IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 77
Decreto sviluppo 2011 e rigenerazione urbana, cosa sono le “aree urbane degradate”. La necessità di una perimetrazione puntuale dopo la sentenza 183/2025 del Consiglio di Stato. Il caso Pescara
Per gli amministratori comunali e i professionisti del settore, la corretta applicazione dell’art. 5, comma 9, di tale decreto non è solo un’opportunità di rilancio territoriale, ma una sfida procedurale che richiede rigore tecnico e una solida motivazione giuridica, come confermato dalle più recenti pronunce della giustizia amministrativa. Da qui discendono le leggi regionali che declinano gli incentivi volumetrici, le delocalizzazioni, i cambi di destinazione d’uso e le modifiche di sagoma.
- Il quadro normativo: il decreto sviluppo come legge quadro
La finalità del Decreto Sviluppo è duplice: da un lato, favorire la rigenerazione delle parti di città in sofferenza e, dall’altro, stimolare interventi di sostituzione edilizia, riqualificazione energetica e sismica. Il cuore della norma risiede nell’incentivazione di interventi che evitino il nuovo consumo di suolo, orientando l’attività edilizia verso la qualità urbana attraverso:
- Volumetria aggiuntiva come misura premiale;
- Delocalizzazione delle volumetrie;
- Cambi di destinazione d’uso tra funzioni compatibili;
- Modifiche di sagoma per il miglioramento architettonico;
- Semplificazioni procedurali (SCIA, silenzio-assenso, digitalizzazione).
- Definire le “aree urbane degradate”: un concetto multidimensionale
Il Decreto Sviluppo non fornisce una definizione univoca e rigida di “area degradata”, delegando alle Regioni il compito di specificarne criteri e modalità. Tuttavia, dalla prassi e dalla normativa emerge che la nozione di degrado è multidimensionale, non limitandosi allo stato fisico di un singolo edificio, ma estendendosi all’intero contesto urbano.
Un’area può essere classificata come degradata o da riqualificare se presenta una o più delle seguenti condizioni:
- Vetustà edilizia e scarsa qualità architettonica;
- Inadeguatezza funzionale degli edifici rispetto alle esigenze moderne;
- Criticità strutturali o impiantistiche (obsolescenza);
- Assenza o carenza di servizi e spazi pubblici;
- Presenza di lotti abbandonati o tessuti edilizi disomogenei;
- Condizioni di degrado sociale o marginalità.
- La perimetrazione: tra discrezionalità e obbligo di motivazione
La perimetrazione delle aree degradate è l’atto amministrativo fondamentale che abilita l’applicazione degli incentivi volumetrici. Si tratta di un atto di pianificazione che deve essere adottato con delibera del consiglio comunale.
I requisiti di legittimità della perimetrazione
Secondo la giurisprudenza, la perimetrazione è un atto discrezionale ma mai arbitrario. Essa deve rispondere a criteri precisi:
- Analisi tecnica solida: deve essere supportata da rilievi, fotografie, analisi GIS e documentazione che attesti lo stato di conservazione degli edifici e dello spazio pubblico.
- Specificità: non può essere generica o costruita “ad hoc” per singoli interventi speculativi.
- Coerenza urbanistica: deve integrarsi con il Piano Regolatore Generale (PRG), rispettando indici, standard e vincoli preesistenti.
- Motivazione puntuale: L’amministrazione deve spiegare chiaramente perché un’area sia idonea a ricevere incentivi volumetrici e quali obiettivi di rigenerazione intenda perseguire.
Il rischio della “generalizzazione”
Un errore comune, spesso sanzionato dai tribunali, è l’estensione degli incentivi a gran parte del territorio comunale senza una specifica istruttoria. Come sottolineato dal Consiglio di Stato nel 2025, l’applicazione delle misure incentivanti non può essere “generalizzata ed indistinta”, ma deve essere mediata da una delibera che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle singole zone e del loro grado di saturazione edilizia. In assenza di una “congrua motivazione” che giustifichi l’eccezionalità dei benefici volumetrici in una determinata area, la delibera di perimetrazione è da considerarsi illegittima.
- Razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e incentivi volumetrici
Accanto alla riqualificazione del degrado, il Decreto Sviluppo pone il principio della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Questo concetto non è un mero slogan, ma un principio urbanistico che mira a:
- Ottimizzare l’uso del suolo già urbanizzato, riducendo sprechi e inefficienze;
- Favorire la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) quando l’esistente è troppo obsoleto per essere recuperato;
- Migliorare le prestazioni energetiche e sismiche degli immobili;
- Riorganizzare volumi e funzioni per renderli coerenti con il contesto urbano attuale.
La razionalizzazione è la cornice che giustifica l’incentivo: il “premio” volumetrico non è un regalo al privato, bensì un investimento sulla qualità della città. È lo strumento con cui l’amministrazione risponde alla vetustà del patrimonio edilizio italiano e alla necessità di fermare il consumo di suolo.
Gli incentivi volumetrici previsti dal Decreto Sviluppo e dalle leggi regionali sono strumenti potenti, ma richiedono un uso responsabile. Le Regioni possono prevedere:
- incrementi volumetrici percentuali
- premi aggiuntivi per efficientamento energetico o miglioramento sismico
- delocalizzazioni
- cambi di destinazione d’uso
La finalità deve essere sempre la stessa: rigenerare, non aumentare indiscriminatamente la capacità edificatoria.
