APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 50
Le istituzioni scolastiche e un esempio di convenzione con soggetto qualificato
Per gli istituti scolastici, questo è il tempo di organizzare le gite e i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso. Le regole da osservare per acquistare i servizi di programmazione, organizzazione e esecuzione di tali eventi sono quelle del Codice dei contratti pubblici. Le scuole, infatti, sono stazioni appaltanti.
Tuttavia, per le istituzioni scolastiche non qualificate il procedere in autonomia si scontra con:
- l’avvenuta scadenza il 31 maggio scorso della deroga temporanea concessa dall’ANAC, che consentiva alle scuole di procedere autonomamente indipendentemente dalla qualificazione e dal valore degli affidamenti specifici per i viaggi d’istruzione;
- la mancata partenza al 1° settembre 2025 degli Uffici Scolastici Regionali, pur individuati dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) per il supporto alle scuole;
- l’attuale impossibilità di aderire all’Accordo Quadro Consip avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti secondari (ID 2919), pubblicato il 29/09/2025 e non ancora aggiudicato.
Di fronte a queste limitazioni, l’unica soluzione per gli acquisti di importo significativo che richiedono la qualificazione è affidarsi a stazioni appaltanti o a centrali di committenza qualificate.
Vediamo insieme le regole da osservare e come formalizzare una collaborazione con un soggetto qualificato a mezzo una convenzione.
Qual è la soglia di rilevanza europea che le istituzioni scolastiche devono osservare per gli appalti di servizi?
Come chiarito dall’ANAC nel recente Comunicato del Presidente del 5 novembre 2025, le istituzioni scolastiche sono classificate come “amministrazioni sub-centrali”. Pertanto, per gli appalti di servizi e forniture, esse devono osservare la soglia di rilevanza europea prevista dall’articolo 14, comma 1, lett. c), del Codice, pari a € 221mila, che, a partire dal 1° gennaio 2026, diventerà pari a € 216mila.
Per quali importi è necessaria la qualificazione delle stazioni appaltanti e come possono procedere le scuole non qualificate?
Ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del Codice, tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (€ 140mila).
Per importi superiori a tale soglia, dunque, è obbligatoria la qualificazione.
Di conseguenza, le istituzioni scolastiche non qualificate possono procedere come segue:
- affidamenti inferiori a € 140mila (soglia di qualificazione): possono procedere con affidamenti diretti autonomi;
- affidamenti compresi tra € 140mila e la soglia europea (€ 221mila/€ 216mila): possono procedere autonomamente, ma devono utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lett. c), del Codice;
- affidamenti superiori alla soglia europea: sono obbligate a ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza con adeguata qualificazione.
Quale criterio di aggiudicazione va utilizzato per l’affidamento degli specifici servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle istituzioni scolastiche?
A rendere ancora più complesso il quadro affidatorio delle scuole, laddove non procedano in autonomia con l’affidamento diretto (tenuto solo al rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali), è intervenuta la recente modifica dell’articolo 108 del Codice ad opera del Decreto Legge 127/2025, convertito nella legge 164 del 30 ottobre 2025.
Ai sensi del combinato disposto della lettera f-bis) del comma 2 e dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 108, infatti, le scuole (e, per esse, le stazioni appaltanti o le centrali di committenza qualificate) devono aggiudicare i contratti per i servizi di trasporto legati a uscite didattiche e viaggi di istruzione delle scuole di ogni ordine e grado esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, dando un peso maggiore agli elementi qualitativi dell’offerta e con attribuzione di un punteggio economico non superiore al 10% del totale.
Tali criteri qualitativi devono essere oggettivi e devono certificare la presenza di:
- sistemi e dispositivi di sicurezza per il trasporto, ad esempio sistemi di controllo avanzati;
- mezzi idonei al trasporto di persone con disabilità;
- competenze tecniche dei conducenti, valutando esperienza, formazione specifica e affidabilità.
