IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 82

La sottile linea tra ristrutturazione e nuova costruzione: la sentenza 4155/2026 e il caos dell’edilizia italiana

16 Giu 2026 di Salvatore Di Bacco

Condividi:

Tra norme disattese, sezioni in conflitto e investimenti paralizzati: la riforma del 2020 alla prova della giurisprudenza che divide il Paese. Il panorama dell’edilizia italiana attraversa oggi una fase di profonda incertezza dommatica. La distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione non è più una mera tassonomia burocratica, ma rappresenta il crinale su cui si gioca la tenuta dei grandi investimenti immobiliari e la responsabilità penale e amministrativa dei professionisti. La criticità operativa che ne deriva impone una riflessione rigorosa sull’art. 3, comma 1, lettera d) del TUE (D.P.R. 380/2001), la cui fisionomia è stata radicalmente alterata dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020).

Il legislatore del 2020 ha inteso scardinare i vecchi dogmi introducendo tre mutamenti paradigmatici:

  • Superamento del vincolo di sagoma e sedime: consentendo la demolizione e ricostruzione con posizionamento e conformazione planivolumetrica disomogenei rispetto all’originale.
  • Riconoscimento degli incrementi volumetrici: ammettendo aumenti di cubatura finalizzati alla rigenerazione, se previsti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici.
  • Flessibilità morfologico-tipologica: apertura alla creazione di un “organismo edilizio” anche radicalmente diverso dal precedente.

Nonostante la chiara voluntas legis orientata alla semplificazione, l’applicazione pratica ha generato un corto circuito interpretativo, alimentato da orientamenti giurisprudenziali divergenti che minacciano di paralizzare il comparto.

  1. Anatomia della svolta: la sentenza n. 4155/2026 della quarta sezione

La sentenza n. 4155/2026 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato segna un fondamentale riallineamento all’orientamento maggioritario, agendo come correttivo rispetto ad alcuni recenti “strappi” interpretativi. Il caso del comune di Savigliano — la trasformazione di un complesso artigianale dismesso in una palazzina residenziale di cinque piani con aumento di volumetria — costituisce il banco di prova perfetto per testare i confini della ristrutturazione moderna.

Tesi delle ricorrenti (contestazione) Decisione del Consiglio di Stato (Sent. 4155/2026)
Ristrutturazione urbanistica: L’intervento altererebbe la fisionomia dell’intero isolato, richiedendo un piano attuativo. Rigettata: La ristrutturazione urbanistica (Art. 3, co. 1, lett. f) riguarda il tessuto complessivo (lotti, strade); non è applicabile al singolo edificio, per quanto radicale sia la modifica.
Nuova costruzione: La totale diversità di sagoma, volume, altezza e tipologia recide ogni nesso di continuità con il capannone originario. Ristrutturazione edilizia: L’intervento è legittimo poiché insiste su un fabbricato preesistente e non determina nuovo consumo di suolo, in piena coerenza con il D.L. 76/2020.

Il principio cardine scolpito dai giudici è cristallino: “Ciò che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è soltanto la preesistenza di un fabbricato”. Questa affermazione demolisce il concetto di “continuità morfologica” come requisito essenziale, stabilendo che la possibilità di “cambiare tutto” è insita nella natura stessa della ristrutturazione post-riforma, purché non si operi su aree libere. Tuttavia, questa visione estensiva si trova attualmente in rotta di collisione con interpretazioni di segno opposto.

  1. La guerra delle sezioni: il contrasto con la sentenza n. 8542/2025

La frammentazione interna al Consiglio di Stato sta generando un’instabilità intollerabile per il mercato. La sentenza n. 8542/2025 della seconda sezione ha infatti tentato di restaurare il passato attraverso una cosiddetta “trilite” di condizioni restrittive (unicità del manufatto, contestualità della demolizione/ricostruzione, neutralità dell’impatto), requisiti che la dottrina più attenta ha qualificato come extra-legem. Si tratta di una vera e propria interpretatio abrogans della riforma del 2020, che svuota di significato la semplificazione legislativa.

