APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO / 51

Le nuove funzionalità del FVOE

28 Nov 2025 di Gabriella Sparano

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Importanti novità in arrivo per il FVOE!

Quasi in controtendenza rispetto alla discussa sentenza del TAR Toscana-Firenze del 14/11/2025, n. 1856 — interpretata da molti come un indebolimento della funzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico — l’ANAC sta rafforzando il FVOE con nuove e rilevanti funzionalità.

Lo ha annunciato nella Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 pubblicata lo scorso 17 novembre, anticipando l’attivazione, già da fine novembre 2025, di due soluzioni tecniche pensate per facilitare le verifiche da parte delle stazioni appaltanti: in particolare, la possibilità di verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC direttamente nel FVOE, senza che l’operatore economico debba necessariamente inserirne la ricevuta nella busta amministrativa. Un po’ come accadeva nel precedente sistema AVCPass, ma in forma più evoluta.

Vediamo meglio, quindi, le future funzionalità e gli attuali limiti del FVOE.

Quali sono le novità annunciate dall’ANAC?

Come noto, il pagamento del contributo ANAC costituisce una condizione indispensabile per l’ammissibilità dell’offerta, come stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. 

Pertanto, mentre tutti i concorrenti devono effettuarne il pagamento, seguendo le istruzioni e le modalità che l’Autorità pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale, la stazione appaltante deve verificarlo e, così come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 9 giugno 2025, deve farlo prima di iniziare la fase di valutazione delle offerte, anche quando la procedura prevede l’inversione procedimentale. 

Pertanto, finché non se ne verifichi l’avvenuto pagamento (anche tardivo, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ma non oltre tale fase), la stazione appaltante non può procedere alla valutazione delle offerte, pena l’inammissibilità dell’offerta stessa e la responsabilità, anche contabile, della stazione appaltante per la mancata verifica.

Tale rigida scansione temporale, pertanto, costringe la stazione appaltante, in caso di ricorso all’inversione procedimentale, ad anticipare l’apertura delle buste amministrative (dove gli operatori economici inseriscono la ricevuta di pagamento), snaturando la logica stessa dell’inversione.

Ebbene, proprio per agevolare l’operatività della stazione appaltante sotto questi profili e cogliendo il via libera della stessa Plenaria per lo sviluppo di strumenti tecnologici che consentano verifiche più rapide, l’ANAC sta appunto implementando le seguenti nuove, imminenti, funzionalità del FVOE:

  • a partire dalla fine del mese di novembre 2025, le stazioni appaltanti potranno avvalersi di una nuova funzionalità messa a disposizione dall’interfaccia web ANAC del FVOE, consistente in un indicatore che fornisce l’informazione circa l’avvenuto pagamento, totale o parziale, alla data di accesso della stazione appaltante al FVOE, con riferimento ad ogni partecipante. Tale informazione sarà disponibile nel “Fascicolo dell’appalto” della sezione “I miei appalti” del FVOE per la stazione appaltante, in corrispondenza di ciascun concorrente come risultante dalle schede trasmesse alla PCP (i.e. AD* per l’affidatario in caso di affidamento diretto ovvero S2 con gli offerenti nelle procedure aperte, ristrette e negoziate).

Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni né sulle modalità di utilizzo di questa nuova funzionalità del FVOE né sulla sua effettiva messa in linea, e anche il Contact Center non ne sa nulla;

  • entro i primi mesi del 2026, sarà disponibile una soluzione tecnica che preveda la possibilità di richiedere la verifica del pagamento del contributo ANAC attraverso il FVOE, sia nel caso in cui la stazione appaltante acceda al FVOE tramite PAD che nel caso in cui acceda tramite interfaccia web dell’Autorità. In particolare, questa soluzione consente alla stazione appaltante di ottenere tramite il FVOE, in tempo reale, una “certificazione” attestante lo stato del pagamento – se dovuto, se è stato effettuato, e in che misura, e l’esistenza di eventuali rimborsi – alla data indicata dalla stazione appaltante al momento della richiesta.

 

A partire da dicembre 2025, dunque, non sarà più necessario inserire la ricevuta di pagamento del contributo nella busta amministrativa, anticipandone l’apertura in caso di inversione procedimentale?

Stando al tenore letterale degli impegni dichiarati dall’Autorità e sempre che essa riesca a rispettare le tempistiche annunciate, si può affermare che, da dicembre 2025, non dovrebbero essere più necessari i suddetti adempimenti, perché il FVOE mostra già lo stato del pagamento per ogni concorrente, attraverso il nuovo “indicatore”.