Come si formalizza il ricorso a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata?
Ai sensi dell’articolo 62, comma 9, del Codice, il ricorso alla stazione appaltante o alla centrale di committenza qualificate è formalizzato, anche a seconda della natura giuridica delle parti interessate, mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione.
Volendo formalizzare una convenzione tra un istituto scolastico (delegante le funzioni di affidamento) e una stazione appaltante/centrale di committenza qualificata (delegata), come bisogna procedere?
Si propone un modello standard di convenzione, da arricchire, dettagliare e personalizzare, a seconda delle condizioni specificamente pattuite tra le parti:
CONVENZIONE
PER LA DELEGA A _____
DELLE FUNZIONI DI ACQUISIZIONE, PER CONTO E NELL’INTERESSE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO _________ E AI SENSI DEL DLGS. 36/2023 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2025 – 2026
TRA
_____________, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente delegato,
E
_____________, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente delegante,
PREMESSO
- che, con il Comunicato del Presidente del 5 novembre 2025, l’ANAC ha chiarito che:
- a) le istituzioni scolastiche sono classificate come “amministrazioni sub-centrali”, osservando pertanto la soglia di rilevanza europea di € 221.000 (€ 216.000 dal 1° gennaio 2026) per gli appalti di servizi e forniture;
- b) la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo superiore ad € 140.000;
- c) le istituzioni scolastiche non qualificate, pertanto, per importi inferiori alla suddetta soglia di qualificazione, possono procedere con affidamenti diretti autonomi, mentre per importi superiori ma sotto la soglia europea di cui alla lettera sub a), possono procedere autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- d) con riferimento specifico ai viaggi di istruzione, l’Autorità aveva concesso una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione per gli appalti di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, che consentiva alle scuole di procedere autonomamente anche per affidamenti superiori ad € 140.000;
- e) detta deroga è scaduta il 31 maggio 2025, imponendo pertanto alle istituzioni scolastiche l’osservanza delle soglie generali e delle modalità di affidamento sopra indicate, nonché, per gli affidamenti di importo superiore alla soglia europea, il ricorso a stazioni appaltanti o centrali di committenza con adeguata qualificazione;
- che il delegante è un istituto scolastico non qualificato, tenuto pertanto ad acquistare nei termini indicati dal Comunicato ANAC sopra indicato;
- che, dovendo affidare servizi di organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico per importi superiori non solo alla soglia di € 140.000 ma finanche alla soglia europea, e non potendo aderire all’Accordo Quadro Consip avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti secondari (ID 2919), pubblicato il 29/09/2025 e non ancora aggiudicato, il delegante si è rivolto al delegato, con la nota prot. n. ____ del ___, per chiedere la formalizzazione di una convenzione ai sensi dell’art. 62, comma 9, del Codice;
- che il delegato è qualificato per la progettazione e l’affidamento al livello SF1 (senza limiti di importo) e si è dichiarato, in fase di qualificazione, disponibile ad appaltare per terzi (si veda Portale Servizi A.N.AC. – Qualificazione delle Stazioni Appaltanti);
- che il delegato utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex art. 25 del Codice, denominata _____________, iscritta nel Registro Piattaforme Certificate tenuto dall’ANAC al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert;
- che il delegato ha ritenuto di accogliere l’istanza del delegante;
- che, pertanto, con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare le modalità con le quali il delegato dovrà svolgere, per conto e nell’interesse del delegante ed ai sensi del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2025-2026;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione – Rapporti tra le Parti
Con la formalizzazione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 9, del Codice, il delegante delega al delegato, che accetta, la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni dei servizi di organizzazione e esecuzione dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2025-2026, il cui importo è superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti di servizi e forniture (€ 140.000 – art. 62, comma 1, del Codice) e/o alla soglia di rilevanza europea (€ 221.000, ridotta ad € 216.000 dal 1° gennaio 2026 – art. 14, comma 1, lett. c), del Codice).
