IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 60
La sentenza 124/2021 della Corte Costituzionale: analisi tecnica sull’inderogabilità delle altezze minime nel recupero dei seminterrati
Le politiche regionali di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo hanno, negli ultimi anni, incentivato il recupero di volumi esistenti, quali seminterrati, locali accessori e pertinenze, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio senza occupare nuovo terreno. Questa lodevole finalità ha tuttavia generato un complesso e talvolta contraddittorio scenario normativo, ponendo i professionisti del settore e le pubbliche amministrazioni di fronte a un dilemma interpretativo di cruciale importanza. La questione centrale che ne è scaturita è la seguente: fino a che punto la legislazione regionale, nell’esercizio della sua potestà concorrente in materia di “governo del territorio”, può derogare ai requisiti igienico-sanitari minimi stabiliti dalla normativa nazionale, in particolare quelli sanciti dal D.M. 5 luglio 1975?
In questo contesto di incertezza, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2021 è intervenuta come una pronuncia dirimente, stabilendo un principio fondamentale e risolvendo in modo inequivocabile il conflitto tra le competenze regionali e i principi statali inderogabili. La decisione della Consulta non solo ha dichiarato l’illegittimità di una specifica norma regionale, ma ha riaffermato una gerarchia di valori in cui la tutela della salute della persona prevale su qualsiasi altra finalità urbanistica. Per comprendere appieno la portata di questa sentenza, è indispensabile analizzare il quadro normativo generale che ne costituisce il fondamento.
- Il quadro normativo di riferimento: “governo del territorio”, salute e la natura giuridica del D.M. 5 Luglio 1975
Per interpretare correttamente la sentenza, è essenziale comprendere la gerarchia delle fonti e la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La materia del “governo del territorio”, secondo l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, è oggetto di legislazione concorrente. Ciò significa che le Regioni possono legiferare, ma nel rispetto dei “princìpi fondamentali” dettati dallo Stato. Questo confine tra potestà regionale e principi statali è il fulcro della questione.
Un elemento centrale dell’analisi è il D.M. 5 luglio 1975. Sebbene formalmente sia una fonte normativa secondaria (un decreto ministeriale), la giurisprudenza costante e la stessa Corte Costituzionale gli riconoscono un rango sostanzialmente primario e inderogabile. La sua forza giuridica deriva dal suo ruolo di attuazione tecnica di una norma primaria, il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934). In particolare, l’art. 218 di tale Testo Unico demanda al Ministro competente il potere di emanare “istruzioni di massima” per assicurare che nelle abitazioni non vi sia difetto di aria e di luce. Le prescrizioni del D.M. 1975, quindi, non sono mere indicazioni tecniche, ma costituiscono il “contenuto minimo inderogabile” di un principio fondamentale legato direttamente alla tutela del diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione.
La tabella seguente sintetizza i requisiti di altezza minima previsti dal decreto, che rappresentano lo standard nazionale di riferimento.
| Tipologia Locale | Altezza Minima Interna |
| Locali adibiti ad abitazione (es. camere, soggiorni, cucine) | 2,70 metri |
| Corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli | 2,40 metri |
| Comuni montani (>1000m s.l.m.) | 2,55 metri |
Questa architettura normativa chiarisce perché una norma regionale non possa semplicemente “derogare” a tali limiti. Il caso della legge ligure, giunto all’esame della Consulta, offre un’applicazione pratica e definitiva di questo principio.
- Analisi della sentenza n. 124/2021: la bocciatura della legge regionale ligure
Il caso specifico sottoposto al vaglio della Corte ha avuto origine dall’impugnativa da parte del Governo della L.R. Liguria n. 30/2019. Tale legge, mossa dalle finalità di recupero di volumetrie esistenti e contenimento del consumo di suolo, conteneva all’art. 3, commi 2 e 3, disposizioni che permettevano il recupero abitativo di locali accessori e seminterrati con un’altezza interna non inferiore a 2,40 metri, anche per locali destinati alla permanenza di persone.
