconosciuti con provvedimenti specifici ai sensi del Codice dei beni culturali, quali belvederi, terrazze pubbliche, assi visuali storici;
- quelli che la Soprintendenza considera parte integrante della percezione identitaria del centro storico, in quanto consentono la lettura della sua silhouette, della stratificazione edilizia o delle emergenze architettoniche.
Non rientrano invece nella nozione di punto panoramico, ai fini dell’applicazione della deroga, i punti di osservazione meramente occasionali o geografici, quali crinali montani, pendii collinari o aree rurali sopraelevate, dai quali la vista del centro storico è possibile ma non codificata né tutelata come bene paesaggistico.
Questa interpretazione è necessaria per evitare che la tutela panoramica si trasformi in un divieto assoluto, non previsto dal legislatore, e per garantire un equilibrio tra la protezione della silhouette storica e la possibilità di installare impianti fotovoltaici in regime di attività libera, quando effettivamente compatibili.
- Requisiti documentali per l’esenzione: l’onere della prova
La responsabilità della verifica ricade sul Comune, ma l’onere della prova è integralmente in capo al progettista. La non visibilità deve essere dimostrata attraverso una documentazione tecnica che sia oggettiva e riproducibile.
Il fascicolo per l’esenzione deve contenere i seguenti 6 elementi minimi:
- Rilievo fotografico georeferenziato: Riprese esaustive effettuate da tutti gli spazi pubblici limitrofi (strade, piazze, vicoli).
- Rilievo fotografico dai punti panoramici: Documentazione specifica dai punti di vista codificati negli strumenti urbanistici o paesaggistici.
- Planimetria con linee di vista: Elaborato tecnico che evidenzi i coni ottici e dimostri l’assenza di percezione da ogni angolazione.
- Sezioni altimetriche: Analisi comparativa delle quote dei tetti rispetto ai punti di osservazione critici.
- Simulazioni 3D o Rendering: Obbligatori in contesti complessi per validare l’assenza di impatto volumetrico e cromatico.
- Relazione tecnica asseverata: Dichiarazione in cui il tecnico si assume la responsabilità legale della sussistenza della “non visibilità assoluta”.
Il Comune ha il dovere di conservare integralmente tale documentazione e, in caso di controlli, ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti alla Soprintendenza per le verifiche di competenza.
- Il caso speciale del fotovoltaico su coperture tradizionali
Il D.lgs. 190/2024 prevede una seconda deroga specifica per gli impianti fotovoltaici laddove la totale invisibilità non sia raggiungibile, ma sia garantita una perfetta integrazione materica. In questo caso, l’autorizzazione non è richiesta se l’installazione avviene su coperture realizzate con materiali della tradizione locale.
Parametri tecnici e materiali ammessi:
- Materiali della tradizione: Coppi e tegole in laterizio, manti in pietra locale come lastre di ardesia o pietra peligna, e altri materiali storicamente coerenti con il contesto specifico.
- Complanarità e Integrazione: I moduli devono essere inseriti nel manto di copertura senza alcuna sporgenza o variazione della pendenza della falda.
- Divieto di strutture visibili: È proibito l’uso di intelaiature metalliche a vista, binari sporgenti o qualsiasi elemento che alteri la sagoma originaria dell’edificio.
- Conclusioni operative e sintesi delle responsabilità
Le Amministrazioni Comunali devono agire con estremo rigore tecnico per evitare contenziosi e garantire la legittimità degli atti amministrativi di esclusione.
Quadro di sintesi per l’applicabilità della deroga:
- Deroga APPLICABILE esclusivamente se:
- Sussiste una non visibilità assoluta (totale) da spazi pubblici e punti panoramici.
- La non visibilità è documentata con i 6 elaborati tecnici sopra indicati.
- Per il fotovoltaico “visibile”, vi è integrazione totale su manti in materiali tradizionali (es. pietra peligna, ardesia).
- Deroga ESCLUSA categoricamente se:
- L’impianto è visibile anche da un solo punto pubblico o in asse obliquo.
- La visibilità è legata a condizioni stagionali (es. inverno senza foglie).
- L’intervento altera la sagoma, il profilo dei tetti o la stratificazione storica percepibile.
- La documentazione tecnica è incompleta o non asseverata.
Si impone ai tecnici comunali la puntuale motivazione dell’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica in ogni provvedimento, garantendo che le prove documentali (foto e rendering) siano sempre accessibili per eventuali ispezioni degli organi ministeriali. Solo un rigore analitico inoppugnabile può armonizzare lo sviluppo energetico con la protezione del patrimonio nazionale.
Anticipazione del prossimo articolo della rubrica
Se la semplificazione dell’attività libera rappresenta una straordinaria spinta alla transizione energetica, esiste un confine invalicabile in cui questo regime si arresta bruscamente: la tutela del paesaggio e della biodiversità.
Quando i progetti FER incontrano aree sottoposte a vincoli, la “libertà” cede inevitabilmente il passo al principio del controllo preventivo dell’autorità pubblica.
Nel prossimo appuntamento della nostra rubrica ci dedicheremo a un focus operativo cruciale: “L’inapplicabilità dell’attività libera FER nelle aree vincolate: analisi dei limiti paesaggistici e naturalistici”.
Esploreremo l’intersezione tra il nuovo Testo Unico e il Codice dei Beni Culturali, analizzando perché le tutele di notevole interesse pubblico (ex art. 136), le aree vincolate ex lege (ex art. 142) e i siti della Rete Natura 2000 escludano automaticamente l’attività libera, imponendo il passaggio alla PAS o all’Autorizzazione Unica. Vedremo inoltre come i principi di “percezione unitaria del paesaggio” e “fragilità ecologica” impongano al proponente un onere istruttorio totale, richiedendo studi specialistici, foto inserimenti tridimensionali e complesse Valutazioni di Incidenza Ambientale (VIncA) per blindare la legittimità dell’intervento.
FER Fonti di Energia Rinnovabili. La nostra inchiesta:
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