Il delegato, pertanto, opererà, quale stazione appaltante delegata, nell’interesse e per conto del delegante ai sensi del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Convenzione.
Resta, in ogni caso, inteso che:
- il delegante e il delegato sono e restano ad ogni effetto stazioni appaltanti distinte;
- la titolarità e la responsabilità delle funzioni e degli adempimenti di competenza di ciascuna Parte restano in capo alla stessa, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca. Pertanto, il delegato è responsabile della sola fase dell’affidamento (dalla indizione/pubblicazione della procedura di gara fino alla aggiudicazione della stessa), mentre il delegante è responsabile delle fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione (con la stipula e la esecuzione del contratto), ciascuno responsabile dell’eventuale contenzioso afferente il proprio ambito di attività.
Più precisamente, quindi:
1) il delegato svolge le seguenti attività: __________ (specificare);
2) il delegante svolge le seguenti attività: __________ (specificare).
Art. 3 – Esclusioni
Salvo che non sia espressamente previsto in apposito atto scritto e sottoscritto dalle Parti, non rientra nella presente Convenzione ogni eventuale richiesta del delegante avente ad oggetto l’acquisizione di servizi o prestazioni di contenuto o tipologia diversi dai viaggi di istruzione, nonché per importi complessivi inferiori alle soglie indicate all’art. 2 ed afferenti a diversi e ulteriori anni scolastici.
La presente Convenzione è valida esclusivamente tra le Parti sottoscrittrici, ossia tra il delegante e il delegato. Ogni eventuale richiesta di adesione ad essa da parte di altri istituti scolastici dovrà, pertanto, essere espressamente accettata dal delegato e formalizzata in apposito atto scritto e sottoscritto tra il delegato e l’istituto richiedente/delegante.
Art. 4 – Importi riconosciuti al delegato
__________ (specificare)
Art. 5 – Durata della Convenzione
La durata della presente Convenzione decorre dal ______ fino al __________.
Ogni eventuale rinnovo alla scadenza dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti.
Art. 6 – Modifiche della Convenzione
Le clausole della presente Convenzione, che richiamano la normativa tempo per tempo vigente in materia di contratti pubblici ed alla normativa correlata, si considerano automaticamente adeguate alle stesse in caso di eventuali modifiche sopravvenute in corso di Convenzione.
Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente Convenzione, le Parti provvedono alla revisione delle clausole della stessa che dovessero risultare non più applicabili.
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, le Parti provvedono alla revisione delle clausole della presente Convenzione quando essa risulti necessaria per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla Convenzione stessa.
Art. 7 – Recesso
È possibile il recesso in qualunque momento delle Parti con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno ____ (_____) giorni ed, in ogni caso, con efficacia al termine dei procedimenti in corso già affidati al delegato.
Il delegante, in uno spirito di collaborazione, comunica tempestivamente al delegato le motivazioni che inducono allo scioglimento anticipato della Convenzione.
Qualora il delegante decida di non procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto a seguito di formale trasmissione della documentazione di gara da parte del delegato, sarà comunque tenuto a corrispondere a questo gli importi pattuiti in base all’art. 4.
Art. 8 – Risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti in merito all’esecuzione della presente Convenzione ed all’applicazione delle sue clausole sono risolte prioritariamente in via bonaria.
Qualora le Parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute al giudice competente per materia. Il Foro esclusivo è quello di ______ (specificare).
Art. 9 – Comunicazioni
Per gli effetti della presente Convenzione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
– ……………………@…………. per il delegante;
– ……………………@…………. per il delegato.
Art. 10 – Patto di integrità
Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e segretezza e buon andamento.
Le Parti si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara.
Art. 11 – Trattamento dei Dati Personali
______ (specificare).
Art. 12 – Spese e registrazione
La presente Convenzione è esente da bollo ed è soggetta registrazione in caso d’uso.
Art. 13 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la normativa vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
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