Le censure sollevate dal Governo si fondavano sulla violazione dell’art. 32 Cost. (tutela della salute) e dell’art. 117, terzo comma, Cost. (“governo del territorio” e “tutela della salute”), identificando il D.M. 5 luglio 1975 come parametro interposto (ovvero una norma non costituzionale utilizzata dalla Corte come metro di paragone per valutare la costituzionalità di una legge regionale). Il Governo ha sostenuto che la normativa regionale, nel fissare requisiti inferiori a quelli statali, invadeva una competenza riservata allo Stato e comprometteva un diritto fondamentale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124/2021, ha accolto le censure e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge ligure. Le motivazioni della Corte si basano su passaggi logici chiari e inequivocabili:
- Principio Fondamentale: Le prescrizioni su altezze e aeroilluminazione non sono dettagli tecnici marginali, ma costituiscono princìpi fondamentali nella materia “governo del territorio”, poiché la loro funzione è garantire il diritto alla salute all’interno dell’abitazione, definita “spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona”.
- Natura Vincolante: Tali principi sono vincolanti per la legislazione regionale di dettaglio, la quale non possiede la facoltà di derogarvi, neanche per perseguire obiettivi urbanistici meritevoli.
- Rango della Norma: Il D.M. 5 luglio 1975, attuando una norma primaria (R.D. n. 1265/1934), ne definisce il “contenuto minimo inderogabile”. Pertanto, qualsiasi normativa regionale che stabilisca standard inferiori si pone in diretto contrasto con un principio fondamentale dello Stato.
- Inapplicabilità di Precedenti: La Corte ha ritenuto non pertinenti i richiami della Regione Liguria a precedenti sentenze (n. 245/2018 sull’Abruzzo e n. 54/2021 sui sottotetti). In particolare, ha distinto il caso dei sottotetti, la cui “peculiare morfologia” può giustificare un trattamento specifico, dalla categoria eterogenea dei locali accessori e seminterrati, per i quali non sussistono ragioni strutturali per discostarsi dagli standard generali.
Un passaggio delle motivazioni della Consulta riassume con straordinaria chiarezza il nucleo della decisione:
Le prescrizioni riguardanti l’altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l’essenziale finalità di conformare l’attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell’abitazione, spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona. Tali prescrizioni si configurano, pertanto, come princìpi fondamentali nella materia «governo del territorio», vincolanti per la legislazione regionale di dettaglio.
È importante notare come, nella stessa pronuncia, la Corte abbia applicato un principio coerente di prevalenza delle norme statali fondamentali anche su altri fronti, dichiarando l’illegittimità di disposizioni della legge ligure che consentivano l’uso della SCIA per mutamenti di destinazione nei centri storici (Massima 43933), eludendo così i principi statali di tutela del patrimonio, e di quelle che ammettevano la deroga al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) (Massima 43938), minando la pianificazione unitaria a salvaguardia del paesaggio. La decisione della Consulta ha così tracciato un solco invalicabile, la cui eco si è rapidamente propagata nella giurisprudenza amministrativa, come dimostra il caso lombardo.
- La conferma nella giurisprudenza amministrativa: la sentenza del TAR Lombardia sulla L.R. 7/2017
I principi affermati dalla Corte Costituzionale non sono state dichiarazioni astratte; hanno trovato rapida, concreta e rigorosa applicazione nella giurisprudenza amministrativa, chiamata a tradurre i dettami costituzionali in atti esecutivi. La sentenza del TAR Lombardia n. 3843/2023 funge da emblematico caso di studio di questa cascata giurisdizionale, affrontando una questione analoga relativa alla L.R. Lombardia n. 7/2017.
Il caso di specie riguardava l’annullamento da parte di un Comune di una SCIA in sanatoria per il recupero a fini abitativi di un locale seminterrato, originariamente destinato a ripostiglio, che presentava un’altezza interna di 2,50 metri. La proprietà sosteneva che la legge regionale lombarda, prevedendo un’altezza minima di 2,40 metri per il recupero dei seminterrati, costituisse una deroga speciale e legittima al D.M. 5 luglio 1975.
Il TAR ha rigettato categoricamente questa interpretazione, applicando un principio di interpretazione costituzionalmente orientata. I giudici hanno chiarito che la normativa regionale non può essere letta in contrasto con i principi fondamentali dello Stato, ma deve essere interpretata in modo da risultare coerente con essi. Secondo il ragionamento del TAR:
- Il richiamo della legge regionale al “rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti” deve essere inteso come un rinvio esplicito e non derogabile al D.M. 1975, che impone un’altezza minima di 2,70 metri per i locali abitabili.
- La previsione regionale di un’altezza non inferiore a 2,40 metri non stabilisce un nuovo standard di abitabilità, ma svolge una duplice funzione:
- Conferma il limite di 2,40 metri già previsto dal D.M. 1975 per i soli locali accessori (corridoi, bagni, disimpegni).
