IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 64
Gas radon in Italia: rischio, normative e procedure per il recupero dei seminterrati. Riflessioni sul loro uso
Il gas radon (radon-222) è un gas nobile radioattivo, incolore e inodore, che si origina naturalmente dal decadimento dell’uranio-238, un elemento ampiamente presente nella crosta terrestre. La sua gestione rappresenta una sfida strategica per la salute pubblica, poiché costituisce la principale fonte di esposizione a radiazioni ionizzanti per la popolazione civile e, a livello globale, la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta.
Il meccanismo di infiltrazione negli edifici è guidato principalmente dal cosiddetto “effetto camino”: la differenza di temperatura tra l’interno riscaldato di un’abitazione e l’esterno più freddo crea una depressione che aspira l’aria dal sottosuolo. Il radon, essendo un gas, permea attraverso le porosità del terreno e le fessure delle fondazioni, accumulandosi negli ambienti confinati. Per questa ragione, i locali interrati e seminterrati, a diretto contatto con la sorgente tellurica, sono intrinsecamente più vulnerabili a concentrazioni elevate.
Il rischio per la salute è concreto e quantificabile. Si stima che in Italia circa il 10% dei casi annui di neoplasia polmonare sia attribuibile all’esposizione indoor a questo gas. L’impatto è drammaticamente amplificato dall’effetto sinergico con il fumo di sigaretta: a parità di esposizione al radon, il rischio per un fumatore è circa 25 volte superiore rispetto a quello di un non fumatore.
Questa minaccia invisibile impone la necessità di un quadro normativo robusto per gestire il rischio in modo efficace. La risposta legislativa, sia a livello nazionale che regionale, è fondamentale per bilanciare le esigenze di sviluppo edilizio con la prioritaria tutela della salute pubblica.
- Il quadro normativo nazionale: Il D.lgs. 101/2020 e il piano d’azione
Il decreto legislativo 101/2020 rappresenta il pilastro della legislazione italiana in materia di radioprotezione. Recependo le più recenti direttive europee, questo corpo normativo ha introdotto un cambiamento epocale, estendendo per la prima volta l’obbligo di tutela dalle sole attività lavorative anche alle abitazioni civili, riconoscendo così l’importanza della protezione in ogni ambiente di vita.
Il cambiamento concettuale più significativo introdotto dal decreto è il passaggio dal “livello di azione” al “livello di riferimento” (LdR). A differenza del precedente approccio, l’LdR non è una soglia di pericolo da non superare, ma uno strumento decisionale strategico. Questo rappresenta un cambiamento epocale nel paradigma della radioprotezione: l’obiettivo non è più la semplice conformità a un limite, ma la riduzione proattiva dell’esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile (principio ALARA – As Low As Reasonably Achievable). Quando la concentrazione media annua di radon supera il livello di riferimento, diventa obbligatorio adottare misure di mitigazione.
La normativa stabilisce livelli di riferimento differenziati a seconda della destinazione d’uso e dell’epoca di costruzione dell’edificio.
| Ambito di applicazione | Tipologia di edificio | Livello di riferimento (Bq/m³) |
| Abitazioni | Esistenti (alla data del 31/12/2024) | 300 |
| Abitazioni | Nuove costruzioni (post 31/12/2024) | 200 |
| Luoghi di Lavoro | Qualsiasi stato dell’edificio | 300 |
| Nuovi Edifici Pubblici | Costruiti dopo il 31/12/2024 | 200 |
| Dose Efficace Lavoratori | Parametro integrato annuo | 6 mSv |
A completamento del quadro normativo, il Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032 definisce le strategie nazionali per la mappatura del territorio, la prevenzione nelle nuove costruzioni e la riduzione dei rischi a lungo termine. Questo quadro nazionale viene poi declinato e implementato a livello locale dalle singole Regioni, a cui è demandato il compito cruciale di identificare le aree geografiche più a rischio.
- La mappatura del rischio: l’identificazione delle aree prioritarie
La mappatura del territorio è uno strumento strategico fondamentale per una gestione efficace del rischio radon. L’articolo 11 del D.lgs. 101/2020 affida alle Regioni il compito di individuare le “aree prioritarie”, ovvero quelle zone in cui è più probabile riscontrare concentrazioni elevate di radon. L’inserimento di un Comune in questo elenco attiva specifici obblighi di monitoraggio per i datori di lavoro con attività in locali seminterrati e al piano terra.
