L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.
Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?
A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Vediamo, dunque, come funziona il nuovo sistema codicistico di accesso agli atti basato sulla digitalizzazione degli appalti e sulle piattaforme di approvvigionamento digitale.
Cosa bisogna fare per accedere agli atti?
A differenza di quanto avveniva prima ai sensi dell’articolo 53 del Codice 50/2016, dal 1° gennaio 2024, con la piena efficacia degli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, per accedere agli atti di gara non è più necessaria una espressa richiesta in tal senso avente i requisiti prescritti in via generale dalla legge n. 241/1990 (ossia, sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento cui si vuole accedere), ma è automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a documenti (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche ai dati e alle informazioni presupposti all’aggiudicazione ed inseriti nella piattaforma digitale ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
Con la recente delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’ANAC ha richiamato l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di monitorare in maniera effettiva ed efficace l’esecuzione contrattuale, fornendo indicazioni-guida ed invitando ad utilizzare a tal fine le piattaforme di approvvigionamento digitale. Tuttavia, sono ancori molti i dubbi e gli interrogativi che si pongono stazioni appaltanti, RUP e responsabili di fase, allorquando bisogna compilare le schede relative all’appalto, da trasmettere alla PCP dell’ANAC, nonostante l’Orchestratore. Abbiamo, pertanto, pensato di illustrare le schede da compilare per l’affidamento e per la successiva fase esecutiva delle tipologie di appalti più utilizzate o che suscitano più frequentemente i dubbi, cominciando dall’affidamento diretto ex articolo 50 del Codice.
Quale scheda ANAC va compilata?
Per l’affidamento diretto di cui all’articolo 50 del Codice sono utilizzabili due schede:
– la scheda AD5, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5mila euro (i cosiddetti microaffidamenti);
– la scheda AD3, in caso di affidamento diretto di importo pari/superiore a 5mila euro e fino a 140mila euro, per i beni e servizi, e a 150mila euro, per i lavori.
Il subappalto “necessario” o “qualificante”, disciplinato espressamente nell’articolo 12 del decreto legge 47/2014, è stato abrogato solo parzialmente dal previgente codice 50 ed è sopravvissuto all’attuale codice 36. Vediamo, dunque, di cosa si tratta e cosa implica per stazioni appaltanti e per operatori economici.
Quale differenza col subappalto ordinario?
Il subappalto “necessario” o “qualificante”, proprio per le finalità cui assolve, presenta delle peculiarità rispetto al subappalto cosiddetto ordinario.
Infatti, mentre nel subappalto “classico” o “facoltativo” l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale (essendo il concorrente già in possesso di tutte le qualifiche relative alle lavorazioni oggetto del bando), il subappalto necessario si caratterizza, invece, per la circostanza che il concorrente non ha la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni. Ecco che, pertanto, il subappalto si configura come “necessario” perché l’affidamento (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tali tipo di prestazioni
Con il codice 36 i costi della manodopera sono stati equiparati ai costi della sicurezza, accomunati dal fatto di essere entrambi scorporati dall’importo assoggettato al ribasso (articolo 41, comma 14). Da qui però il dubbio di tante stazioni appaltanti e tanti operatori economici circa l’assoluta non ribassabilità o meno dei costi della manodopera. Giurisprudenza, MIT e ANAC hanno cercato di chiarire i termini di applicazione della previsione normativa, ma permangono tuttora incertezze sulle corrette modalità di costruzione e valutazione dell’offerta, sotto il profilo dei costi della manodopera.
Vediamo, dunque, cosa intende la norma e come operare correttamente.
Non ammesso sotto il previgente codice 50, che consentiva l’istituto dell’avvalimento solo per il prestito dei requisiti di partecipazione non posseduti dal concorrente ausiliato, l’avvalimento premiale o migliorativo ha ottenuto invece nel Codice 36 una specifica collocazione e disciplina e, in prospettiva, lo schema di correttivo ne vuole addirittura ampliare la portata. Vediamo, dunque, cos’è l’avvalimento premiale o migliorativo e quali sono gli adempimenti che gravano sull’ausiliato e sull’ausiliario.
Di cosa si tratta?
Come lascia intendere il nome stesso, l’avvalimento premiale o migliorativo ha l’esclusivo scopo di far conseguire una migliore valutazione dell’offerta all’ausiliato, che invece non necessita di alcun prestito dei requisiti per partecipare alla gara.
Il pagamento diretto al subappaltatore è un istituto da sempre previsto nell’ambito degli appalti pubblici con la finalità di tutelare, da un lato, il subappaltatore laddove parte contrattualmente debole e di garantire, dall’altro lato, il completamento dell’opera pubblica rispetto ad eventi ad essa esterni. Ma, nell’avvicendarsi dei diversi Codici, ne sono mutati i presupposti e le conseguenze. Vediamo in che modo l’attuale Codice lo disciplina e come avviene.
