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I nuovi CAM Edilizia 2025 e gli obblighi conseguenti per le stazioni appaltanti

16 Gen 2026 di Gabriella Sparano

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Il prossimo 2 febbraio 2026 entreranno in vigore i nuovi CAM Edilizia adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 e pubblicati al link https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti. Non si tratta di un semplice restyling dell’edizione precedente del 2022 (adottata con Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 e modificata col successivo Decreto 5 agosto 2024), ma di una riforma sostanziale e necessaria per allinearsi non solo al sopravvenuto nuovo Codice 36/2023, ma anche alle stringenti direttive europee sull’economia circolare. I nuovi CAM rafforzano, infatti, il ruolo dei criteri ambientali lungo l’intero ciclo dell’affidamento, dalla fase di programmazione e progettazione, fino all’esecuzione e al collaudo, prevedendo requisiti ambientali minimi, clausole contrattuali e specifici mezzi di prova. Per le stazioni appaltanti ciò comporta la necessità di presidiare in modo sistematico tutte le fasi dell’intervento, assicurando la coerenza tra la progettazione, la documentazione di gara, l’esecuzione e la verifica finale.

Vediamo, dunque, come i nuovi criteri impattano concretamente sull’operato delle stazioni appaltanti.

 

Qual è l’ambito di applicazione dei nuovi CAM Edilizia edizione 2025 e come deve comportarsi la stazione appaltante nell’individuazione dei criteri pertinenti?

Una delle principali novità dei nuovi CAM rispetto all’edizione 2022 emerge dalla stessa denominazione dei criteri, che evidenzia un ambito di applicazione più ampio, esteso ai servizi di progettazione e direzione lavori, nonché alle opere di ingegneria civile, oltre agli interventi edilizi.

Rispetto ai CAM 2022, focalizzati prevalentemente sugli interventi edilizi, i nuovi CAM trovano applicazione anche in relazione alle opere di ingegneria civile e ai servizi connessi, nei limiti di pertinenza dei criteri ambientali previsti per ciascun affidamento.

Per la stazione appaltante ciò comporta la necessità di valutare, caso per caso, l’applicabilità dei CAM in funzione dell’oggetto dell’affidamento e delle lavorazioni previste, individuando i criteri pertinenti e integrandoli nella documentazione di gara e nei capitolati. 

L’applicazione dei CAM, dunque, deve essere assicurata in modo coerente e proporzionato rispetto all’intervento da affidare, secondo quanto previsto dal nuovo standard.

 

Qual è il ruolo del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) nell’applicazione dei CAM Edilizia 2025 e quali obblighi ne derivano per la stazione appaltante?

Come detto, i nuovi CAM Edilizia rafforzano ed esaltano il ruolo della stazione appaltante, prima che nella fase di affidamento, già nella fase di programmazione e di indirizzo della progettazione, richiedendo che i criteri ambientali minimi siano integrati in modo coerente e sistematico sin dalle fasi iniziali dell’intervento pubblico.

In tale contesto, pertanto, il DIP (articolo 3 dell’Allegato I.7 del Codice) assume una funzione centrale, quale strumento attraverso il quale la stazione appaltante definisce gli obiettivi dell’intervento, individua i requisiti tecnici e prestazionali e orienta le scelte progettuali in coerenza con i CAM applicabili all’intervento.

La stazione appaltante, dunque, deve richiamare espressamente l’applicazione dei nuovi CAM Edilizia, indicando che la progettazione e l’esecuzione dell’intervento dovranno conformarsi ai criteri ambientali minimi previsti dal decreto 2025.

Tale richiamo non ha carattere solo formale, ma, al contrario, è sostanziale, in quanto funzionale a:

  • garantire che il progettista consideri sin dall’inizio le specifiche tecniche ambientali;
  • evitare incoerenze tra progettazione, documenti di gara ed esecuzione;
  • assicurare la corretta applicazione dei CAM lungo l’intero ciclo dell’affidamento.

Nel DIP, pertanto, la stazione appaltante deve fornire indicazioni coerenti con la struttura dei CAM, con particolare riferimento a:

  • specifiche tecniche relative ai materiali, ai prodotti e alle soluzioni progettuali, secondo quanto previsto nei capitoli dedicati dello standard;
  • clausole contrattuali ambientali, che dovranno essere recepite nei documenti di gara e nel contratto di appalto;
  • criteri premianti, qualora la stazione appaltante intenda valorizzare prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi.

In tal modo, l’applicazione dei CAM comporta che le soluzioni progettuali siano sviluppate in modo coerente con le specifiche tecniche ambientali previste, con le modalità di verifica e i mezzi di prova indicati dalla norma e con le prescrizioni relative alla gestione del cantiere e alla fase di esecuzione.

