L’articolo “Dal piano casa al piano caos e l’urbanistica da fast food” coglie un problema reale: la difficoltà crescente degli Enti locali di governare trasformazioni economiche, turistiche e funzionali sempre più rapide.
Tuttavia, il proposito di denunciare la frammentazione normativa contemporanea finisce per produrre un’ulteriore complicazione trattando urbanistica, edilizia, turismo, destinazioni d’uso e semplificazione procedurale come se appartenessero ad un’unica materia indistinta.
Ed è qui che nasce l’equivoco.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Sembra quasi il titolo di un film futuristico o di fantascienza, e invece la cosiddetta “riserva di umanità” indica un principio reale e concreto, sancito dallo stesso Codice dei contratti pubblici all’articolo 30, commi 3 e 4, e strettamente connesso con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA). Contratti pubblici – ormai completamente digitalizzati – e IA rappresentano infatti un binomio sempre più attuale. Ma cosa significa, in concreto, questo principio per l’attività delle stazioni appaltanti? La risposta arriva da una recente sentenza del TAR Marche (Ancona, 1° giugno 2026, n. 758), che ha affrontato un caso emblematico.
Una questione che presenta rilevanti implicazioni pratiche riguarda gli effetti derivanti dall’affidamento di prestazioni in favore della pubblica amministrazione al di fuori delle regole di evidenza pubblica, senza un valido contratto e senza il necessario presidio contabile della spesa. Il tema non è meramente civilistico, né può essere ridotto alla sola domanda se la prestazione sia stata effettivamente resa o se l’amministrazione ne abbia tratto una qualche utilità. La decisione della Corte di Cassazione n. 19743 del 14 giugno 2026 consente infatti di ribadire un principio molto più netto e allo stesso tempo preoccupante: quando l’attività viene acquisita dall’ente senza il rispetto delle forme pubblicistiche e contabili che presidiano l’assunzione della spesa, non si genera automaticamente un’obbligazione dell’amministrazione verso il prestatore, né l’azione di arricchimento senza causa può essere utilizzata come strumento ordinario per recuperare a posteriori ciò che non è stato correttamente affidato a monte.
Il gioco non è un’attività accessoria né un tempo residuale dell’infanzia, ma una componente strutturale dello sviluppo umano e un indicatore diretto della qualità dell’ambiente costruito. Giocare significa esercitare autonomia, sperimentare il corpo, costruire relazioni e apprendere nello spazio pubblico in condizioni non totalmente determinate. Anche nella vita adulta.
Un raddoppio degli investimenti nel servizio idrico nei prossimi dieci anni è possibile solo a patto di una integrale applicazione del principio di Full Cost Recovery. L’utilizzo di contributi a fondo perduto da parte dello Stato può coadiuvare, ma il settore non può vivere di elargizioni una tantum legate al ciclo politico. La vera leva autonoma rimane quella della tariffa, che va liberata dal ruolo di “termometro” dello stato sociale.
Il “freno” alla crescita delle tariffe riproduce infatti le medesime dinamiche che hanno condotto negli anni ‘80 del secolo scorso a mancata professionalizzazione del settore, frammentazione delle gestioni, dipendenza cronica dalla fiscalità generale e dunque dal ciclo politico, e in ultima analisi a sotto-investimenti. (…)
La convenzione Consip nasce evidentemente da una difficoltà avvertita da molte stazioni appaltanti ed enti concedenti nell’internalizzare le cogenze legislative in merito alla GID, ovvero alla cosiddetta Gestione Informativa Digitale, palesatasi anche in occasione dei programmi formativi meritoriamente promossi dalla SNA in occasione della qualificazione del versante della domanda pubblica.
Essa presenta, tuttavia, numerose criticità che caratterizzeranno il prosieguo dell’iniziativa e che ci si augura potranno essere in futuro ovviate.
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Una questione che continua a generare incertezze operative riguarda il modo in cui la clausola sociale di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 debba essere considerata nella verifica di anomalia dell’offerta. Il tema è delicato perché si colloca in un punto di equilibrio non sempre facile da governare.
DOPO MASSARUTTO E BARDELLI
I recenti articoli di Antonio Massarutto (si legga qui) e Lorenzo Bardelli (si legga qui) hanno avviato su DIAC una riflessione sull’eredità del PNRR Idrico e sulle prospettive di finanziamento del settore nel futuro. Non voglio in questa sede ripetere le loro considerazioni con le quali concordo in gran parte, ma solamente sottolineare che uno dei meriti maggiori del PNRR è quello di avere imposto sistemi di valutazione degli investimenti che rimangono patrimonio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti a fondo perduto. E questo vale per le modalità di distrettualizzazione e rifacimento delle reti idriche come per la scelta degli interventi per aumentare la resilienza dei sistemi idrici, con l’applicazione dall’analisi costi-benefici, dell’impatto del cambiamento climatico e dell’analisi di sistemi complessi.
Tuttavia, Antonio Massarutto evidenziava nel suo articolo come sia necessario che questo settore disponga di strumenti di finanziamento stabili nel tempo e non episodici come è stato il PNRR, e che anzi l’ultima misura rappresentata dallo SFNIISSI rappresenti almeno parzialmente una occasione perduta, in quanto non attiva fondi rotativi o di garanzia che considera giustamente come strumenti essenziali per il finanziamento del settore in futuro, come dimostra l’esperienza di altri Paesi. A questo proposito è interessante ricostruire la storia del Fondo di Garanzia, al quale ha fatto accenno Lorenzo Bardelli nel suo articolo. Ricostruzione noiosa, ma istruttiva.