Di cosa si tratta?
Il pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante costituisce l’eccezione alla regola per la quale il pagamento va effettuato all’affidatario dell’appalto, quale controparte contrattuale della stazione appaltante. Esso, pertanto, è consentito o, in altri casi, addirittura imposto dalla norma allorquando ricorrono specifiche condizioni.
Il principio di invarianza delle medie o della cristallizzazione della graduatoria, sebbene già previsto dal codice 163, ancora oggi tuttavia non è compreso e applicato correttamente dalle stazioni appaltanti e anche da qualche piattaforma di approvvigionamento digitale. Vediamo dunque di cosa si tratta e come funziona.
E’ un principio da sempre codificato in materia di appalti pubblici: lo prevedeva il codice 163/2006 (articolo 38, comma 2-bis, ultimo periodo), lo abbiamo ritrovato nel codice 50/2016 (articolo 95, comma 15) ed è stato recepito anche dall’attuale codice 36/2023. Il suo articolo 108, comma 12, stabilisce, infatti, che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.
Appalti, istruzione per l'uso
Parte con questa prima puntata la rubrica di Gabriella Sparano “Appalti Istruzioni per l’uso” che tratterà in chiave monografica temi specifici, concreti, quotidiani della normativa sugli appalti pubblici con l’obiettivo di dare risposte operative a chi quei temi deve affrontare e risolvere. (g.sa.)
Oggi affrontiamo la decisione di contrarre prevista dall’articolo 17, comma 1, del codice degli appalti (Dlgs 36/2023): “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre …”.
Ma chi la adotta, come, quando? Vediamo.
Il soggetto che, all’interno della stazione appaltante (ente concedente), ha il potere di spesa e può legittimamente e validamente impegnare e rappresentare l’ente verso l’esterno.
Anche il RUP, quindi, laddove questi abbia queste prerogative (es. qualifica dirigenziale), atteso che viene designato prima della fase di affidamento (art. 15, comma 1: “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”).
L'intervento
di Giuseppe Ciaglia
Parlare, oggi, di rigenerazione urbana impone, anzitutto, una riflessione preliminare sulle caratteristiche del nostro impianto normativo in materia di pianificazione e attuazione urbanistica, parte di quella più ampia materia che la riforma costituzionale del 2001 ha definito “Governo del territorio”.
Tale impianto normativo, che ancora si incentra sulla legge urbanistica fondamentale, la 1150/1942, ha una chiara impostazione espansiva, nel senso di concepire l’assetto del territorio come regolazione dell’espansione dei nostri centri urbani. Idea che era certamente in linea con le esigenze dell’epoca nella quale la legge ha visto la luce. L’idea, invece, del riuso, del recupero (e, quindi, della rigenerazione) non era all’epoca neppure concepibile: si doveva costruire (o ricostruire, all’indomani degli eventi bellici), crescere, espandere.
Inevitabilmente correlato con questo paradigma espansivo è stato per decenni il consumo di nuovo suolo, per lo più agricolo, sino a quel momento inedificato. Ma anche questo, sempre all’epoca, non era percepito come un problema.
Il bando
INVITALIA
di Mercedes Tascedda
Appalti Istruzioni per l’uso / 29
di Gabriella Sparano
La Sentenza del TAR Marche – Ancora del 29/04/2025, n. 312 ha lambito, senza tuttavia entrare nel merito (la questione era un’altra), una tematica che crea molti dubbi alle stazioni appaltanti e cioè se il “Prospetto informativo disabili”, acquisibile da qualche mese tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE, equivalga al “Certificato di ottemperanza” ai fini della verifica di conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, quindi, ai fini del possesso del requisito generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b), del Dlgs. 36/2023.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Che cos’è il Prospetto informativo disabili?
Il Prospetto informativo (articolo 9, comma 6, L. 68/1999) è una dichiarazione telematica che i datori di lavoro (sia pubblici che privati) devono inviare agli uffici competenti. Contiene informazioni dettagliate sulla loro situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette. Include il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Dentro il cerchio/7
La Voce dei Geometri
di Paolo Ghigliotti
Oltre 400mila edifici pubblici italiani dovranno essere sottoposti nei prossimi anni a interventi di miglioramento ed efficientamento energetico. Una sfida che ridisegnerà il settore delle costruzioni e aprirà opportunità senza precedenti per l’intera filiera.
L’Unione Europea ha recentemente approvato la revisione della Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD), ribattezzata Direttiva Casa Green. Questo strumento legislativo pone le basi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del parco immobiliare europeo, trasformando radicalmente il modo in cui concepiamo e gestiamo gli edifici, tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra.
