IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 55

Ponte sullo Stretto, le tre ragioni cruciali della bocciatura della Corte dei Conti: analisi della delibera

02 Dic 2025 di Salvatore Di Bacco

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Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera iconica discussa per decenni, sembrava aver finalmente imboccato la dirittura d’arrivo. Con l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), l’avvio dei cantieri appariva imminente, segnando un punto di svolta storico per una delle infrastrutture più ambiziose d’Italia.

Ma proprio quando il traguardo sembrava a un passo, è arrivato un ostacolo imprevisto e insormontabile: la Corte dei Conti. Con una delibera tanto netta quanto inaspettata, l’organo supremo di controllo sulla spesa pubblica ha rifiutato il visto e la registrazione dell’atto del CIPESS, bloccando di fatto l’intero iter. Non si tratta di un semplice rinvio o di una richiesta di chiarimenti, ma di una bocciatura in piena regola.

La domanda è inevitabile: quali sono le ragioni legali, così gravi, da spingere la Corte a una decisione così drastica? Non si tratta di cavilli burocratici, ma di violazioni sostanziali che toccano il cuore delle normative europee e nazionali.

Nell’articolo andremo a esaminare in dettaglio le tre principali violazioni normative contestate, partendo da quella di maggior rilievo ambientale, per poi passare alle criticità in materia di appalti pubblici e, infine, alle illegittimità procedurali di carattere nazionale.

Una forzatura sull’ambiente: ignorata la direttiva “Habitat” 

Il primo e forse più grave inciampo riguarda la gestione dell’impatto ambientale dell’opera. Il progetto aveva ricevuto una valutazione di incidenza ambientale (“VIncA”) negativa per le sue pesanti conseguenze su tre aree protette di eccezionale valore, parte della rete europea “Natura 2000”: la ZPS ITA030042 (Monti Peloritani), la ZPS IT9350300 (Costa Viola) e la ZSC IT9350172 (Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi).

Per superare questo parere negativo, che avrebbe dovuto fermare il progetto, il Consiglio dei Ministri ha adottato una procedura eccezionale, approvando una relazione speciale (la relazione “IROPI”) che invocava “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” per giustificare la prosecuzione dell’opera nonostante il danno ambientale.

La Corte dei Conti ha giudicato questa procedura del tutto illegittima, sollevando critiche durissime:

  • Istruttoria inadeguata e commistione di poteri: La Corte ha rilevato un vizio procedurale fondamentale. La valutazione dei motivi di interesse pubblico è un esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa che richiede un’istruttoria rigorosa e un atto amministrativo separato. Invece, questa valutazione è stata assorbita direttamente all’interno della delibera politica del Consiglio dei Ministri, trasformando quest’ultima in un “involucro formale” che ha mascherato l’assenza di un’adeguata istruttoria tecnica.
  • Mancata analisi delle alternative: La direttiva europea “Habitat” (92/43/CEE) impone, come prerequisito fondamentale, un’analisi approfondita di tutte le soluzioni alternative. Secondo la Corte, questa analisi è stata trattata in modo sbrigativo e assiomatico, senza la necessaria valutazione comparativa degli impatti ambientali di ogni opzione.
  • Motivazioni deboli e anomale: Le ragioni addotte dal governo (salute dell’uomo e sicurezza pubblica) sono apparse ai giudici contabili deboli e non supportate da prove tecniche. Al contrario, sono state enfatizzate in modo anomalo le motivazioni economiche, le quali però avrebbero richiesto un parere preventivo obbligatorio della Commissione Europea, che non è stato richiesto.

Questa bocciatura evidenzia un conflitto insanabile tra la volontà politica di accelerare a ogni costo e l’obbligo di rispettare le più stringenti normative ambientali europee, create per proteggere ecosistemi unici e insostituibili.

Un appalto “resuscitato”:  violate le regole europee sulla concorrenza 

Il secondo punto cruciale riguarda il cuore economico dell’opera: l’appalto. Invece di indire una nuova gara pubblica, il governo ha scelto di “riattivare” i vecchi contratti stipulati prima del 2012. La legge di riavvio (d.l. n. 35/2023) imponeva che ogni modifica dovesse rispettare l’articolo 72 della direttiva europea sugli appalti (2014/24/UE), che vieta modifiche “sostanziali” a un contratto senza una nuova gara.

