OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ponte, codice appalti, autostrade, Cortina: ecco cosa cambia con il decreto Infrastrutture
Ridotto dal 20% “fino al 3% dell’importo dell’opera” il limite minimo di indennizzo garantito dalla polizza decennale postuma sulle grandi opere di importo superiore a 2 miliardi (come il Ponte). Per l’opera siculo-calabrese anche la revisione prezzi partendo dal prezzo 2012 e il riconoscimento di centrale unica di committenza alla concessionaria Stretto di Messina. Le modifiche al codice appalti: più trasparenza per gli incentivi, certificazione subappalti solo per procedimenti in corso al 31 dicembre 2024. Per le nuove concessionarie, in assenza di un piano adottato, si può partire da un elenco di lavori e manutenzioni stralcio. Altri 827 milioni per le Olimpiadi 2026. Rfi e Anas risparmiano il contributo al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’approvazione dei progetti delle grandi opere.
IN SINTESI
Oggi è previsto in Consiglio dei ministri – dopo un preconsiglio mattutino – il decreto legge Infrastrutture. Nelle bozze circolate ieri e arrivate sui tavoli di DIAC ci sono alcune micromodifiche al codice appalti, un paio di zampate in favore della realizzazione del Ponte dello Stretto relative a revisione prezzi e polizza decennale postuma, 827 milioni di euro aggiuntivi per le opere delle Olimpiadi 2026 di Cortina. Aggiustamenti, niente di strategico, salvo, forse, un paio di norme sulle concessioni autostradali, ancora tutte da decifrare.
Le norme sulle concessioni autostradali
La prima e più rilevante norma prevede l’introduzione di un periodo transitorio di tre anni che consente agli enti concedenti, e quindi soprattutto al MIT, di avviare la procedura di evidenza pubblica (quindi pubblicare il bando di gara) per l’affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza anche senza aver approvato il Piano economico-finanziario, ma limitandosi a indicare nel bando un elenco stralcio di lavori e manutenzioni da realizzare. Non è chiaro – o quanto meno non è scritto – a che punto torni l’obbligo di avere un piano approvato, se durante la procedura, prima o dopo l’offerta.
C’è poi un tentativo (ancora poco chiaro) di modificare il ruolo dell’Autorità dei trasporti nell’approvazione della tariffa specifica applicata alla singola concessionaria: mentre all’Art resta la delibera per approvare il “sistema tariffario per l’approvazione di tariffe”, la tariffa concreta applicata al singolo Piano economico-finanziario e alla singola concessionaria sembrerebbe non più approvata con delibera Art, ma ricondotta alla competenza del concedente. Il potere dell’Art di verificare se la tariffa adottata sia coerente al sistema tariffario sarebbe sostituito dall’approvazione di uno schema tariffario generale valido sempre.
Inoltre, le prescrizioni di Anac e Art sugli atti relativi alle nuove concessionarie subentranti dovranno essere recepiti soltanto se vincolanti (una categoria che non esisteva finora). Infine, per le concessionarie per cui l’ente concedente non sia il Mit cambia il sistema di regole (e di deroghe rispetto a quelle vigenti per le concessionarie del Mit).
La riduzione degli indennizzi delle polizze decennali postume
Il decreto dà un altro aiuto sulla strada dell’apertura del cantiere del Ponte sullo Stretto (e non solo). Viene approvata una modifica al codice degli appalti che consente la riduzione “fino al 3% del valore dell’opera” del limite minimo di indennizzo garantito dalla polizza decennale postuma che mette al riparo da danni prodotti, per esempio, per gli errori di realizzazione. Una norma generale, quindi, che ridurrà i costi assicurativi non solo per gli appaltatori del Ponte ma per quelli di tutte le opere sopra i due miliardi di importo. Non manca un margine di ambiguità nella norma: si dovrebbe leggere il valore “fino al 3% del valore dell’opera” come la riduzione in valori assoluti rispetto all’importo fissato dal limite minimo del 20%. Per come è scritta, però, potrebbe anche essere intesa come una riduzione dell’indennizzo minimo “fino al 3%”. Una intepretazione che sembra si possa escludere anche considerando che questa riduzione deve avvenire “nel rispetto del principio di proporzionalità” che riporta alle responsabilità della stazione appaltante (o della concessionaria) che accorda la riduzione dell’indennizzo.
Le norme specifiche per il Ponte
Norme invece specificamente riferite al Ponte sullo Stretto sono quella che riconosce ex lege il ruolo di centrale unica di committenza alla concessionaria Stretto di Messina e quella sulla revisione prezzi riconosciuta “ai soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera diversi dal contraente generale”. La revisione avviene assumedo come base il prezzo dell’opera contenuto nell’allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Def 2012 (governo Monti) che stabiliva in 8,5 miliardi il costo dell’opera. Al balzo del prezzo (da 8,5 a 13,5 miliardi) dovrebbe corrispondere un balzo più o meno proporzionale della revisione prezzi.
Le modifiche al codice degli appalti
Per le modifiche al codice appalti contenute nel decreto legge si può leggere l’articolo più dettagliato di Gabriella Sparano nel Diario dei Nuovi Appalti (si può cliccare qui). Qui ricordiamo sinteticamente gli aspetti più importanti di queste modifiche.
Della norma suilla riduzione dei limiti minimi di indennizzo garantiti dalla polizza decennale postuma abbiamo detto. Diario DIAC aveva anticipato nei giorni scorsi anche il chiarimento che il comma 20 dell’articolo 119 introdotto dal correttivo – norma che limita la certificazione dei lavori realizzati in subappalto in favore del solo subappaltatore escludendo del tutto l’appaltatore – scatta solo per le opere che non erano in corso al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024). La norma contenuta nel decreto legge in approvazione domani chiarisce che per procedimenti in corso si devono intendere le procedure con bandi/avvisi pubblicati alla data del 31 dicembre 2024 oppure, in caso di contratti senza pubblicazione, con invio degli avvisi a presentare offerte antecedenti.
Più trasparenza sugli incentivi del 2%
Il cuore dell’intervento sul codice riguarda però gli incentivi del 2% previsti per il personale delle stazioni appaltanti. Due le norme: la prima introduce, all’articolo 45, un obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, con cadenza almeno annuale, l’elenco dei provvedimenti di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi. Alle organizzazione sindacale bisognerà comunicare anche il singolo provvedimento di conferimento e riconoscimento. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore trasparenza a una materia che di trasparenza ne ha poca.
La seconda norma completa quanto avviato dal correttivo con l’estensione ai dirigenti della possibilità di ricevere gli incentivi. Mancava di stabilire che l’incentivo può essere corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività tipico della dirigenza pubblica.
Il regalo ad Anas e Rfi
Infine è degno di essere segnalato il regalo che il decreto legge fa ad Anas e Rfi che non saranno più tenuti – come già accadeva per i Provveditorati alle opere pubbliche – a pagare il contributo, fino a un massimo di 100mila euro, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’approvazione dei progetti delle grandi opere.
Per le altre norme si rinvia ancora all’articolo di Gabriella Sparano.