IL DECRETO INFRASTRUTTURE

I 2,8 miliardi del MEF a RFI sono rimborsi per spese già fatte, benefici solo indiretti per i pagamenti da fare

Il decreto legge accelera la restituzione delle anticipazioni fatte da Rete Ferroviaria Italiana (nella foto l’ad Aldo Isi) per i pagamenti delle opere e del caro materiali. L’obiettivo del provvedimento è la riduzione dell’esposizione debitoria di Rete Ferroviaria Italiana che viene intesa in senso strettamente finanziario, non di debito commerciale per fatture scadute e non pagate.

16 Mar 2026 di Giorgio Santilli

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I 2,8 miliardi del MEF a RFI sono rimborsi per spese già fatte, benefici solo indiretti per i pagamenti da fare

Aldo Isi, amministratore delegato di RFI

Le imprese possono attendere, anche quelle che accusano ritardi nei pagamenti o addirittura hanno fatture scadute da farsi pagare o, ancora, rincari di materiali non riconosciuti. Contariamente alla prima interpretazione data da Diario DIAC nell’articolo dell’11 marzo che si può leggere qui – una interpretazione possibile – del nono comma dell’articolo 1 del decreto legge infrastrutture e commissari (decreto legge 32/2026), i 2,8 miliardi di autorizzazioni di cassa disposti per RFI dal MEF (1,8 miliardi nel 2026 e un miliardo nel 2027) non andranno direttamente a pagare le fatture scadute di RFI ma soltanto a ridurre l’esposizione debitoria della società della Rete ferroviaria Italiana.

La riduzione dell’esposizione del debito – che è l’obiettivo dichiarato della norma – andrebbe quindi intesa come riduzione di debito finanziario in senso stretto e non anche come debito commerciale. Questa sembra al momento l’interpretazione dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture e dello stesso gruppo Fs: se ne trova traccia nell’Ansa delle 13,47 del 13 marzo dove si ricostruisce il senso della norma sostendendo che questo “trasferimento rimpiazza le risorse già erogate da Rfi per pagare imprese e fornitori coinvolti nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie e grandi opere per la mobilità”. Risorse già erogate, pagamenti già effettuati, quindi, non quelli che ancora restano da fare.

L’effetto della norma sui pagamenti “futuri” di RFI potrebbe comunque essere indiretto nelle prossime settimane, contribuendo a recuperare i molti ritardi accumulati da RFI verso gli appaltatori da sei mesi in qua. Va comunque detto che la stessa norma chiarisce implicitamente che le responsabilità dei ritardi non sono, in molti casi, di RFI, ma dei meccanismi ancora farraginosi della contabilità pubblica. Stiamo parlando infatti di risorse anticipate da RFI o dal gruppo Fs per non bloccare i cantieri, a fronte di un ritardo nel trasferimento di fondi, nonostante fossero stanziati negli appositi capitoli del bilancio dello Stato (o nei capitoli in cui vengono gestiri i fondi PNRR).

Il rimborso delle somme anticipate da RFI e il miglioramento della situazione finanziaria della società dovrebbero comunque ricreare una situazione finanziaria maggiormente fisiologica che potrebbe (e dovrebbe) incidere positivamente sul flusso generale dei pagamenti, tanto più in una fase delicatissima come quella dell’ultimo miglio PNRR. Resta comunque che si tratta di cinque righe – quelle del nono comma – piuttosto anomale rispetto a una prassi del MEF che tende generalmente a regolare il minimo dettaglio nell’utilizzo dei fondi. La norma è molto “larga”, praticamente senza alcun paletto, e ogni interpretazione sulla carta sarebbe possibile. Una condizione di ampia discrezionalità in cui sembra messa la stessa RFI che dovrà decidere quali pagamenti accelerare, di volta in volta, se quelle dei lavori effettuati oppure gli anticipi del 10% sulle riserve iscritte dalle imprese, come prevede il decreto legge PNRR.

Salvo ovviamente che a mettere i paletti non sia il Senato, chiamato a esaminare per primo il decreto legge 32.

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