Secondo la Corte dei Conti, questa regola è stata palesemente violata. Le modifiche non sono state semplici aggiornamenti, ma cambiamenti radicali. Ecco i più rilevanti:

  • Finanziamento dell’opera: Il piano originale prevedeva che il 60% dei costi fosse coperto da capitali privati in “project financing”, senza garanzie dello Stato. Il nuovo piano prevede una copertura integrale con fondi pubblici, una condizione enormemente più vantaggiosa e sicura per l’appaltatore.
  • Criteri di aggiornamento dei prezzi: Il contratto originale legava l’adeguamento dei costi a un indice generale ISTAT sui prezzi al consumo. Le modifiche hanno introdotto un indice molto più specifico e favorevole, basato sul “costo di costruzione di un tratto stradale con galleria o con viadotto”.
  • Quota di prefinanziamento: L’onere di anticipazione dei fondi a carico del Contraente Generale, offerto in gara al 15%, è stato ridotto al 10%, con la possibilità di scendere fino al 5%, diminuendo drasticamente il suo rischio d’impresa.

Secondo i giudici, queste non sono “attualizzazioni”, ma modifiche sostanziali che alterano l’equilibrio economico del contratto. La Corte ha applicato il test legale cruciale previsto dalla normativa UE: queste nuove e più favorevoli condizioni, “se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero attratto ulteriori partecipanti”. Per questo motivo, era obbligatorio indire una nuova procedura di gara per garantire i principi fondamentali di trasparenza delle procedure e di parità di trattamento degli offerenti.

Un’autorità indipendente messa da parte: il mistero delle tariffe future

Il terzo motivo di illegittimità riguarda un aspetto che tocca direttamente le tasche dei futuri utenti: i pedaggi. La delibera del CIPESS ha approvato il Piano Economico-Finanziario (PEF), che include il sistema tariffario, senza acquisire il parere obbligatorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Il governo ha giustificato questa esclusione classificando il ponte come “strada extraurbana di categoria B”. La Corte ha smontato questa tesi, definendola una “lettura parziale e non condivisibile” della legge. I giudici hanno sottolineato non solo che l’ART ha una competenza generale sulle tariffe di tutte le infrastrutture di trasporto, ma hanno anche messo in luce una palese contraddizione: lo stesso Consiglio Superiore dei lavori pubblici aveva qualificato in passato il sistema di attraversamento come “autostrada“, e il PEF approvato utilizza benchmark di costo autostradali. Questa classificazione “di comodo” appare quindi un pretesto per aggirare un controllo indipendente.

Il ragionamento della Corte è sintetizzato in modo inequivocabile:

Secondo il Collegio, la lettura parziale della normativa ha precluso la partecipazione al procedimento dell’ART, quale soggetto autonomo e indipendente istituzionalmente preposto, altresì, alla tutela dell’utenza.

Escludere l’unica autorità indipendente che ha il compito di garantire un equilibrio dei costi per cittadini e imprese solleva seri dubbi sulla trasparenza e l’equità del futuro sistema di pedaggi, lasciando un’incognita fondamentale sulla sua gestione economica.

  1. Profili di Criticità Aggiuntivi e Osservazioni a Carattere Conformativo

Questi rilievi, pur non essendo stati considerati individualmente dirimenti, delineano un quadro di criticità diffuse e rappresentano punti di vulnerabilità che l’Amministrazione deve sanare per garantire la legittimità della futura azione amministrativa.

Di seguito si sintetizzano i principali profili attenzionati e le relative implicazioni strategiche.

Profilo Rilevato dalla Corte Implicazione Strategica per l’Amministrazione
Mancata acquisizione del parere NARS La Corte contesta l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione, suggerendo che l’apporto del NARS fosse necessario. Per il futuro, sarà imperativo coinvolgere tutti gli organi consultivi previsti per non apparire elusivi.
Verifica della permanenza dei requisiti di gara La Corte richiama il principio della continuità del possesso dei requisiti. L’Amministrazione deve produrre documentazione formale e continua che attesti tali verifiche, per evitare future contestazioni sull’affidabilità degli operatori.
Carenza dell’obbligo di motivazione La Corte critica l’integrazione postuma della motivazione. La strategia difensiva deve basarsi su atti la cui motivazione sia completa, trasparente e contestuale alla decisione, per garantire la legittimità e la pubblicità del processo.
Mancato aggiornamento del parere del CSLLPP La Corte evidenzia come il parere del 1997 fosse obsoleto e che lo stesso parere prescriveva esplicitamente un futuro riesame (“il progetto esecutivo del Ponte sarà sottoposto all’esame di questa Assemblea“), una prescrizione ignorata.