La stazione appaltante, attraverso il DIP, deve quindi orientare la progettazione affinché tali elementi siano integrati nei livelli progettuali previsti, evitando che i requisiti ambientali vengano considerati in modo tardivo o avulso dal resto del progetto.

Viene da sé che, così dovendo fare, i CAM Edilizia 2025 incidono anche sulla stima economica dell’intervento. La stazione appaltante, infatti, deve assicurare che i requisiti ambientali minimi siano considerati nella determinazione dei costi, che la progettazione tenga conto delle specifiche tecniche ambientali e delle clausole contrattuali previste e che vi sia coerenza tra il quadro economico, le scelte progettuali e i requisiti CAM applicabili.

Ciò consente di prevenire disallineamenti tra progetto, gara ed esecuzione e di garantire la sostenibilità ambientale dell’intervento secondo quanto previsto dal decreto di modo che, attraverso un corretto recepimento dei CAM all’interno del DIP, la stazione appaltante assicuri che i criteri ambientali minimi siano applicati in modo coerente, proporzionato e verificabile, in conformità alle disposizioni della norma.

 

Quali mezzi di prova sono previsti dai CAM Edilizia 2025 per dimostrare la conformità ai criteri ambientali minimi e come devono essere gestite le verifiche da parte della stazione appaltante?

Nei nuovi CAM, la dimostrazione della conformità ai criteri ambientali minimi avviene attraverso mezzi di prova idonei, individuati per ciascun criterio ambientale previsto nella norma.

Il tema delle prove è trattato in modo trasversale all’interno dei CAM ed è richiamato, in particolare, nelle Indicazioni generali per la stazione appaltante e nella documentazione progettuale, attraverso la Relazione CAM di progetto, ove prevista.

I mezzi di prova possono consistere, a seconda dei criteri applicabili, in:

  • certificazioni ambientali di prodotto;
  • dichiarazioni ambientali conformi alle tipologie ammesse;
  • documentazione tecnica e dichiarazioni del produttore, nei limiti e secondo le modalità previste dai singoli criteri.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a indicare nei documenti di gara i criteri ambientali applicabili e i relativi mezzi di prova, a verificare, in fase di progettazione, la coerenza della documentazione CAM predisposta e a controllare, in fase di esecuzione, la conformità dei materiali e delle lavorazioni rispetto ai criteri ambientali richiesti, secondo le responsabilità attribuite alla Direzione Lavori.

Le verifiche devono essere svolte in modo coerente con quanto previsto dal decreto, assicurando che i mezzi di prova presentati siano pertinenti, validi e riferibili ai requisiti ambientali richiesti.

 

In che modo i nuovi CAM trasformano i criteri premianti e quali obblighi ha la stazione appaltante nel valutare il Rating ESG e le competenze professionali?

L’entrata in vigore dei nuovi CAM segna il definitivo superamento di una logica premiale basata quasi esclusivamente sulle prestazioni fisiche dei materiali, introducendo una gerarchia di punteggi molto più complessa e completa, che mette al centro la capacità organizzativa dell’operatore economico. La novità sostanziale risiede nell’obbligo per la stazione appaltante di integrare, nella struttura dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), il peso del Rating ESG (Environmental, Social, and Governance).

In fase di redazione del bando, pertanto, la stazione appaltante non deve più limitarsi a premiare le migliorie tecniche dell’opera, ma deve saper pesare correttamente le certificazioni di sistema (come i sistemi di gestione ambientale certificati) e, soprattutto, le competenze specifiche dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione lavori. 

Rispetto ai CAM 2022, la premialità si sposta dunque sulla qualità intrinseca dell’impresa stessa e della sua organizzazione: la stazione appaltante deve elaborare criteri di valutazione che valorizzino gli operatori capaci di implementare processi avanzati di analisi del ciclo di vita e dei costi globali.

 

Quali sono le responsabilità della Direzione Lavori e della stazione appaltante durante l’esecuzione e il collaudo?

L’adempimento della stazione appaltante non si esaurisce con l’aggiudicazione. 

I nuovi CAM, infatti, pongono una maggiore enfasi sulla fase di esecuzione. Attraverso la Direzione Lavori, l’amministrazione deve monitorare costantemente che i materiali giunti in cantiere corrispondano esattamente a quelli asseverati in fase di progetto e offerta. 

Rispetto ai CAM 2022, viene introdotto l’obbligo di una documentazione più dettagliata sui consumi e sulla gestione dei rifiuti di cantiere. La stazione appaltante deve prevedere nei contratti specifiche clausole penali legate al mancato rispetto dei criteri ambientali. 

Al momento del collaudo, inoltre, la stazione appaltante deve ricevere la “Relazione CAM di fine lavori”, che attesta la reale impronta ecologica dell’opera terminata. 

È un’attività di vigilanza attiva che garantisce che gli investimenti pubblici producano infrastrutture realmente conformi al nuovo ordine economico europeo.

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