LA RIPRESA

Concessioni e salva-Milano, definiti i TESTI per le sfide d’autunno

Saranno i due best seller dell’autunno, insieme al correttivo appalti, per chi si occupa di edilizia e infrastrutture: ecco allegati i testi del Ddl concorrenza approvato dal governo e della proposta di legge della maggioranza per regolarizzare gli interventi nel capoluogo lombardo. Entrambi avranno la corsia veloce in Parlamento. Sulle autostrade ancora riunioni tecniche Mef-Mit

04 Ago 2024

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Eccoli qui i due best seller dell’autunno per chi si occupa di infrastrutture e di edilizia (oltre ovviamente al correttivo appalti per cui un testo ci sarà solo a settembre).

Il primo è il Ddl concorrenza contenente la riforma delle concessione, che, dopo una faticosa gestione e tante marce indietro del ministro Salvini, è stato bollinato dalla Ragioneria e va ora in Parlamento.  ECCOLO: DDL CONCORRENZA BOLLINATO VERSIONE DEFINITIVA

Il secondo testo è la proposta di legge salva-Milano della maggioranza (C1987 porta le firme dei quattro capigruppo in commissione Ambiente della Camera Mattia, Zinzi, Cortelazzo e Semenzato). ECCOLA: PDL C1987 SALVA-MILANO

Il testo definitivo sulle concessioni: tante rinunce del ministro Salvini

Diario Diac ha scritto già molto sui vari passaggi che si sono succeduti prima e dopo l’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, con una progressiva eliminazione delle proposte chiave del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il primo pezzo a saltare è stato, nel testo di ingresso al Cdm, il tentativo di trasferire allo Stato le concessione regionali in rosso, a partire dalla Pedemontana veneta (qui l’articolo Salta l’accollo allo Stato delle concessioni regionali in rosso).  Salvini ha detto che tenterà di reinserire la disposizione nell’esame parlamentare ma la contrarietà della Ue rende l’operazione praticamente impossibile (la riforma delle concessioni autostradali è target Pnrr per il 4° trimestre 2024).

Successivamente è stato il cuore della riforma salviniana a saltare dal disegno di legge, la riforma tariffaria, che si allontanava dallo schema regolatorio dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) per suddividere la tariffa (e la concessione) in due parti, da una parte la gestione e la manutenzione ordinaria, dall’altra gli investimenti (si veda l’articolo Salta la riforma tariffaria), che venivano sottratti (in termini di remunerazione, non di realizzazione pratica) alla concessionaria e messi sotto il controllo del ministero. Niente da fare, la tariffa torna a remunerare anche gli investimenti delle concessionarie e i poteri regolatori dell’Art sono notevolmente potenziati..

Infine è saltato il limite assoluto alla durata della concessione che Salvini aveva fissato a 15 anni. Nel nuovo articolo 10, il limite resta, ma può essere derogato ogni volta che la concessione preveda la realizzazione di lavori per 15 anni o più (si veda l’articolo Salta il limite assoluto di durata a 15 anni).

A Salvini resteranno due successi di non poco conto, nonostante anch’essi siano stati ridimensionati. Viene introdotta per la prima volta una pianificazione autostradale decennale (aggiornabile ogni due anni) affidata al ministero delle Infrastrutture, finanziata con una parte limitata del pedaggio (definita Toi, componente tariffaria per gli oneri integrativi) e avente ad oggetto soprattutto le opere stradali di raccordo con la rete autostradale.

La Toi viene riscossa dal concessionario e accantonata in un fondo vincolato. Una parte della Toi alimenta il fondo statale che finanzia il piano decennale, un’altra parte è destinata a un Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni: si tratta di un fondo di perequazione da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. è il secondo punto che Salvini è riuscito a preservare.

La programmazione statale dovrà fare riferimento alla domanda complessiva, alla congestione da traffico  e al fabbisogno finanziario. Ogni anno in legge di bilancio sarà definito preventivamente un appostamento che viene poi coperto con la riscossione della Toi, Se questa non risulta sufficiente, lo stanziamento si riduce.

Fra le conferme del testo bollinato l’obbligo per le concessioni in essere non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea di affidare “mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall’ente concedente e del concessionario”.

Nei prossimi giorni potrebbero tenersi ancora riunioni tecniche  fra Mef e Mit, dedicate soprattutto a calibrare la consistenza del nuovo fondo gestito dal Mit, da inserire nella legge di  bilancio. Mit e Mef, a proposito di autostrade, dovranno anche valutare i Pef in scadenza a fine anno, presentati dalle concessionarie entro fine luglio. La più importante è quella di Autostrade per l’Italia.

La nuova proposta della maggioranza per il Salva-Milano

La proposta di legge, che si compone di un solo articolo diviso in nove commi, prevede che, in vista di un riordino organico della disciplina di settore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, Governo, regioni, province e comuni dovranno coordinare le rispettive competenze per individuare i casi in cui è necessario adottare l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, nonché degli interventi qualificati come «ristrutturazione edilizia » (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001). Tale individuazione deve favorire iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale finalizzati a interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree urbane degradate, recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione. Fin qui la procedura di riordino e charimento interpretativo delle norme secondo l’interpretazione adottata in passato dal comune di Milano.

Poi la vera e propria regolarizzazione degli interventi realizzati in passato. Al comma 2 si stabilisce infatti che gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1 non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata (fatti salvi quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo) sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati;
  2. b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
  3. c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal medesimo articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.

Il comma 3 chiarisce ulteriormente che la conformità alla disciplina urbanistica è in ogni caso soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. a) verifica dell’adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
  2. b) rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

Il comma 4 prevede una disciplina transitoria, stabilendo che costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/2013 fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore di cui al comma 1, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 6 chiarisce che resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni del testo unico dell’edilizia relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, dell’articolo 22 relativo agli interventi subordinati a Scia e dell’articolo 23 relativo agli interventi subordinati alla cosiddetta «Superscia», per gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a trasformare un singolo  organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un singolo organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Qui c’è l’altro pezzo del salva-Milano visto che numerosi interventi di ristrutturazione pesante (demolizioni e ricostruzioni con notevoli incrementi di volumetrie o trasferimenti di volumetrie da sedimi diversi) sono stati eseguiti proprio con Superscia.

Il comma 9, infine, precisa che la legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

G.Sa.

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