Le conseguenze di tale conflittualità sono devastanti:

  1. Incertezza patologica sui titoli: l’impossibilità di determinare ex ante la validità di una SCIA rispetto a un Permesso di Costruire.
  2. Rallentamento della rigenerazione: il blocco di progetti di recupero su scala urbana per timore di riqualificazioni d’ufficio.
  3. Il “caso Milano” e i rischi penali: tale incertezza fornisce il substrato giuridico per le indagini penali che vedono grandi trasformazioni urbane contestate come “nuove costruzioni mascherate”. La sentenza 4155/2026 offre qui una potenziale strategia difensiva, riaffermando la legittimità di trasformazioni radicali su aree già edificate.
  1. Oltre la “fedeltà” di sagoma e volumetria: implicazioni strategiche

Il paradigma della “ristrutturazione fedele” deve considerarsi definitivamente tramontato per gli interventi non vincolati. Le definizioni contenute nell’art. 3 del TUE sono “principi fondamentali” prevalenti sugli strumenti urbanistici locali: la preesistenza fisica dell’edificio è ormai l’unico spartiacque giuridicamente sostenibile rispetto alla “nuova costruzione” (Art. 3, co. 1, lett. e).

La trasformazione morfologica e funzionale — ovvero la sostituzione di un organismo obsoleto con uno radicalmente diverso — non è un’anomalia, ma la voluntas legis per incentivare il riuso di aree già urbanizzate. La sfida per il professionista è ora gestire operativamente la transizione verso questo nuovo paradigma in un clima di incertezza giudiziaria.

L’attuale perimetro della ristrutturazione edilizia è frutto di una precisa volontà del legislatore, culminata nel D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni). L’obiettivo è favorire la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio esistente, disincentivando l’espansione su suolo vergine attraverso una flessibilità operativa senza precedenti.

Il criterio della preesistenza

Secondo la sezione IV, il vero e unico discrimine tra ristrutturazione e nuova costruzione risiede oggi nella preesistenza di un fabbricato. Se l’intervento avviene su un organismo edilizio già esistente e legittimo, esso rimane nell’alveo della ristrutturazione, anche se il risultato finale appare radicalmente diverso dall’originale. La nuova costruzione assume un carattere residuale: si configura solo quando si realizza un organismo edilizio là dove prima non ve n’era alcuno.

Superamento della fedeltà morfologica

L’art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, come novellato, ammette oggi ampie discontinuità. Gli elementi di novità che non inficiano la qualificazione come ristrutturazione includono:

  • Diversità di sagoma, prospetti e sedime: non è più richiesta la coincidenza geometrica o di posizionamento dell’edificio ricostruito.
  • Variazione delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche: è ammesso, ad esempio, il passaggio da una tipologia artigianale a una residenziale.
  • Incrementi volumetrici: laddove consentito dalla normativa locale o premiale, l’aumento di cubatura non trasmuta l’intervento in nuova costruzione.

Questa apertura normativa si scontra tuttavia con interpretazioni giurisprudenziali di segno opposto che hanno generato un clima di profonda incertezza operativa.

  1. Conclusioni: verso l’adunanza plenaria

La sentenza 4155/2026 rappresenta un ritorno alla bussola legislativa e una necessaria reazione alla deriva interpretativa della seconda sezione. Riaffermando il valore delle sentenze 2848/2026 e 4155/2026, il Consiglio di Stato prova a proteggere la rigenerazione urbana dalle incertezze derivanti dal recente rigore della Corte Costituzionale.

Tuttavia, l’esistenza di interpretazioni così antitetiche tra le sezioni di Palazzo Spada impone un intervento immediato dell’Adunanza Plenaria. Senza una parola definitiva che stabilizzi il confine tra ristrutturazione e nuova costruzione, la “trasformazione sostenibile delle città” rimarrà un concetto teorico, costantemente minacciato dalle nebbie del contenzioso amministrativo e dai rischi di riqualificazione penale degli interventi.

Allegato: gli 8 principi guida della sentenza 4155/2026

  1. Il superamento del vincolo morfologico: la sentenza sancisce che la ristrutturazione edilizia ammette la demolizione e ricostruzione “non fedele”, includendo variazioni di sagoma, prospetti, sedime e volumetria.
    • Impatto sulla pratica: il progettista non è più costretto a replicare l’involucro originario. L’unico limite invalicabile è l’assenza di nuovo consumo di suolo, rendendo la tutela della “superficie permeabile” il vero parametro di legittimità dell’intervento.

