LA FIDUCIA SUL DECRETO LEGGE ALLA CAMERA
Pnrr, allineate al 30 giugno tutte le scadenze per la fine lavori. Retromarcia sui 163 milioni alla Diga foranea
Tutti i termini previsti da contratti o da “atti di obbligo” riportati alla scadenza del Piano Ue. Passa l’emendamento che consente alla stazione appaltante, in caso di accesso dell’appaltatore a “strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”, di scegliere il nuovo appaltatore con trattativa privata senza bando, se impossibilitata a farlo con scorrimento graduatoria. La settima revisione Pnrr non sarà l’utlima.

Il ministro per l'Europa, il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti
Salta il blitz dei 163 milioni aggiuntivi per la Diga Foranea di Genova prelevati dai fondi per la velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica: la maggioranza ha fatto marcia indietro, i relatori hanno ritirato l’emendamento presentato. Non una cosa che succede tutti i giorni: segno che le reazioni e le proteste delle Regioni adriatiche hanno lasciato il segno. Passa invece l’emendamento, pure segnalato da DIAC, (si veda qui l’articolo) che allinea al 30 giugno 2026, per le opere finanziate dal Pnrr, tutte le scadenze contrattuali e comunque “nazionali” antecedenti a quelle del Pnrr. Sono escluse le penali per il mancato rispetto di termini antecedenti, così come sono esclusi premi di accelerazione qualora si debbano completare i lavori per rispettare le scadenze europee. L’allineamento riguarda anche le scadenze già passate al momento della conversione del decreto legge.
L’Assemblea della Camera oggi voterà la fiducia al testo emendato dalla commissione Bilancio, il giorno dopo del via libera dell’Unione europea alla settima revisione del Pnrr italiano. Inutile andare a cercare la risposta a tutti i quesiti più importanti che si sono affacciati dalla precedente revisione, quella del 27 novembre: molte risposte mancano per il semplice fatto che questa rvisione non sarà l’ultima ma ne arriverà un’altra, quella sì definitiva, a metà giugno. Modifiche fino all’utlimo giorno possibile, insomma. Una delle risposte mancanti più importanti – forse la più importante anche in fatto di dimensioni – è che fine farà il miliardo e duecento milioni destinati fino al 27 novembre alla olling Stock Company, la società statale per il materiale rotabile. Il ministro per il Pnrr – e con lui anche il Ministero delle Infrastrutture – lavorano alacremente per trasferire quelle risorse a un nuovo strumento finanziario per il Piano casa e la trattativa con Bruxelles è bene avviata. Ma è lunga e la risposta si avrà solo al rush finale. Intano la revisione appena approvata va nella direzione in cui marcia anche il decreto, spostare quanto più possibile al 30 giugno, e lo fa per capitoli specifici come per esempio le scuole.
Approvato anche il terzo emendamento che Diario DIAC aveva anticipato con grande enfasi (si veda qui l’articolo del 27 marzo) Si tratta della norma che, in caso accesso dell’appaltatore di un’opera Pnrr a “strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza”, consente alla stazione appaltante l’immediata risoluzione del contratto e una maggiore flessibilità nella procedura di scelta del nuovo appaltatore, potendosi svincolare dalla norma rigida del codice dei contratti (articolo 124) che imporrebbe lo scorrimento della graduatoria della prima gara e potendo invece scegliere la nuova impresa con una trattativa privata senza bando (articolo 76 del codice appalti).
L’articolo di DIAC citato aveva ipotizzato che questa norma – fosse stata scritta anche per facilitare al gruppo Fs l’utilizzo della propria impresa neoacquisita Pizzarotti nei casi di crisi delle imprese appaltatrici (la norma sarebbe stata probabilmente applicabile al caso Rizzani de Eccher per l’appalto del collegamento aeroportuale di Venezia). Va detto che però la riformulazione voluta dai relatori cambia le condizioni per accedere al regime più flessibile: nella precedente formulazione questo scattava nel caso in cui l’appaltatore avesse avviato una procedura concorsuale, “seppur tesa alla conservazione dell’impresa mediante l’attivazione della composizione negoziata della crisi”. L’emendamento approvato lo prevede invece in caso di accesso dell’appaltatore a “strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza”,