La Direttiva fissa traguardi precisi e ambiziosi, quali azzeramento delle emissioni per tutti i nuovi edifici pubblici entro il 2028, favorendo l’integrazione di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile; riqualificazione sistematica del patrimonio edilizio esistente attraverso scadenze precise per il miglioramento della prestazione energetica di edifici residenziali e non residenziali.
Le prime scadenze riguardano il settore pubblico con obblighi stringenti: entro il 31 dicembre 2026, sugli edifici pubblici e non residenziali di superficie superiore ai 250 mq dovranno essere installati impianti fotovoltaici. Dal 1° gennaio 2028, gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero mentre entro il 31 dicembre 2030 l’obbligo dell’installazione di pannelli fotovoltaici si estenderà a tutti gli edifici pubblici con superficie superiore a 250 mq. Sempre entro il 2030 è altresi previsto vengano riqualificati almeno il 16% degli edifici pubblici piu energivori, percentuale destinataba a salire al 26 % entro il 2033: un complesso percorso finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni, previsto per il 2050 dell’intero patrimonio edilizio.
Progetto Corale/1
di Maria Cristina Fregni
Maria Cristina Fregni, partner di Politecnica, inaugura oggi la sua rubrica “PROGETTO CORALE”. I lettori di Diario DIAC conoscono già MCF per l’intervista pubblicata il 7 aprile e, ancora prima, per la citazione nel mio articolo del 31 marzo sull’Atlante Oice come coordinatrice dei tre progetti che, più degli altri, avevo considerato portatori di un nuovo rapporto fra progetto e rigenerazione urbana. Da lì è nata la nostra conoscenza e la volontà reciproca di collaborare in un momento che ha bisogno di porre le basi e far crescere questa nuova rigenerazione urbana. Maria Cristina sarà, per Diario DIAC, uno stimolo e una bussola nel compito che ci siamo dati di “giornale della rigenerazione urbana”. Se ne accorgeranno i lettori (g.sa.)
___________________________________________
In tanti hanno tentato negli scorsi mesi, e stanno tentando ancora oggi, di definire in modo compiuto la Rigenerazione Urbana e di inquadrarla all’interno di schemi, canoni o manuali. Eppure l’esperienza ci ha mostrato con chiarezza che la Rigenerazione Urbana, prima ancora che un progetto, un processo o un metodo, è una grande Opportunità, multisfaccettata e dinamica, e, come tale, tende a sfuggire ai dogmi e alla sistematizzazione.
Nei fatti, la Rigenerazione Urbana è la opportunità, quella delle comunità urbane di riscoprire se stesse e il senso del proprio stare in un luogo, e su di esso costruire il proprio futuro, quella delle imprese per innovarsi, evolversi e trovare risposte efficaci alle sfide di oggi e di domani, quella dei progettisti, nel senso più ampio del termine, per recuperare, attualizzandolo e rinnovandolo, il rapporto tra Abitare e Costruire.
L’uomo è un essere che costruisce perché abita, nel senso profondo di “avere in modo continuativo”, e costruire significa dare forma e testimoniare un’appartenenza sociale, un “sentirsi-a-casa”. Questo rapporto stretto tra abitare e costruire in un tempo recente della nostra storia si è rotto e l’architettura ha perso il proprio ruolo di medium tra le due dimensioni, appiattendosi nell’edilizia funzionale o avviluppandosi ipertroficamente nel culto della forma.
L'architettura vista da LPP/11
di Luigi Prestinenza Puglisi
La recente autobiografia di Massimiliano Fuksas, edita da Mondadori, è un libro che vi consiglio di leggere. Per tre ragioni. La prima è che non è uno di quei testi soporiferi che girano nel mondo delle pubblicazioni di architettura, ma è una storia ben scritta che si divora in pochi giorni. La seconda ragione è che ci propone una visione chiara e ben definita, un po’ romantica ma, forse proprio per questo, attuale: l’architettura ha a che fare con la vita, non con regole e precetti.
La terza è che ci permette di conoscere alcuni retroscena: tra questi gli incontri e scontri con Francesco Rutelli, con Silvio Berlusconi, con Paolo Baratta. Anche se senza mai cadere nel gossip come capita con altre celebri autobiografie, per esempio quella di Daniel Libeskind, Breaking Ground, che sembrano essere state scritte apposta per levarsi i sassolini dalle scarpe.
Newsletter DIAC / Ricevi in email gli aggiornamenti sulle ultime novità e sui temi più importanti.
Direttore responsabile: Giorgio Santilli
In redazione: Maria Cristina Carlini, Mauro Giansante
Progetto grafico: Cinzia Leone
Web design: No Digital Brain
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma.
Iscrizione n°65/2024
ROC numero 41634
ISSN 3035-0735
Argomenti