La graduatoria pubblicata pochi giorni fa dal Ministero dell’interno, all’inizio del mese di agosto, relativa al bando scaduto il 15 gennaio relativo alle spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché messa in sicurezza di strade, merita di essere approfondita.
Non può passare inosservato un provvedimento che eroga 98 milioni, lo stanziamento 2026, a 136 enti per 367 progetti su 7.874 domande presentate.
Il Piano Sociale per il Clima (PSC) approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto è uno dei pochi provvedimenti finora definiti nell’ambito delle politiche che dovranno accompagnare la transizione energetica degli edifici. Dei circa 9,35 miliardi programmati per il periodo 2026-2032, 3,3 sono destinati al settore edilizio, principalmente alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) e degli immobili delle microimprese vulnerabili; metà delle risorse riservate all’ERP confluirà inoltre nel Programma straordinario previsto dal Piano Casa.
La fibrillazione generale che ha accompagnato l’annunciata approvazione in corso della proposta di Regolamento sugli appalti pubblici da parte della Commissione Europea (Public Procurement Act) ha raggiunto il suo punto più alto ieri, 9 settembre, con l’ufficializzazione del documento (COM(2026) 590 final). Sebbene si tratti di una mera proposta di Regolamento, soggetta all’esame, alla discussione e all’eventuale approvazione formale da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, il documento sta già suscitando discussioni e dibattiti per gli impatti che potrebbe avere sulla attuale disciplina nazionale dei contratti pubblici.
IL COMMENTO
E regolamento sia. Questo era stato annunciato e la Commissione non si è smentita, come avevamo sempre sostenuto.
Non ci sono particolari novità almeno sui punti centrali rispetto al testo circolato.
La vera novità, nonostante l’opposizione degli Stati è che c’è un regolamento e non una direttiva, con le conseguenze più volte ricordate.
Dovendo la Commissione tener conto dei diversi livelli di normazione dei singoli Sati membri, per creare una strategia comune degli appalti in Europa, è chiaro che qualcosa per strada si è perso, rispetto a Stati, come l’Italia, dove il livello di regolazione è molto avanzato e in parte anche “copia” dalla Commisisone UE.
Lo spirito è giusto, creare regole comuni per favorire la concorrenza e consentire maggiore circolazione di capitali e ampliamento del mercato anche per le imprese che non si limitino a partecipare ad appalti nazionali.
Il problema è che qualcosa si perde se le regole devono essere uniformi, tenendo conto di regolazioni meno avanzate.
Abbiamo individuato alcuni punti critici, su cui si fa un passo indietro, da una parte e punti positivi, su cui si fa un passo avanti.
La Gestione Informativa Digitale vede attualmente un vastissimo spettro di soluzioni tecnologiche offerte dal mercato. Ogni softwarehouse sta, infatti, progressivamente incorporando nelle soluzioni proprietarie funzionalità di Intelligenza Artificiale Generativa e Agentica. A seguito dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale negli specifici applicativi si darà, infatti, la capacità di governare contemporaneamente relazioni tra modelli, documenti, requisiti, costi, tempi, rischi, contratti. Di conseguenza, l’Ambiente di Condivisione dei Dati diverrà una infrastruttura capace di mantenere relazioni persistenti tra informazioni eterogenee e di sostenerne l’interpretazione nel corso del processo.
Il Gemello Digitale di un procedimento di aggiudicazione di un contratto pubblico — appalto integrato o appalto di sola esecuzione — supportato da sistemi artificiali, generativi e agentici, apre una prospettiva effettivamente inedita. Si tratta di configurare un ecosistema digitale dinamico in cui anticipare la comprensione degli esiti generabili dall’insieme di documenti, di requisiti, di criteri di valutazione, di condizioni contrattuali a fronte delle caratteristiche del mercato specifico, in termini di comportamenti concorrenziali.
INTERVENTO
La questione che probabilmente connoterà il dibattito nel prossimo periodo storico in materia di digitalizzazione del settore dell’ambiente costruito riguarderà la natura deterministica della strategia sin qui perseguita sia da attori istituzionali sia da operatori economici, che manifesta segnali di affaticamento, se non di logoramento e, comunque, costringe gli stessi soggetti a proporne una rivisitazione profonda (…)
INTERVENTO
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha rinnovato lo sforzo rivolto alla regolazione della qualità del settore rifiuti. Tema di complessità tale da chiamare in causa, allo stesso tempo, molteplici profili difficili da districare. (…)
Ciò che, ad esempio, la verifica dei progetti ai fini della validazione nei contratti pubblici o il rilascio del permesso di costruire digitale nell’edilizia privata hanno progressivamente cercato di conseguire è l’accertamento semi-automatico della conformità di un progetto rispetto ai vincoli e ai requisiti definiti da un quadro regolamentare condiviso. L’obiettivo consiste nel rafforzare la digital compliance, trasformando prescrizioni formulate in linguaggio naturale in strutture informative disambiguate, verificabili e interpretabili automaticamente, riducendo in misura significativa le discrezionalità applicative.
