EMENDAMENTO LEGHISTA AL DECRETO LEGGE 19/2026
Pnrr: se l’appaltatore va in crisi, il subentrante scelto con procedura negoziata. Effetti su RFI-Pizzarotti
Se passa la proposta leghista (Comaroli), sulle opere Pnrr si allargano gli spazi per aggirare la norma del codice appalti (articolo 124) che impone di individuare il nuovo contraente scorrendo la graduatoria della prima gara. La norma scatterebbe se l’appaltatore avviasse procedura concorsuale, “seppur tesa alla conservazione dell’impresa mediante l’attivazione della composizione negoziata della crisi”.

ALDO ISI, AD RETE FERROVIARIA
In caso di crisi aziendale dell’appaltatore di un’opera Pnrr, la stazione appaltante potrà più rapidamente e agevolmente scegliere l’impresa subentrante non solo con lo scorrimento della graduatoria della gara originaria, come previsto dall’articolo 124 del codice appalti, ma anche tramite una procedura negoziata senza bando (articolo 76 codice appalti), qualora non fosse possibile individuare rapidamente il nuovo contraente con l’altro sistema. Un cuneo nel rigido sistema finora previsto dal codice. L’obiettivo che sovrintende alla norma, proposta in un emendamento leghista al decreto legge 19/2026 all’esame della commissione Ambiente della Camera, è infatti quello di “salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi Pnrr”. La proposta, in realtà, conteneva un blitz ben più ampio, volendo originariamente applicare il nuovo regime anche a opere finanziate “con altre fonti di finanziamento”, ma questa estensione è stata stralciata perché considerata inammissibile in quanto fuori dalla materia del decreto (che è appunto la coda finale del Pnrr).
La disposizione prevista – quattro commi aggiuntivi all’articolo 4 del decreto legge – può scattare in condizioni piuttosto larghe. Il nuovo regime si potrà attivare, infatti, nel caso in cui l’appaltatore avvii una procedura concorsuale, “seppur tesa alla conservazione dell’impresa mediante l’attivazione della composizione negoziata della crisi”.
Un caso che ha richiamato grande attenzione nelle settimane scorse, quello di Rizzani de Eccher che ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Trieste per aver accumulato un debito di circa un miliardo, rientrerebbe a pieno titolo nella fattispecie indicata dall’emendamento, per quanto riguarda le opere Pnrr che il gruppo friulano ha in appalto, come il collegamento ferroviario per l’Aeroporto Marco Polo di Venezia.
La norma dispone che l’amministrazione appaltante “può disporre la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento”. Il successivo comma aggiunto prevede inoltre che “il subentro avviene in ogni caso alle medesime condizioni del contratto originario” e – norma ulteriormente rafforzativa della volontà di creare le condizioni per applicarla – che “alla medesima amministrazione non è opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall’impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l’attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d’impresa”.
Sappiamo della grande preoccupazione del gruppo Fs e della società RFI per le difficoltà finanziarie che alcune imprese appaltatrici di grandi opere ferroviarie Pnrr si sono trovate ad affrontare negli ultimi mesi. Prima di Rizzani de Eccher c’era stato il caso di Pizzarotti e proprio da questa preoccupazione era nata la volontà di Fs di acquisire il ramo ferroviario del gruppo parmense. L’acquisizione di Pizzarotti era stata motivata anzitutto con la volontà di non fermare i lavori in cui la stessa Pizzarotti era presente (proprio in questi giorni Fs sta trattando con le imprese che lavorano insieme alla Pizzarotti in questi consorzi per definire le modalità e le condizioni per andare avanti rapidamente con l’appalto). Ma l’amministratore delegato di Fs, Stefano Donnarumma, aveva anche fatto capire in alcune interviste che avere un’impresa di costruzioni sarebbe stato utile proprio per intervenire qualora si presentassero crisi aziendali di appaltatori di grandi opere.
Un intervento che è limitato, però, proprio dall’articolo 124 del codice appalti e dal meccanismo dello scorrimento della graduatoria per individuare il subentrante. L’emendamento leghista, se dovesse essere accolto da tutta la maggioranza nel corso dell’esame in commissione Ambiente, potrebbe certamente dare a Fs e a RFI un maggiore spazio di manovra per far intervenire direttamente l’impresa appena acquisita nelle situazioni critiche. Nei giorni prossimi vedremo se la manovra leghista avrà successo e cosa, eventualmente, farà Fs.