DIARIO DEI NUOVI APPALTI

L’ANAC arruola le stazioni appaltanti nel controllo dei requisiti di qualificazione (si parte dalla OS 21)

Con un comunicato del Presidente Giuseppe Busìa (nella foto), l’ANAC ha investito ufficialmente le stazioni appaltanti di un onere di controllo stringente e continuativo per tutta la durata dell’appalto, compito che finora non era stato loro richiesto. Le stazioni appaltanti diventano così i guardiani contro le certificazioni vuote.

04 Mar 2026 di Gabriella Sparano

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L’ANAC arruola le stazioni appaltanti nel controllo dei requisiti di qualificazione (si parte dalla OS 21)

GIUSEPPE BUSIA, PRESIDENTE ANAC

Stazioni appaltanti arruolate in “prima linea” dall’ANAC nel controllo dei requisiti OS 21.

Con il comunicato del Presidente n. 3 del 25 febbraio 2026, l’ANAC ha, infatti, non solo evidenziato una prassi elusiva diffusa in merito alla qualificazione nelle categorie specializzate, ma ha anche investito ufficialmente le stazioni appaltanti di un onere di controllo stringente e continuativo in particolare sulla categoria OS 21.

In altre parole, le amministrazioni non possono più limitarsi a una verifica formale dell’attestazione SOA in fase di gara, ma devono farsi garanti dell’effettiva presenza delle maestranze qualificate anche durante l’esecuzione dell’opera.

La criticità denunciata dall’Autorità riguarda, infatti, il fenomeno delle “assunzioni lampo”, una pratica distorsiva sistematica riguardante la categoria OS 21. Molte imprese, per ottenere la qualificazione, procedono all’assunzione del personale specializzato munito di “patentino” (come richiesto dall’articolo 18, comma 24, dell’Allegato II.12 del Codice), salvo poi cessare il rapporto di lavoro o annullare la comunicazione UNILAV immediatamente dopo aver ottenuto l’attestazione.

Questo meccanismo svuota di senso il sistema di qualificazione, portando in cantiere imprese prive delle reali capacità tecnico-organizzative necessarie per lavorazioni complesse.

Secondo la normativa vigente, infatti, il numero di operai specializzati con patentino certificato deve essere proporzionale alla classifica di qualificazione ottenuta, andando da un minimo di 1 unità (per la classifica I) ad un massimo di 7 unità (per la classifica VI).

E, invece, il possesso dei requisiti non deve essere un “fermo immagine” alla data di presentazione dell’offerta (o, tutt’al più, alla data di aggiudicazione), ma deve perdurare senza soluzione di continuità per tutta la durata dell’appalto. E il controllo di tale continuità è richiesto da due pilastri del nostro ordinamento:

  • il principio di risultato dell’articolo 1 del Dlgs. 36/2023, per il quale l’amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile, che si ottiene solo selezionando operatori realmente affidabili e professionali;
  • i requisiti di sicurezza e qualità del Dlgs. 81/2008, messi in pericolo dalla carenza di organico qualificato in cantiere.

Da qui, il coinvolgimento diretto delle stazioni appaltanti, a cui l’ANAC affida (e impone) nuovi doveri, consistenti nel verificare costantemente l’adeguatezza dell’organico dell’impresa affidataria durante l’esecuzione dei lavori, nel valutare tempestivamente l’idoneità dell’operatore qualora venisse meno il requisito dell’operaio specializzato dopo il rilascio della SOA, e nell’impedire che imprese “vuote” di competenze tecniche alterino il mercato a danno degli operatori virtuosi.

Ma siamo sicuri che tali doveri rientrino effettivamente nel perimetro delle responsabilità delle stazioni appaltanti gravando solo su di esse e non anche sulle società di attestazione SOA?

Così facendo, infatti, il Comunicato dell’ANAC sembra spostare impropriamente ogni responsabilità dalla “certificazione” (SOA) al “controllo sul campo” (stazione appaltante), creando uno sbilanciamento riassumibile nei seguenti punti:

  • se l’attestazione SOA diventa un mero adempimento burocratico che l’impresa ottiene con “assunzioni lampo” per poi dismettere il personale subito dopo, perde di fatto la sua funzione certificativa della reale capacità tecnica dell’impresa, ancor più grave per la consapevolezza della diffusione di tale fenomeno;
  • pur richiamando il principio del risultato, la stazione appaltante passa di fatto da “utilizzatore” a “ispettore”, ammettendosi implicitamente che il sistema di vigilanza a monte (quello delle SOA e dell’ANAC stessa sulle SOA) non è sufficiente a garantire il mercato, potendosi invece pensare quanto meno ad una responsabilità condivisa. Le società di attestazione potrebbero, ad esempio, essere chiamate a verifiche a campione o periodiche (non solo triennali/quinquennali) sulla permanenza dell’organico minimo, pena la sospensione dell’attestato.

Insomma, quella che, per ammissione della stessa ANAC, sembra essere una falla sistemica, non può essere risolta con il solo coinvolgimento delle stazioni appaltanti, ma richiederebbe un coinvolgimento attivo e una responsabilità chiara anche e soprattutto in capo alle società di attestazione, protagoniste del sistema delle certificazioni.

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