Nonostante l’intensa produzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi decenni, permane non solo in Italia una difficoltà di fondo nel definire con sufficiente chiarezza e univocità il significato e le reciproche relazioni di concetti quali urbanistica, governo del territorio, pianificazione urbanistica, pianificazione territoriale, planotecnica.
Non è trascorso nemmeno un mese dalla conclusione di Velo-city 2026, la più autorevole conferenza mondiale dedicata alla mobilità ciclabile e alla trasformazione dello spazio urbano. Organizzata dalla European Cyclists’ Federation (ECF) insieme alle federazioni nazionali della ciclabilità, quest’anno ha scelto Rimini come sede e FIAB come partner italiano.
L'ANALISI DEL REGOLAMENTO UE
Era previsto ed è arrivato. La bozza di Regolamento europeo che sostituisce le Direttive 23, 24 e 25 del 2014 è trapelata, anche se l’uscita ufficiale è prevista per il 9 settembre.
Ad una prima lettura e si potrebbe dire a caldo, ma il testo merita ben più approfondita disamina, la sensazione è che ci sia – almeno su alcuni aspetti – una svolta.
E la svolta si legge da subito nella volontà, che emerge chiara dall’incipit del Regolamento, che la normativa sugli appalti e concessioni pubbliche, sia uno strumento potente per realizzare le priorità strategiche della UE, come indicate all’art. 5.
Una questione particolarmente delicata, destinata probabilmente a generare ulteriori riflessioni, riguarda la possibilità per un operatore economico di costruire l’offerta presentata in una gara pubblica facendo affidamento anche sull’impiego di personale volontario. Il tema si colloca all’incrocio tra due sistemi che rispondono a logiche profondamente diverse. Da una parte vi è il Terzo settore, nel quale il volontariato costituisce espressione di partecipazione solidaristica e l’attività viene svolta gratuitamente. Dall’altra parte vi è il mercato dei contratti pubblici, che si fonda sul confronto competitivo tra operatori e nel quale il costo della manodopera costituisce oggi una delle componenti maggiormente presidiate dal D.Lgs. n. 36/2023.
Il dibattito sul masterplan si è concentrato, finora, prevalentemente sulla sua natura urbanistica, sul suo ruolo nel raccordo tra pianificazione e progetto e sulla sua capacità di coordinare interventi complessi. È una prospettiva certamente condivisibile, ma che rischia di lasciare sullo sfondo una questione fondamentale: quale valore economico produce realmente un progetto di rigenerazione urbana?
Se esistesse un Impact Factor per l’opera dei Santi in riferimento alla regolazione delle pubbliche utilità, soprattutto relative ai settori energetici e ambientali, Sant’Agostino sarebbe probabilmente quello col valore più elevato. Per chi non ha molta dimestichezza con le presentazioni dei Presidenti dell’Autorità, si ricorda che, soprattutto durante la terza consiliatura, non furono poche le occasioni di richiamo alla Patristica e, in particolare, vennero citati a più riprese alcuni passi delle opere di Sant’Agostino. Ad accrescerne ulteriormente il numero di citazioni ha contribuito, da ultimo, la presentazione della Relazione annuale 2026 svolta dal neopresidente Nicola Dell’Acqua lo scorso martedì, la prima della quarta consiliatura di ARERA (si veda, al riguardo, la brillante sintesi di Mauro Giansante su DIAC).
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera dall’architetto e urbanista Gianluca Calabretta
L’ordinamento italiano nella sua evoluzione storica, ha assegnato da sempre per la materia urbanistica il compito di pianificare gli usi del territorio, ma la prospettiva regolatrice di quest’ultima (l’uso del territorio) si è adeguata in funzione dei progressi culturali e socio-economici della società.
La prima legge unitaria nazionale (per ora l’unica), del 17 agosto 1942, n. 1150, aveva come presupposto principale di analisi della disciplina l’assetto urbanistico della città, (articolo 1), descrivendo l’obiettivo presupposto relativo all’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati”, fornendo si una disciplina organica urbana generale e particolareggiata, ma senza tenere conto dell’assetto territoriale extraurbano.
PROSSIMITÀ
Alla fine il 30 giugno 2026 è arrivato. La data che per quattro anni ha scandito il tempo della Pubblica Amministrazione non è più una scadenza da inseguire, ma un punto di arrivo. Per mesi abbiamo vissuto tra milestone, target, bandi, cronoprogrammi e piattaforme di rendicontazione, in una corsa continua che ha portato miliardi di euro nei territori e ha costretto gli enti pubblici a cambiare passo come probabilmente non era mai accaduto prima. Ora, però, inizia la parte più difficile.
La pubblicazione della UNI 11337-8 “Sistema di gestione dei processi digitalizzati in una organizzazione operante nel settore delle costruzioni e dell’immobiliare”, segna un passaggio che va oltre l’evoluzione del BIM. Il cambiamento introdotto dalla norma non riguarda tanto strumenti o metodologie, quanto il perimetro stesso della trasformazione digitale nel settore delle costruzioni: il BIM cessa di rappresentare il centro del sistema e diventa una componente di un più ampio modello di governo dei processi digitalizzati.