DENTRO IL CERCHIO - La Voce dei Geometri / 5

Sanatoria delle volumetrie illegittime in immobili con vincolo paesaggistico: la soluzione definitiva trovi posto nella riforma del Codice dei beni culturali

La sanabilità degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, prima dell’entrata in vigore del Dl 69/2024, è completamente affidata al Codice dei beni culturali e del paesaggio. In realtà, in un primo momento l’articolo 146 del Dlgs 42/2004 esclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Solo con il Dlgs 157/2006 vengono introdotti fondamentali correttivi al codice, modificando l’articolo 146 e sostituendo l’articolo 167, consentendo così la sanabilità di alcune limitate categorie d’intervento attraverso l’accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre e comunque per gli interventi che non abbiano determinato creazione di superficie utili o volumi, o l’aumento di quelli legittimamente realizzati.

L’introduzione dell’articolo 36-bis nel Dpr 380/2001 operata dal decreto salva-casa, determina importanti modifiche all’accertamento di conformità paesaggistica per le parziali difformità e le variazioni essenziali al permesso di costruire o alla SCIA. Lo stesso dicasi per gli interventi soggetti all’articolo 34-ter (regolarizzazione delle parziali difformità per titoli rilasciati prima del 30 gennaio 1977).

14 Mag 2025 di Marco Vignali

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Sanatoria delle volumetrie illegittime in immobili con vincolo paesaggistico: la soluzione definitiva trovi posto nella riforma del Codice dei beni culturali

La grande rilevanza della nuova disposizione riguarda l’estensione dell’istituto agli interventi che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati. Tale specifica opportunità di accertamento ex post della compatibilità paesaggistica è contenuta al comma 4 dell’articolo 36-bis e si pone al di fuori delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un’ulteriore importante novella è la formazione del silenzio assenso nel caso in cui i pareri non vengano resi entro il termine previsto (90 giorni per le Soprintendenze e di 180 giorni per le autorità competenti al rilascio del provvedimento). Il mancato coordinamento dell’articolo 36-bis con il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha avviato importanti resistenze applicative da parte di alcune Soprintendenze e degli uffici preposti al rilascio dell’autorizzazione, in particolare per via del disposto dell’articolo 183 comma 6 del Dlgs 42/2004, che prevede che le leggi della Repubblica non possano introdurre deroghe ai princìpi del Codice se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Sul tema è intervenuto il Ministero della Cultura con la circolare 19 del 2 aprile 2025, chiarendo che la contraddizione tra l’articolo 167 comma 4 e l’articolo 36-bis è soltanto apparente e può essere risolta applicando il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo. In sostanza il MIC ritiene che “la disposizione di cui all’art. 36-bis trovi piena applicazione, stante il criterio cronologico, anche in mancanza di un richiamo derogatorio dell’art. 167, comma 4, del Codice dei BCP al suo interno”. Precisa inoltre che permane la natura vincolante del parere delle Soprintendenze ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, non sussistendo così alcun contrasto con l’art. 183, co. 6, del Codice.

Nonostante i chiarimenti, l’introduzione del comma 4 dell’articolo 36-bis conserva alcuni aspetti di incertezza che la circolare non risolve, forse perché propri del Testo Unico dell’Edilizia. Il principale riguarda l’articolo 32 comma 3 del Testo Unico (determinazione delle variazioni essenziali). La norma previgente stabiliva che nelle aree sottoposte a vincolo gli interventi in variazione essenziale venissero considerati in totale difformità, e quelli minori (parziale difformità) in variazione essenziale. Con la legge 105/2024 viene cassato il secondo periodo del comma 3 “dimenticando” il primo.

Così gli interventi in variazione essenziale in ambito di vincolo, conservano la classificazione di totale difformità. Il coordinamento “zoppo” dell’articolo 32 comma 3 lascia pertanto dubbi interpretativi sull’applicabilità della compatibilità paesaggistica alle variazioni essenziali ove le stesse venissero considerate in totale difformità. La circolare del MIC non entra espressamente nel merito di questo aspetto anche se, sia nell’oggetto che nel testo, riconduce l’ambito applicativo alle parziali difformità e alle variazioni essenziali, lasciando forse intendere un’interpretazione estensiva, peraltro condivisa.

Su un tema sensibile e delicato come la tutela del paesaggio è necessario restituire piena chiarezza operando quindi un perfetto coordinamento normativo.

L’opportunità oggi è data dall’atto AS 1372 in discussione alle Commissioni VII e VIII del Senato: il testo si occupa della delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha sottoposto alle Commissioni un documento di modifica puntuale degli articoli 167 e 181 del Codice (relativamente alla disapplicazione delle responsabilità penali), per il recepimento del decreto-legge 69/2024.

In particolare agli articoli 167 comma 4 e 181 comma 1-ter si propone di inserire un nuovo comma che includa gli interventi di cui agli articoli 34-ter, comma 1 e 36-bis del Dpr 380/2001. Si chiede inoltre, con l’adozione con decreto ministeriale del regolamento che interviene sull’Allegato A del Dpr 31/2017, che siano inseriti gli interventi di cui al comma 1-bis dell’articolo 34-bis del T.U. Edilizia (tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024). Con riferimento all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 32 del Testo Unico, si dovrà operare con apposito provvedimento, che si auspica possa intervenire quanto prima, al fine di restituire piena applicabilità e chiarezza alle norme vigenti.

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