Il criterio tecnico per la classificazione di un’area come “prioritaria” è rigoroso: si deve stimare che in quella zona almeno il 15% degli edifici superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³. Questo parametro, più restrittivo rispetto al passato, ha portato a un ampliamento significativo del numero di Comuni coinvolti a livello nazionale.
La situazione varia notevolmente sul territorio, in base alla geologia e alla risposta normativa locale:
- Sardegna: Caratterizzata da una geologia ricca di graniti, rocce ad alto contenuto di uranio, è una delle regioni più esposte. Ha già mappato ben 162 Comuni come aree prioritarie.
- Veneto: Ha individuato 21 Comuni prioritari e ha fissato al 19 novembre 2025 la scadenza per l’avvio delle misurazioni obbligatorie nei luoghi di lavoro interessati.
- Piemonte: Oltre alla mappatura, la regione si distingue per le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, come la distribuzione gratuita di dosimetri per il monitoraggio domestico.
La mappatura del rischio non è un mero esercizio statistico, ma il presupposto per l’adozione di normative regionali specifiche che regolamentano non solo il monitoraggio, ma anche il recupero edilizio di spazi vulnerabili come i seminterrati, legando la rigenerazione urbana alla sicurezza sanitaria.
- Le leggi regionali sul recupero dei seminterrati: un’analisi comparata
Diverse regioni italiane, per contenere il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione urbana, hanno legiferato per incentivare il recupero a fini abitativi o commerciali dei locali seminterrati. Tale opportunità è stata però bilanciata dall’introduzione di requisiti stringenti legati al rischio radon, sebbene con filosofie di fondo differenti. Di seguito si analizzano e confrontano gli approcci di Lombardia, Lazio, Puglia e Campania.
3.1. Lombardia: la L.R. 7/2017 e l’approccio orientato alla rigenerazione
La Legge Regionale 7/2017 della Lombardia nasce con il chiaro obiettivo di contenere il consumo di suolo e incentivare la rigenerazione urbana. In questo quadro, il rischio radon è gestito come un requisito tecnico per l’agibilità. Per i locali recuperati a uso abitativo, è obbligatorio completare la misurazione della concentrazione media annua entro 24 mesi dalla presentazione della SCIA per l’agibilità. I risultati devono essere trasmessi sia al Comune che all’agenzia di tutela della salute (ATS) competente.
Il superamento del limite di 300 Bq/m³ ha conseguenze dirette sull’utilizzabilità dell’immobile: in assenza di adeguate e certificate misure correttive, l’agibilità può essere compromessa.
La legge stabilisce inoltre requisiti tecnici costruttivi inderogabili per garantire la salubrità degli ambienti:
- Altezza interna minima: non inferiore a 2,40 metri.
- Vespaio aerato: presenza obbligatoria su tutta la superficie dei locali o adozione di una soluzione tecnica di pari efficacia.
- Protezione delle pareti: le pareti interrate devono essere protette da intercapedini aerate.
3.2. Lazio: La L.R. 12/2024 e l’integrazione nel titolo edilizio
La Legge Regionale 12/2024 del Lazio si inserisce nel filone della rigenerazione urbana, consentendo il recupero di seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali. Questo approccio mira a semplificare il riuso del patrimonio edilizio esistente.
Dal punto di vista della protezione dal radon, la norma è estremamente chiara: l’asseverazione del tecnico abilitato, allegata al titolo edilizio, deve obbligatoriamente includere la valutazione del rischio radon. Per le nuove unità immobiliari derivanti da un cambio di destinazione d’uso, il livello di riferimento da rispettare è quello più restrittivo di 200 Bq/m³, in linea con la normativa nazionale per le nuove costruzioni. I requisiti tecnici includono un’altezza minima di 2,40 metri per l’uso residenziale e ammettono esplicitamente l’utilizzo di Sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) per garantire la salubrità dell’aria.
3.3. Puglia e Campania: le normative più rigorose e la sanzione sull’agibilità
Le Regioni Puglia (L.R. 30/2016) e Campania (L.R. 13/2019) hanno adottato un approccio proattivo e particolarmente rigoroso, basato su un’aggressiva politica di sanità pubblica. Le loro normative si applicano a locali interrati, seminterrati e piani terra aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali.
L’elemento più incisivo e comune a entrambe le leggi è la sanzione prevista in caso di inadempienza. La mancata trasmissione dei risultati delle misurazioni entro i termini stabiliti comporta la sospensione automatica della certificazione di agibilità. Questa sanzione non è una mera formalità burocratica, ma un’azione che congela di fatto il valore economico dell’asset, rendendolo inutilizzabile per scopi commerciali e invendibile sul mercato immobiliare fino al ripristino della conformità.