Isabel Ryl, recentemente audita al Sénat a Parigi, sosteneva che le proprie tesi esposte sull’Intelligenza Artificiale avrebbero potuto avere una scarsa validità solo tra pochi mesi. Analoga cura si evince dalla altrettanto recente Enciclica Pontificia, riguardo alla possibilità (e all’intento di parecchi soggetti) di conseguire una intelligenza adattiva superiore a quella umana, nell’ottica di ottenere risultati nel campo, ad esempio, della medicina e della salute.
Il tema dell’Intelligenza Artificiale, tra sfruttamento delle risorse umane e ambientali, promesse miracolistiche, attese bolle finanziarie, bollette crescenti, appare in costante ebollizione, ponendo straordinari interrogativi: tralasciando la Intelligenza Artificiale Generale, una nozione non ben definita e probabilmente fuorviante.
RISPOSTA A MASSARUTTO
Antonio Massarutto ha ragione. Nel suo articolo di ieri (cfr. DIAC 15 giugno 2026) ha correttamente messo in evidenza gli indubbi pregi del PNRR nel promuovere efficacemente la spesa per investimenti nel settore idrico. Allo stesso tempo, ne ha denunciato un limite, “una grande occasione mancata”, nel non aver posto la necessaria attenzione al “capitale istituzionale e finanziario necessario” a sostenere la medesima spesa nel lungo periodo.
Negli ultimi decenni il rapporto tra infanzia, adolescenza e spazio pubblico è diventato uno dei temi centrali della riflessione urbanistica. Le città contemporanee sono state progettate prevalentemente attorno alle esigenze degli adulti e della mobilità automobilistica, mentre bambini e ragazzi hanno progressivamente perso autonomia, presenza e capacità di incidere sugli spazi che abitano.
Il bando MIT-Invitalia per lo SFNIISSI (cfr. l’articolo di Giorgio Santilli su DIAC del 10 giugno scorso) offre uno spunto utile per riflettere sul lascito del PNRR nel settore idrico e, più in generale, sul modo in cui un paese dovrebbe finanziare infrastrutture essenziali, capital intensive e a lungo ciclo di vita.
A livello internazionale si è ormai consolidata l’idea che il settore idrico non possa reggersi esclusivamente sul principio del full-cost recovery tariffario. Le tariffe restano lo strumento ordinario di finanziamento del servizio, ma non sempre possono da sole sostenere l’intero fabbisogno di investimento, soprattutto quando si tratta di grandi opere di sicurezza idrica, resilienza climatica, accumulo, interconnessioni, ridondanza delle fonti e adattamento a eventi estremi.
La pubblicazione di alcune bozze normative britanniche e internazionali consente di avviare una riflessione sulle prospettive della digitalizzazione del settore dell’ambiente costruito.
La congiuntura in cui ci si trova vede, infatti, da una parte, una evidente difficoltà da parte degli attori della costruzione e dell’immobiliare nel trarre le debite conseguenze dall’avvento della digitalizzazione, a proposito, specialmente della centralità del dato.
Lorenzo Bardelli, fino a tre mesi fa direttore delle Aree Ambiente e Servizi idrici di ARERA, inizia oggi la sua collaborazione con Diario DIAC. Gli diamo il nostro benvenuto, convinti che potrà arricchire ancora i nostri contenuti soprattutto nei settori dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti (g.sa)
Per ogni problema complesso, c’è una soluzione chiara, semplice e sbagliata. Appare ispirata a questo celebre aforisma – che alcuni attribuiscono a George Bernard Shaw, altri a Henry Luis Mencken e altri ancora ad Arthur Bloch – la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4618 del 2026, con cui è stata sancita la legittimità delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) relative all’approvazione, rispettivamente, dello schema tipo di contratto (n. 385/2023/R/RIF) e del MTR-2 (n. 363/2021/R/RIF).
Sono poche, almeno nell’ordinamento italiano, le leve di sviluppo effettivamente nelle mani dei decisori pubblici locali. Gran parte della politica economica, quella fiscale e monetaria, è infatti definita a livello centrale, pur producendo effetti territoriali fortemente differenziati. In questo quadro di limitata decentralizzazione, emergono tuttavia due eccezioni di grande rilievo, che hanno conosciuto fortune diverse, sebbene non necessariamente contrapposte. (…)
DIARIO DEI NUOVI APPALTI
Una questione che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha riportato al centro del dibattito riguarda il modo in cui deve essere gestito il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e, in particolare, la natura del termine assegnato all’operatore economico per rendere le proprie spiegazioni.
INFRASTRUCTURE LAW ITALY DELLO STUDIO LEGALE ADVANT NCTM
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato, come noto, con la sentenza 5 febbraio 2026, Causa C-810/24, l’incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell’ambito del procedimento di project financing di cui all’art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016) con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione. Condividendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato (che aveva sollevato la questione), la Corte di Giustizia ha affermato che il meccanismo di prelazione viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione.
Sebbene siano definite linee guida, quelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e pubblicate lo scorso 5 giugno per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture non si limitano a fornire meri orientamenti teorici. Al contrario, il documento pone a carico delle stazioni appaltanti precisi adempimenti.
Il Codice dei Contratti Pubblici, come è noto, introduce, secondo determinate condizioni, precisi obblighi inerenti alla Gestione Informativa Digitale (GID). All’interno del testo di legge, in maniera talora esplicita, ancorché non cogente, sono rinvenibili elementi che consentirebbero di utilizzare dati strutturati nell’ottica della gestione degli investimenti pubblici a partire dal bilancio di previsione di una amministrazione pubblica e dal relativo piano pluriennale degli investimenti pubblici.
Possiamo tranquillamente affermare che, da sempre, la contrattualistica pubblica evidenzia una asimmetria regolatoria e culturale, caratterizzata da una cura, una attenzione quasi totale per la fase competitiva della selezione del contraente, a fronte invece di una tendenziale minore attenzione per la successiva fase della esecuzione.