IL DECRETO PER LE SEMPLIFICAZIONI IN PARLAMENTO

Astrid sul TU rinnovabili: troppe complicazioni, sull’attività libera seguire il modello dell’edilizia

Il Dlgs, dice il think tank guidato da Franco Bassanini, è quanto mai necessario in una disciplina che ha visto stratificazioni di norme confuse e incoerenti, ma il vero rischio è generare “nuove complicazioni”, anziché eliminarne. Oltre all’attività libera, sono da correggere le procedure per il repowering mentre va aperta una riflessione sulla PAS, procedura autorizzativa semplificata. Suggerimenti utilissimi per i pareri, in forte ritardo, della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari.

30 Ott 2024 di Giorgio Santilli

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Astrid sul TU rinnovabili: troppe complicazioni, sull’attività libera seguire il modello dell’edilizia

Franco Bassanini, presidente Astrid

Franco Bassanini

Quando si parla di semplificazioni Franco Bassanini e Silvia Paparo non hanno pari in Italia. Astrid scende quindi in campo anche sul Testo unico che dice di voler semplificare le procedure autorizzative per le energie rinnovabili. In realtà, mette subito in guardia il think tank bassaniniano, il vero rischio di questo testo è introdurre più complicazioni che semplificazioni. Il punto più critico è la revisione della disciplina dell’attività libera che prevede “diverse esclusioni, con il passaggio automatico di attività oggi libere alla procedura abilitativa semplificata: questo è previsto nei casi in cui vi è più di un vincolo (cosa che in Italia accade spesso), o quando vi sono le autorizzazioni di cui alla parte seconda del Codice dei Beni culturali. Si assoggetta così l’intero intervento alla procedura autorizzativa semplificata (PAS), quando basterebbe richiedere gli atti di assenso delle autorità preposte, da acquisire con conferenza di servizi (semplificata), indetta dal Comune su richiesta del proponente, come avviene per le attività libere in edilizia o in altri settori (ad es. CILA e SCIA condizionata)”. Insomma, il suggerimento che Astrid dà al governo, in sede di secondo esame, è di adottare il modello dell’edilizia per l’attività libera, superando  il pasticcio creato dal testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri. A questo proposito sarebbe meglio eliminare qualunque riferimento di questo provvedimento al testo unico dell’edilizia, per evitare di creare complicazioni anche lì.

Per il TU rinnovabili il pasticcio sulle procedure ha prodotto un blocco dell’iter del provvedimento, che avrebbe dovuto già avere i pareri delle commissioni parlamentari competenti, che invece sono in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni che a sua volta è bloccato, con il rinvio che si registra di settimana in settimana.

La necessità di un intervento

Astrid mette in guardia con il titolo principale “evitare nuove complicazioni”, ma non dice che il testo unico è da buttare oppure che farebbe meno danni se venisse accantonato. Anzi, in premessa al parere, dice che “è sicuramente apprezzabile l’impianto dello schema di decreto legislativo che disciplina i regimi amministrativi e reca in allegato l’elenco degli interventi a cui si applicano. È evidente che esso è stato costruito sulla base di un lavoro di ricognizione, riordino e semplificazione, che è stato sicuramente estremamente complesso e impegnativo”. Il tentativo è apprezzabile, anzi “particolarmente necessario e urgente” in una disciplina “caratterizzata da un coacervo di norme statali e regionali, che nel corso del tempo si sono via via affastellate, sovrapposte e (recentemente) moltiplicate, seppure in molti casi con finalità di semplificazione. I numerosissimi interventi e le continue modifiche introdotte – continua Astrid centrando il punto cruciale – hanno finito per rendere la disciplina in materia di energie rinnovabili difficilmente conoscibile da parte delle amministrazioni e degli operatori”.

Il revamping e repowering

Ma torniamo alle osservazioni e ai suggerimenti di modifica del testo. Il secondo aspetto dopo quello dell’attività libera che richiede una valutazione “particolarmente rilevante” è “il possibile aggravamento delle procedure di revamping e repowering introdotte, a suo tempo, dal decreto-legge n. 76 del 2020. La ratio della norma citata era quella di favorire l’adeguamento tecnologico e l’aumento della potenza di impianti esistenti senza incremento dell’area occupata e a prescindere dall’aumento di potenza. Sembrava (e sembra) illogico richiedere una nuova autorizzazione per il semplice ammodernamento degli impianti”.

Il consiglio che ne consegue è, sostanzialmente, di amntenere lo status quo anche eliminando le norme innovative. In particolare, sul punto il suggerimento è di “individuare le modalità più idonee per mantenere la disciplina semplificata in materia di revamping e repowering, in modo da evitare che il potenziamento di un impianto senza occupazione di ulteriore suolo (e quindi senza impatti ambientali incrementali rispetto alla situazione precedente) sia sottoposto a un regime più complesso rispetto alla normativa in essere”. Tra l’altro, aggiunge Astrid, “si potrebbe valutare l’eliminazione della previsione relativa alla soglia di incremento di potenza per questa tipologia di interventi in assenza di un incremento dell’utilizzo del suolo. Gli allegati sui regimi potrebbero poi essere affinati, comprendendo anche i progetti approvati e non realizzati”.

Come si vede, sono tutti suggerimenti che, anche per la forma in cui sono scritti, troverebbero felicemente posto in un parere parlamentare sul decreto.

“Modificare la Procedura autorizzativa semplificata”

Un’ultima considerazione riguarda la PAS, procedura autorizzativa semplificata, su cui Astrid invita ad aprire “una riflessione attenta” in quanto “vengono introdotte deroghe alla disciplina generale della conferenza che sembrano aggravare il procedimento stesso e il quadro di certezze per il proponente”. In particolare, queste sono gli aggravi indicati da Astrid:

  1. non è prevista la Conferenza in forma semplificata, che si svolge in modalità telematica;
  2. è sufficiente il diniego motivato di una sola delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili per determinare automaticamente il diniego dell’approvazione del progetto (potere di veto rimesso ad una sola amministrazione);
  3. viene meno il principio fondamentale della ponderazione degli interessi in Conferenza di servizi;
  4. si introduce il silenzio assenso sulla conclusione della Conferenza, in assenza di diniego;
  5. il proponente non può provare l’ottenimento delle autorizzazioni perché non riceve più la determinazione conclusiva motivata della Conferenza che sostituisce tutti gli atti d’assenso e da cui decorre l’efficacia dell’autorizzazione;
  6. il proponente, in mancanza di un provvedimento espresso, è anche tenuto a pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione interessata l’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, da cui decorrono il termine di efficacia e i termini per l’impugnazione.

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