I limiti di riferimento sono fissati a 300 Bq/m³ per gli edifici esistenti in entrambe le regioni. La Campania, inoltre, ha stabilito un limite più basso di 200 Bq/m³ per le nuove costruzioni.
Il confronto tra queste normative evidenzia un quadro eterogeneo ma convergente verso una maggiore attenzione alla salute. Questo sposta il focus dagli aspetti puramente legislativi a quelli procedurali, delineando un percorso amministrativo concreto che ogni proprietario deve seguire.
- Le procedure amministrative: dal monitoraggio alle azioni correttive
Per esercenti e proprietari di immobili, comprendere il percorso tecnico e burocratico è un passaggio obbligato e fondamentale. La procedura, sebbene possa variare leggermente tra le regioni, segue una sequenza logica di passaggi volti a garantire la conformità normativa e la sicurezza degli occupanti.
Il processo di misurazione si articola nei seguenti passaggi:
- Avvio delle misure: l’esercente dell’attività deve avviare le misurazioni entro un termine perentorio dall’entrata in vigore della legge o dall’inizio dell’attività (ad esempio, 90 giorni in Puglia e Campania).
- Metodologia: la misurazione deve determinare la concentrazione media annua di radon. La tecnica standard prevede l’uso di dosimetri passivi esposti per due semestri consecutivi (tipicamente primavera-estate e autunno-inverno). È fondamentale sottolineare che tali misurazioni devono essere eseguite esclusivamente da servizi di dosimetria riconosciuti, in possesso di requisiti di qualità specifici (come l’accreditamento ISO 17025 e la partecipazione a circuiti di interconfronto), a garanzia dell’affidabilità del dato.
- Trasmissione degli esiti: La relazione tecnica finale, contenente i risultati, deve essere trasmessa al Comune e all’autorità sanitaria competente (ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente / ASL) entro una scadenza precisa (ad esempio, 18 mesi complessivi dall’avvio del monitoraggio).
Nel caso in cui le misurazioni rivelino un superamento dei livelli di riferimento, si attiva una procedura di risanamento:
- Presentazione del piano di risanamento: Il proprietario dell’immobile è obbligato a presentare al Comune, entro un termine breve (es. 60 giorni), un piano di risanamento redatto da un tecnico specializzato, figura che la normativa identifica come “Esperto in interventi di risanamento radon“.
- Approvazione e lavori: Il Comune, spesso previo parere della ASL, approva il piano. I lavori di bonifica devono essere completati secondo un cronoprogramma definito, che di norma non può superare un anno.
- Nuova misurazione e verifica: A seguito dell’intervento di risanamento, è obbligatorio eseguire un nuovo ciclo completo di misurazioni annuali. Solo l’attestazione del rientro nei limiti di legge consente di ripristinare la piena agibilità dell’immobile.
Questa procedura strutturata garantisce che ogni superamento dei limiti venga gestito con soluzioni tecniche concrete, progettate per riportare l’ambiente a condizioni di sicurezza.
- Conclusioni: un equilibrio tra sviluppo urbano e tutela della salute
Il gas radon rappresenta un rischio sanitario significativo ma, al tempo stesso, gestibile attraverso un approccio informato e proattivo. L’analisi del quadro normativo italiano, sia nazionale che regionale, dimostra una crescente consapevolezza di questa minaccia invisibile e la volontà di integrare la protezione della salute pubblica all’interno delle politiche di sviluppo edilizio.
Le politiche di rigenerazione urbana, che incentivano il recupero dei seminterrati, costituiscono un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e contenere il consumo di suolo. Tuttavia, tale sviluppo deve essere indissolubilmente legato a un approccio tecnico-scientifico rigoroso, che ponga la misurazione, la prevenzione e, se necessario, il risanamento al centro di ogni intervento.
La sfida futura risiede nell’armonizzare ulteriormente le normative regionali con gli obiettivi del PNAR. Sarà cruciale, inoltre, governare il potenziale conflitto tra efficientamento energetico e qualità dell’aria interna. Le moderne pratiche costruttive, come l’installazione di infissi ad alta tenuta e cappotti termici, se non correttamente bilanciate, possono trasformare gli edifici in vere e proprie “trappole per il radon”. In questo scenario, l’integrazione di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) cessa di essere un’opzione per diventare una strategia centrale per garantire un’edilizia moderna, sostenibile e, soprattutto, salubre.
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