 

  1. La preesistenza come unico ancoraggio: la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione non dipende dalla forma finale, ma dalla certezza della preesistenza.
    • Nota del consulente: l’onere della prova grava interamente sul professionista. La “tracciabilità” dell’edificio è prioritaria rispetto alla sua identità formale. È fondamentale produrre un fascicolo tecnico inattaccabile (rilievi LIDAR, ortofoto storiche e accertamenti catastali) per evitare contestazioni sulla natura “ex novo” dell’opera.

 

  1. La flessibilità del sedime e dei volumi: lo spostamento dell’impronta a terra (sedime) non trasforma l’opera in “nuova costruzione”.
    • Avvertenza operativa: sebbene il Consiglio di Stato liberalizzi lo spostamento del sedime, occorre prestare massima attenzione alla gerarchia delle fonti. Gli strumenti urbanistici locali (PRG/PGT) potrebbero ancora imporre vincoli zonali specifici. La sentenza rimuove il divieto nazionale, ma la conformità locale resta il filtro finale.

 

  1. Incrementi volumetrici ammessi: la natura di ristrutturazione è ora disaccoppiata da limiti quantitativi fissi di volume.
    • Impatto sulla pratica: gli incrementi volumetrici, anche significativi, sono legittimi se previsti dalla disciplina urbanistica di zona. Ciò trasforma la volumetria da parametro “ontologico” (che definisce cos’è ristrutturazione) a parametro “normativo” (che definisce quanto si può costruire), ampliando enormemente le potenzialità di investimento sui volumi dismessi.

 

  1. Destinazione d’uso e titoli abilitativi: il mutamento della destinazione d’uso è intrinseco alla rigenerazione funzionale.
    • Esempio pratico: questa apertura permette di convertire laboratori artigianali obsoleti in loft residenziali senza il timore di incorrere nella categoria della “nuova costruzione”, abbattendo drasticamente i tempi burocratici e i rischi di annullamento del titolo in autotutela.

 

  1. La natura del titolo abilitativo: la necessità di un Permesso di Costruire (PdC) per la ristrutturazione “pesante” non muta la natura giuridica dell’intervento.
    • Analisi tecnica: questo è un passaggio chiave: utilizzare un PdC non significa sottostare rigidamente agli standard e alle distanze previste per le “nuove costruzioni” (come i 10 metri tra pareti finestrate ex DM 1444/68 in alcuni contesti), garantendo una flessibilità progettuale altrimenti impossibile.

 

  1. L’approccio funzionale vs. restrittivo: la sentenza consolida il percorso legislativo iniziato con lo Sblocca Italia (2014) e proseguito fino al 2020.
    • Impatto sulla pratica: si passa da una logica di “conservazione del manufatto” a una logica di “efficienza del recupero”. Il professionista può ora proporre soluzioni energeticamente e sismicamente avanzate che richiedono necessariamente modifiche strutturali e morfologiche profonde.

 

  1. Il superamento dell’orientamento 8542/2025: Il Consiglio di Stato definisce la precedente sentenza 8542/2025 come un residuo anacronistico.
    • Valutazione legale: quell’orientamento, che subordinava la ristrutturazione alla conservazione della sagoma, rappresentava un regresso verso l’era della “fedele ricostruzione”. Il superamento esplicito di questo precedente elimina l’incertezza giurisprudenziale che aveva frenato molti uffici tecnici comunali negli ultimi mesi.

 

Ristrutturazione VS Nuova Costruzione. La nostra inchiesta:

 

10.12.2025 – Ristrutturazione vs. nuova costruzione. Capire il confine dopo una demolizione: la nozione di ristrutturazione edilizia alla luce della sentenza CGARS 422/2025

18.11.2025 – Demoricostruzione, la storica sentenza 8542 del Consiglio di Stato segna un cambio di paradigma: supera il dogma della continuità (che resta per la volumetria) e afferma il principio della neutralità morfologica

04.03.2025 – L’ipotesi della fattispecie di lottizzazione abusiva (articoli 30 e 44, comma 1, lettera c, del TUE) nell’esame delle ordinanze del Gip di Milano

 

15.01.2025 – Il discrimine tra “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia” nell’esame delle ordinanze del Gip di Milano

08.01.2025 – Salva Milano/Italia: gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e le norme sulle distanze tra le costruzioni  dell’articolo 2 bis comma 1 ter del TUE

16.12.2024 – Salva Milano/Italia: il discrimine tra “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia” dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del TUE.

10.12.2024 – Il salva-Milano e salva-Italia: evoluzione normativa del concetto di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva

Argomenti

Argomenti

Accedi