- Fissa una soglia minima assoluta, invalicabile anche per questi ultimi locali accessori nel contesto di un recupero di seminterrati.
La conclusione logica del TAR è netta e si pone in perfetta continuità con la sentenza della Consulta, affermando che la normativa regionale:
…non può trasformare in abitabile ciò che, secondo la normativa statale, non possiede i requisiti minimi di salubrità.
Questa sentenza rafforza ulteriormente il principio di inderogabilità e offre una guida interpretativa cruciale per i professionisti, chiarendo che le leggi regionali sul recupero edilizio operano all’interno della cornice fissata dal D.M. 1975, non al di fuori di essa.
- Implicazioni operative e guida tecnica per i professionisti
L’analisi giuridica fin qui condotta si traduce in chiare direttive operative per ingegneri, architetti, geometri e operatori immobiliari. La valutazione della conformità di un seminterrato a fini abitativi non è una mera verifica formale delle norme regionali, ma un passaggio essenziale di legittimità che deve partire dal rispetto inderogabile della normativa nazionale. Di seguito, una check-list operativa per guidare la valutazione di questi interventi.
- Verifica dell’Altezza Effettiva:
- L’altezza interna utile deve essere misurata con precisione. Per i vani principali destinati alla permanenza continuativa di persone (soggiorno, cucina, camere da letto) è inderogabile il limite di 2,70 metri.
- Per i vani accessori e di servizio (bagni, corridoi, disimpegni, ripostigli) è ammissibile il limite di 2,40 metri. Un locale seminterrato con altezza compresa tra 2,40 m e 2,70 m può essere recuperato solo per queste destinazioni accessorie, non come vano abitabile principale.
- Attenzione alla Destinazione d’Uso Asseverata:
- Qualificare un vano seminterrato come “taverna”, “sala hobby” o “locale di sgombero” non elude i requisiti di abitabilità se, di fatto, viene utilizzato per la permanenza continuativa di persone. La funzione effettiva prevale sulla denominazione formale.
- Il termine “taverna” non ha una definizione urbanistica univoca e spesso maschera un cambio di destinazione d’uso di fatto, finalizzato ad attribuire un valore commerciale superiore a un locale che non possiede i requisiti per essere abitabile.
- Rapporti Aeroilluminanti:
- Oltre all’altezza, devono essere scrupolosamente rispettati tutti gli altri requisiti igienico-sanitari previsti dal D.M. 1975, come i rapporti aeroilluminanti (la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento).
- L’illuminazione e l’aerazione naturale diretta non possono, di norma, essere sostituite da impianti tecnologici (es. ventilazione meccanica controllata o luce artificiale), salvo specifiche e puntuali eccezioni normative che devono essere verificate.
- Analisi dei Regolamenti Locali:
- I regolamenti edilizi e d’igiene comunali possono introdurre norme più restrittive rispetto al D.M. 1975, ma mai più permissive.
- È fondamentale verificare se il Comune abbia imposto divieti specifici al recupero abitativo di seminterrati in determinate zone, ad esempio per ragioni legate al rischio idrogeologico (risalita di falda, rischio alluvionale) o altre tutele locali.
La corretta applicazione di questi principi è un dovere professionale che garantisce la legittimità dell’intervento e la tutela della salute degli futuri occupanti.
- Conclusioni: un principio invalicabile a tutela della persona
La sentenza della Corte Costituzionale n. 124/2021 ha consolidato una gerarchia di valori chiara e inequivocabile: la tutela della salute, garantita da standard tecnici minimi e inderogabili, prevale sulle pur legittime finalità di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio. Le leggi regionali, pur potendo incentivare e disciplinare tali recuperi, non possono sacrificare sull’altare del contenimento del consumo di suolo i requisiti essenziali che rendono un ambiente sano, sicuro e degno di essere abitato.
Il D.M. 5 luglio 1975 emerge da questa analisi non come un mero regolamento tecnico soggetto alle contingenze del tempo, ma come un presidio di civiltà giuridica. Esso pone la salubrità degli spazi di vita al di sopra di ogni interesse economico o urbanistico contingente, affermando che il luogo dove una persona vive, lavora e cresce deve prima di tutto essere un luogo che protegge e promuove il suo benessere.
Per i professionisti del settore, ciò si traduce in una cruciale responsabilità deontologica: quella di assicurare che gli interventi edilizi rispettino non solo la forma, ma la sostanza delle norme, garantendo che ogni spazio recuperato sia, prima di ogni altra cosa, un ambiente salubre e sicuro per le persone che lo abiteranno.
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