- Perché la corretta perimetrazione è oggi più importante che mai
La rigenerazione urbana si è consolidata come il paradigma centrale della trasformazione del territorio, offrendo alle amministrazioni uno strumento per promuovere lo sviluppo edilizio senza ulteriore consumo di suolo. Tuttavia, la recente giurisprudenza amministrativa ha tracciato un perimetro molto più rigoroso entro cui tali interventi possono legittimamente muoversi. La Sentenza n. 183/2025 del Consiglio di Stato rappresenta, in tal senso, un vero e proprio spartiacque per comuni e professionisti: essa chiarisce che il nobile fine della riqualificazione non può giustificare una “deregulation” generalizzata, né può eludere il dovere di una pianificazione puntuale.
Il conflitto sotteso alla pronuncia risiede nella tensione tra l’esigenza di incentivare l’attività edilizia — attraverso premialità volumetriche e deroghe alle distanze — e la necessità di una gestione ordinata e motivata del tessuto urbano. Per i titoli edilizi già rilasciati, questa sentenza introduce una zona di forte incertezza: la validità dei permessi di costruire cade se l’atto presupposto (la delibera di perimetrazione) risulta carente sotto il profilo istruttorio. La discrezionalità amministrativa, lungi dall’essere una licenza di espansione indiscriminata, deve essere invece esercitata attraverso valutazioni tecniche specifiche, pena l’annullamento giurisdizionale.
- Il caso studio: il Comune di Pescara e la delibera della discordia. Il divieto di generalizzazione degli incentivi edilizi
La vicenda ha origine dal rilascio del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, caratterizzato da un significativo ampliamento volumetrico. La base giuridica del titolo era la Delibera del Consiglio Comunale n. 20/2023, con cui l’amministrazione pescarese aveva recepito gli incentivi del cd. “Decreto Sviluppo” e della l.r. Abruzzo n. 49/2012.
I proprietari confinanti hanno impugnato il provvedimento, deducendo i seguenti motivi tra cui la violazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011 e della legislazione regionale, per mancanza di una reale finalità di rigenerazione e la carenza di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla mancata analisi delle caratteristiche delle zone interessate.
Il fulcro della decisione risiede nella natura eccezionale dei benefici volumetrici. Il Consiglio di Stato ha censurato l’operato del Comune di Pescara per aver esteso le misure premiali a “gran parte del territorio comunale” in modo indiscriminato. Tale “generalizzazione” svuota di significato la funzione della delibera di recepimento, che non deve essere un atto formale, ma il risultato di una ponderata scelta urbanistica.
L’errore fondamentale è stato non distinguere tra le diverse aree della città, ignorando parametri vitali come il carico urbanistico e lo stato di degrado effettivo.
La Sentenza n. 183/2025 richiama espressamente la Sentenza n. 92/2022 della Corte Costituzionale, che ha scrutinato proprio la l.r. Abruzzo n. 49/2012. La Consulta ha stabilito che l’applicazione degli incentivi deve essere mediata da una delibera consiliare fondata su una “congrua motivazione”. Tale motivazione deve basarsi su “specifiche valutazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali”, tenendo conto delle caratteristiche delle singole zone e del loro grado di saturazione edilizia.
- La guida operativa per i Comuni: come definire il perimetro di intervento
Per le amministrazioni locali, la lezione del Consiglio di Stato è operativa: la fase istruttoria è il cuore della legittimità del provvedimento. Non è possibile delegare la valutazione del beneficio pubblico alla sola iniziativa del privato; deve essere l’ente a perimetrare gli ambiti in cui il “premio” volumetrico è urbanisticamente sostenibile.
Ecco una checklist tecnica per una delibera consiliare immune da vizi:
- Individuazione cartografica dettagliata: le aree devono essere identificate con planimetrie precise e non con riferimenti zonali generici.
- Analisi del carico urbanistico e della saturazione: documentare tecnicamente il grado di densità edilizia della zona per giustificare l’incremento volumetrico.
- Valutazione d’impatto integrata: esaminare le ricadute paesaggistiche e ambientali, verificando la compatibilità delle deroghe alle distanze con il contesto esistente.
- Motivazione dello scopo pubblico: esplicitare se l’intervento persegue la razionalizzazione del patrimonio edilizio o la riqualificazione di aree degradate. Sebbene finalità alternative, entrambe richiedono una dimostrazione specifica del nesso tra ampliamento e beneficio per la collettività.
È vitale sottolineare che gli interventi su singoli edifici non inclusi in tali perimetri motivati non possono in alcun modo accedere alle deroghe su distanze e volumi. In assenza di questo rigore istruttorio, il Comune espone i titoli edilizi a un elevatissimo rischio di annullamento, con conseguenti responsabilità risarcitorie.
Conclusioni: verso una rigenerazione urbana sostenibile e legittima
La rigenerazione urbana è una sfida di pianificazione, non una scorciatoia amministrativa. La Sentenza n. 183/2025 ribadisce che il territorio non può essere governato per “automatismi” premiali. La semplificazione procedurale deve sempre restare subordinata alla gerarchia delle fonti e al rispetto degli standard urbanistici fondamentali.
Le misure del Decreto Sviluppo non sono auto-esecutive ma richiedono una mediazione programmatoria del Comune che ne limiti l’applicazione ad ambiti certi e motivati.
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