Dal Senato sì definitivo alla legge post-calamità, nessun voto contrario. Mini-guida ai 28 articoli
Il Senato ha approvato ieri sera la legge quadro sulla ricostruzione post-calamità, con 83 voti favorevoli, 29 astenuti e nessun voto contrario. Nessuna modifica al testo già approvato dalla Camera: il provvedimento, quindi, è legge ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale…
IN SINTESI
Nella legge i 28 articoli hanno l’obiettivo fondamentale di costruire un modello unico per la ricostruzione post-calamità che avrà come perno il potenziato Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio e non si applica comunque alle ricostruzioni in corso (articolo 27). L’intervento di ricostruzione parte con la deliberazione, da adottarsi entro il termine della fine dello stato di emergenza, dello “stato di ricostruzione nazionale” da parte del Consiglio dei ministri (articolo 2). Questa deliberazione, che dovrà stabilire anche la durata e l’estensione territoriale dello stato di ricostruzione, viene assunta sulla base di una relazione del Dipartimento della protezione civile “recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell’evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio”.
Il commissario straordinario alla ricostruzione
Dopo la dichiarazione dello stato di ricostruzione, viene nominato con Dpcm un commissario straordinario alla ricostruzione che, per regola, “può essere individuato nel presidente della regione interessata” (articolo 3). Il commissario dovrà avere “professionalità specifiche e competenza manageriale”. Sempre con un Dpcm il commissario può anche essere revocato. Il commissario potrà agire con regole straordinarie in deroga a quelle ordinarie.
Il commissario alla ricostruzione potrà contare su una sua struttura, che sarà nominata da uno o più Dpcm su proposta del commissario e del capo del dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio, ma anche sull’aiuto della “cabina di coordinamento per la ricostruzione” di cui faranno parte, oltre al commissario stesso, il capo del Dipartimento della Protezione civile, il capo del Dipartimento Casa Italia, il presidente della Regione interessata, il sindaco metropolitano e un rappresentante ciascuno per le province e per i comuni interessati (articolo 4).
Il Presidente del Consiglio dei ministri potrà sempre emanare direttive che garantiscano l’indirizzo unitario della ricostruzione, nel rispetto delle diverse situazioni territoriali (articolo 5). Le direttive sono emanate su proposta del capo del Dipartimento di Casa Italia, che di fatto diviene il Dipartimento della ricostruzione, come confermano le manzioni affidategli dall’articolo 7. Casa Italia resterà affiancato alla Presidenza del Consiglio al Dipartimento della Protezione civile. Due strutture separate: una per l’emergenza, l’altra per la ricostruzione.
L’articolo 8 definisce le regole per la ricostruzione e in particolare le procedure accelerate per gli interventi sui centri storici, sui centri e nuclei urbani e rurali. Un aspetto fondamentale della legge è quello dei Fondi per le spese di ricostruzione e per le spese di funzionamento dei commissari straordinari, istituito nello stato di previsione del Mef. Il fondo per la ricostruzione dovrà finanziare sia gli interventi privati, alle condizioni definite dagli articoli da 9 a 12, sia gli interventi pubblici, nelle modalità definite dall’articolo 13.
Il piano speciale di ricostruzione delle opere pubbliche
Per le opere pubbliche è prevista l’approvazione di un piano speciale di ricostruzione. Nel piano possono confluire opere programmate già interamente finanziate, a condizione che non determinino rallentamenti nell’esecuzione degli interventi urgenti (articolo 17). Un piano speciale, regolato dall’articolo 18, deve esser realizzato anche per le infrastrutture ambientali. Per gli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali sono individuati dall’articolo 14 i soggetti attuatori (regioni, ministero della Cultura, ministero delle Infrastrutture, Agenzia del Demanio, diocesi e università, l’Anas per la viabilità) che però dovranno agire con una centrale unica di committenza (articolo 15). L’articolo 19 definisce le modalità per il trattamento e il trasporto dei materiali necessari per la ricostruzione.
Gli articoli da 20 a 24 definiscono le regore per la liquidazione anticipata parziale del danno (23), per il controllo della Corte dei conti (20), per la trasparenza e la pubblicità degli atti (19), per la tutela dei lavoratori (22), per la ripresa delle attività produttive (24). L’articolo 25 prevede che il commissario approvi entro un anno dalla sua nomina un piano per lo sviluppo che dovrà destinare risorse a interventi per contrastare lo spopolamento e valorizzare le risorse territoriali, produttive e professionali.
Delega al governo sulle polizze
L’articolo 26 attribuisce al governo una delega per adottare uno o più decreti legislativi che definiscano “schemi assicurativi finalizzati a indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. I decreti dovranno:
a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l’efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l’entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell’intero territorio nazionale;
c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima nomica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
d) valorizzare forme di compartecipzione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi,
anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pub­ blica derivanti dall’attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell’emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
Il commento del ministro Musumeci
“Grazie al governo Meloni, finalmente l’Italia si dota di un Codice per la ricostruzione. Una normativa omogenea dal Nord al Sud, che fissa tempi certi e procedure celeri”. E’ il commento del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, dopo il voto definitivo del Senato. “Ricostruire dopo una calamità, senza costringere la popolazione sinistrata a lunghe attese – conclude Musumeci- significa anche evitare e scongiurare lo spopolamento dei territori colpiti. Anzi, il codice prevede risorse certe per la rigenerazione del territorio, a sostegno della ripresa economica”.
Giorgio Santilli