IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
Revisione prezzi, contratto di lavoro, illecito professionale: ecco come cambiano il correttivo e il codice
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la capa del suo ufficio legislativo, Elena Griglio
Cambia la revisione prezzi negli appalti in un senso più favorevole alle imprese, con la franchigia ridotta dal 5 al 3% e la rivalutazione del prezzo alzata dall’80 al 90% dell’aumento dei costi. Favorevole alle imprese anche la restrizione del concetto di illecito professionale con l’eliminazione della possibilità di escludere un’impresa dalla gara perché ha pagato in appalti precedenti penali pari o superiori al 2% dell’importo dell’appalto. Per quanto riguarda il contratto da applicare nell’esecuzione dei lavori si è andati nella direzione di rafforzare il contratto sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative e si è resa più difficile l’applicazione di contratti alternativi, che per altro vengono circoscritti con una indicazione diretta, ma non c’è quel riconoscimento esclusivo del sistema delle casse edili che chiedevano imprese e sindacati.
Sono tre delle principali modifiche accolte dal governo nel testo finale del correttivo al codice appalti, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Un bilancio positivo per Ance e le altre organizzazioni di imprese, se si considera anche l’anticipazione del prezzo portata per tutti al 20% (prima era a scalare in basso fino al 10% per appalti di importo superiore a 5 milioni di euro) ed elevabile dalla stazione appaltante con il bando al 30%.
Non sono però passate altre richieste delle imprese, come per esempio lo spostamento all’indietro del prezzo di base per la revisione prezzi (che resta fissato al momento dell’aggiudicazione) o la possibilità per l’appaltatore di portare in certificazione dei lavori eseguiti anche i lavori realizzati dai subappaltatori. Né è passata la richiesta degli ordini professionali, in particolare degli Ingegneri, di prevedere un’ulteriore diffusione obbligatoria del Bim dal 2026, abbassando ancora la soglia prevista. Resta l’accordo sull’equilibrio compenso che ha avuto un largo consenso.
Il testo definitivo è quello presentato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in collaborazione con Palazzo Chigi, al Cdm che lo ha approvato senza obiezioni. Nel comunicato di Palazzo Chigi si evidenzia che si è tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari. Qui si può scaricare il testo integrale.
Salvini ha concesso ben poco alle fortissime richieste che venivano dall’Anac e dalle imprese di andare verso un consistente aumento del tasso di concorrenza nelle procedure di affidamento, con riferimento in particolare alle procedure negoziate senza bando considerate la via di affidamento ordinaria fino alla soglia UE di 5,5 milioni di euro. Non sono escluse le procedure aperte ma questo chiarimento – inserito nella circolare del ministro delle Infrastrutture del settembre 2023 – non è stato accolto nel testo di legge. Una piccola concessione è stata fatta con l’obbligo da parte della stazione appaltanti di pubblicare sul proprio sito l’avviso dell’avvio della procedura, ma – a parte lo strumento che non pare il più adatto a informare il mercato – non viene precisato il momento di pubblicazione (Prima? Quanto tempo prima? Durante?) né c’è alcun obbligo di invito delle imprese che si candidano.
Fra le altre norme importanti introdotte in questo passaggio la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi di Rup dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e la riconferma (contro pronunce giurisprudenziali opposte) che i costi della manodopera non sono ribassabili (su questi due aspetti si veda l’articolo di Gabriella Sparano).
Sul Ppp viene reso meno confuso il rapporto fra promotore e altri soggetti proponenti, mentre l’articolo 177 delimita il concetto di rischio operativo. Qualche alleggerimento anche nei paletti per le varianti in corso d’opera.