APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 52
I tempi di pagamento per le stazioni appaltanti: obblighi, conseguenze e strumenti
Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia dato crescente centralità al tema della tempestività dei pagamenti nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione — basti pensare al fatto che la regolarità nei pagamenti è entrata tra i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 8, Allegato II.4, Dlgs. 36/2023) — le imprese continuano a rappresentare il ritardo dei pagamenti come una criticità strutturale. La stessa problematica è riemersa con forza anche durante il convegno ANCE del 12 novembre a Roma, segno che, pur in presenza di norme chiare, persistono difficoltà operative e applicative.
Facciamo allora un ripasso di quali siano le regole minime inderogabili a cui la stazione appaltante è tenuta e di quali siano, per converso, le tutele per l’operatore economico.
Quali sono i termini di pagamento previsti dal Dlgs. 231/2002?
Il Dlgs. 231/2002 stabilisce una disciplina generale per tutti i contratti a prestazioni corrispettive tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, definendo tali:
- le amministrazioni dello Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico;
- le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto del Codice dei contratti pubblici.
È una normativa imperativa. Dunque, non può essere derogata in peggio, salvo eccezioni specifiche e limitate.
La regola generale, infatti, impone un termine ordinario per il pagamento dei corrispettivi pari a 30 giorni, che decorrono da una delle seguenti date, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2:
- dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento;
- dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando non sia possibile individuare con certezza la data di ricevimento della fattura;
- dal ricevimento delle merci o dei servizi, quando la fattura è stata ricevuta prima della prestazione;
- dall’accettazione o dalla verifica di conformità prevista dalla legge o dal contratto, quando la fattura è stata ricevuta entro tale momento.
La deroga è consentita, ma solo se espressa (scritta e motivata) e giustificata dalla natura o dalle caratteristiche del contratto, ed in ogni caso non può andare oltre i 60 giorni (articolo 4, comma 4).
Termine, quest’ultimo che diviene, però, ordinario (articolo 4, comma 5) nei seguenti casi:
- imprese pubbliche soggette agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 333/2003, ossia ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, in quanto ha caratteristiche operative che giustificano un termine più lungo;
- enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, dei quali il legislatore riconosce le peculiarità (complessità dei processi di verifica, pluralità di fornitori, elevato numero di prestazioni), ammettendo termini più estesi.
Questi due casi costituiscono un’eccezione legale automatica, che non richiede una specifica pattuizione.
Cosa prevede l’articolo 125 del Dlgs. 36/2023?
Se il Dlgs. 231/2002 disciplina le transazioni commerciali in generale, l’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici regola in modo specifico le modalità di pagamento nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevedendo
- un’anticipazione del 20% (incrementabile fino al 30%): la stazione appaltante corrisponde all’appaltatore una anticipazione dell’importo contrattuale, da versare entro 15 giorni dall’effettivo avvio della prestazione;
- gli stati di avanzamento e i pagamenti intermedi:
- per i lavori:
- il RUP deve emettere il certificato di pagamento entro 7 giorni dall’adozione del SAL;
- la stazione appaltante deve pagare l’importo entro 30 giorni, salvo deroga motivata fino a massimo 60 giorni;
- per servizi e forniture, si applicano logiche simili: prestazione → verifica → certificazione → pagamento;
-
- i pagamenti del saldo: dopo il collaudo o la verifica di conformità, il saldo deve essere pagato entro 30 giorni, prorogabili fino a 60, ove giustificato;
- la tracciabilità dei pagamenti: l’articolo 125 impone l’uso di piattaforme digitali interoperabili con contabilità e fatturazione elettronica, in modo da garantire trasparenza, riconducibilità dei pagamenti ai singoli SAL, monitoraggio dei tempi di pagamento;
- il rinvio espresso al Dlgs. 231/2002: in caso di ritardo, gli interessi di mora si calcolano secondo le regole del Dlgs. 231/2002.
Come si coordinano il Dlgs. 231/2002 e l’articolo 125 del Codice?
Comprendere questo passaggio è fondamentale perché la pratica genera spesso confusione.
Ebbene:
- i due testi non si sovrappongono, ma si integrano: come già detto, se il Dlgs. 231/2002 è una disciplina generale, valida per tutte le transazioni commerciali, il Codice dei contratti pubblici contiene una disciplina speciale che si occupa delle fasi esecutive secondo quanto illustrato al quesito precedente
In sintesi, dunque, la 231 determina “quando scatta la mora”, il Codice determina “quali atti devono essere compiuti e in che tempi”;
- in caso di ritardo, prevale la 231: l’articolo 125 del Codice richiama direttamente il Dlgs. 231 per la determinazione degli interessi moratori. Quindi, se la stazione appaltante:
- emette in ritardo il certificato di pagamento,
- paga oltre i termini del certificato,
- ritarda la verifica di conformità,
la disciplina degli interessi è sempre quella del Dlgs. 231/2002;
- il Codice può prevedere termini più stringenti: se l’articolo 125 impone un termine più breve (es. 30 giorni dal SAL), questo diventa il termine rilevante per la mora.
La deroga a 60 giorni resta possibile, ma solo se è motivata, coerente con la natura del contratto, indicata negli atti; - disciplina speciale → disciplina generale: la logica è che si applica prima l’articolo 125 del Codice e, per la parte non disciplinata, interviene la 231. Per mora, risarcimento e nullità, prevale la 231.
Come si calcolano gli interessi moratori in caso di ritardato pagamento?
Indipendentemente se si applicano i termini generali del Dlgs. 231/2002 o quelli specifici dell’articolo 125 del Codice, è al primo che bisogna sempre guardare per calcolare gli interessi moratori, che costituiscono la principale tutela sostanziale dell’appaltatore/fornitore.
La loro decorrenza è automatica: scattano dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità della costituzione in mora.
Sebbene molto spesso gli operatori economici cerchino di imporre i tassi di interesse contemplati nei propri schemi contrattuali, nei confronti della stazione appaltante il saggio di interesse è quello determinato dall’articolo 5 della 231, consistente in un tasso di riferimento (quello applicato dalla Banca centrale europea), maggiorato di 8 punti percentuali.
Oltre agli interessi, inoltre, al creditore viene riconosciuto un importo forfettario minimo per i costi di recupero (40 euro), nonché il risarcimento integrale di eventuali costi ulteriori documentati.
Come si colloca la PCC nel sistema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione?
La PCC è la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” istituita dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato. È una banca dati centrale che raccoglie tutte le informazioni sui debiti commerciali della P.A., i tempi di pagamento, lo stato di ciascuna fattura, dall’emissione alla liquidazione.
Il suo scopo è consentire a MEF e UE di monitorare i tempi medi di pagamento della P.A. rispetto agli obblighi imposti, anche a livello europeo, dalle direttive sui ritardi di pagamento, di cui il Dlgs. 231/2002 è attuazione.
Essa è rilevante ai fini del presente documento perché misura i tempi effettivi di pagamento, registrando, per ogni fattura, la data di emissione, la data di ricezione da parte della P.A., la data di scadenza, la data di verifica di conformità, la data di pagamento.
Ciò la rende uno strumento che certifica il rispetto o la violazione dei termini previsti dalla normativa, registrando “se e quando” la Pubblica Amministrazione effettua i pagamenti secondo le tempistiche fissate dalla legge.
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