Tuttavia, dal momento che solo con l’implementazione successiva, che dovrà vedere la luce entro i primi mesi del 2026, si potrà averne la “certificazione”, fino ad allora l’inserimento della ricevuta nella busta amministrativa può rimanere come strumento residuale o di backup.

 

Quali sono gli attuali limiti del FVOE anche alla luce della sentenza del TAR Toscana n. 1856/2025?

La sentenza del TAR Toscana, citata anche nella introduzione, pur non mettendo direttamente in discussione il FVOE, evidenzia indirettamente un limite strutturale del sistema: la sua piena operatività dipende dalla registrazione degli operatori economici.

Il TAR, infatti, conferma che:

  • la registrazione al FVOE non è un requisito di partecipazione;
  • l’operatore non può essere escluso dalla gara solo perché non registrato.

Tuttavia, nella pratica:

  • senza registrazione non è possibile acquisire i certificati necessari;
  • di conseguenza l’operatore non può essere aggiudicatario.

È un paradosso solo apparente: capita spesso — nella quotidiana gestione delle gare — che la stazione appaltante debba sollecitare più volte gli operatori a registrarsi, con conseguenti dilatazioni dei tempi del procedimento.

 

C’è un rimedio alle resistenze alla registrazione?

Uno strumento potenzialmente risolutivo potrebbe essere rappresentato dall’Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, prevista dall’articolo 31 del Codice, che ne affida l’istituzione all’ANAC con il supporto del Registro delle Imprese.

L’Anagrafe, infatti, avrebbe il compito di:

  • censire tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti pubblici;
  • registrare soggetti, persone fisiche e titolari di cariche;
  • rendere disponibili i dati a tutti i soggetti dell’ecosistema digitale degli appalti tramite PAD.

Tuttavia, come chiarito nella FAQ B.7. del servizio Digitalizzazione dei contratti pubblici dell’ANAC, l’Anagrafe non è ancora operativa, in attesa della piena interoperabilità con i servizi del Registro delle imprese.

 

Quali sono i certificati attualmente acquisibili con il FVOE?

Sul portale ANAC, al link https://github.com/anticorruzione/npa/blob/main/docs/specifiche-interfacce/documento-specifiche-enticertificanti.md, è pubblicato l’elenco dei certificati già disponibili e quelli in corso di integrazione (“in progress”):

Data Esercizio Codice Documento Descrizione Documento Ente Certificante
23/01/2024 00033 Estratto del casellario informatico ANAC Anac
23/01/2024 00004 Certificato integrale del casellario giudiziario Min.Giustizia
23/01/2024 00021 Comunicazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate
23/01/2024 00034 Visura al registro delle imprese Unioncamere
23/01/2024 00005 Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Min. Giustizia
23/01/2024 00038 DURC inarcassa professionista Inarcassa
23/01/2024 00039 DURC inarcassa impresa Inarcassa
23/01/2024 00035 Dati reddituali società di persone Agenzia delle Entrate
23/01/2024 00036 Consistenza media personale Inps
23/01/2024 00037 Costo complessivo personale Inps
23/01/2024 00001 Comunicazione antimafia Min. Interno
23/01/2024 00041 Dati reddituali impresa individuale Agenzia delle Entrate
23/01/2024 00899 Documento Generico OE Operatore Economico
16/09/2024 00042 Carichi Fiscali Pendenti Agenzia delle Entrate
07/11/2024 00007 Iscrizione White List antimafia Min. Interno
02/08/2024 00008 DURC emesso in corso di validità Inps
25/09/2024 00010 Verifica esistenza prospetto informativo disabili Ministero del Lavoro
25/09/2024 00011 Verifica esistenza rapporto parità di genere Ministero del Lavoro
In Progress 00009 Sanzioni Ispettorato del lavoro Isp. Naz. Lavoro

 

È evidente, pertanto, che un altro limite per la piena ed esclusiva operatività del FVOE sia rappresentato proprio dal dover ancora acquisire alcuni documenti direttamente presso gli Enti Certificanti, secondo le tempistiche di ognuno, quali ad esempio la certificazione di ottemperanza ai sensi dell’articolo 17 Legge 68/1999, la certificazione fallimentare, i carichi penali pendenti, la stessa documentazione antimafia.

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