Nel loro insieme, queste osservazioni dipingono l’immagine di un’azione amministrativa che viene percepita come affrettata, carente sotto il profilo istruttorio e orientata a un’interpretazione delle norme finalizzata a eludere, piuttosto che a includere, i presidi di garanzia e controllo previsti dall’ordinamento.

  1. Linee Guida per una probabile Strategia Difensiva

L’analisi della Deliberazione della Corte dei Conti rivela un quadro di illegittimità grave e strutturale. Le contestazioni non si limitano a mere irregolarità formali, ma investono i tre pilastri che reggono l’operazione: la tutela ambientale (violazione della Direttiva Habitat), la concorrenza nel mercato unico (violazione della Direttiva Appalti) e la correttezza del procedimento amministrativo nazionale (esclusione dell’ART). Queste violazioni sostanziali di principi cardine del diritto nazionale ed eurounitario rendono la posizione dell’Amministrazione estremamente vulnerabile.

Sulla base dell’analisi condotta, ci si chiede quali potrebbero essere le linee guida per una futura azione amministrativa. Mi permetto di elencarle sommessamente per affrontare una strategia difensiva:

  • Affrontare la Carenza Istruttoria IROPI: È necessario commissionare una nuova istruttoria IROPI, condotta formalmente dal MASE, con un team tecnico verificabile e i cui atti siano pubblici e tracciabili, per pre-costituire una difesa inattaccabile sul piano della discrezionalità tecnica. Qualsiasi tentativo di difendere l’attuale relazione IROPI è destinato all’insuccesso.
  • Giustificare le Modifiche Contrattuali: La difesa sull’art. 72 della Direttiva Appalti è il punto più debole. È necessario preparare calcoli precisi e trasparenti che dimostrino il rispetto del limite del 50%. Parallelamente alla difesa, occorre avviare uno studio di fattibilità per l’ipotesi di una nuova procedura di gara. Sebbene politicamente complessa, questa opzione potrebbe rappresentare l’unica via per garantire la conformità al diritto eurounitario e la stabilità a lungo termine del progetto.
  • Rimediare alle Omissioni Procedurali: Valutare l’acquisizione postuma dei pareri mancanti (ART, NARS), laddove proceduralmente ammissibile, per dimostrare la volontà dell’Amministrazione di conformarsi ai rilievi e di garantire la massima trasparenza e completezza istruttoria per i futuri passaggi.
  • Riaprire il Dialogo Istituzionale: Adottare un approccio proattivo nel dialogo con la Commissione Europea e con la stessa Corte dei Conti, mostrando apertura nel recepire le osservazioni per superare le illegittimità riscontrate e per poter proseguire nell’iter di realizzazione dell’opera su basi di legittimità solide e incontestabili.
  1. Conclusione. E adesso?

La delibera della Corte dei Conti non è un intoppo burocratico, ma una bocciatura su tre fronti fondamentali che definiscono la legalità di una grande opera pubblica: il rispetto delle normative ambientali, la tutela della concorrenza e del mercato, e la trasparenza regolatoria a protezione dei cittadini.

Il messaggio di fondo che emerge dalla sentenza è quello di un iter procedurale condotto in modo affrettato, che ha tentato di aggirare o forzare normative cruciali dell’Unione Europea e nazionali. La volontà politica di accelerare i tempi si è scontrata con il muro invalicabile delle regole poste a garanzia dell’ambiente, del mercato e degli utenti finali.

Di fronte a queste pesanti illegittimità, la domanda finale è inevitabile: il progetto del Ponte sullo Stretto verrà ripensato dalle fondamenta per rispettare le regole, o questa battuta d’arresto segna l’inizio di un nuovo, lungo periodo di incertezza per la grande opera mai nata?

 

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