L'INTERVENTO

“Ha senso approvare subito una norma sul PPP? Meglio attendere il regolamento UE e spingere per inserire il project financing (oggi assente) nella proposta della Commissione”

03 Set 2026 di Mariangela Di Giandomenico (Partner Orrick)

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“Ha senso approvare subito una norma sul PPP? Meglio attendere il regolamento UE e spingere per inserire il project financing (oggi assente) nella proposta della Commissione”

Mariangela Di Giandomenico, Orrick

La Commissione europea pubblicherà il 9 settembre il testo della sua proposta di regolamento europeo sui contratti pubblici. È circolata nelle settimane scorse una bozza che Diario DIAC ha anticipato per l’Italia (si veda qui l’articolo) e che abbiamo già commentato (si veda qui l’articolo). Il testo che sarà pubblicato dovrebbe contenere qualche modifica rispetto al testo commentato, ma l’impianto e la sostanza non cambieranno.

Il dibattito avviato sul testo circolato ha riguardato anzitutto la scelta dello strumento normativo: il Regolamento, appunto, che supera le Direttive e costituisce una unica regolazione della materia, direttamente applicabile negli Stati membri che devono, a loro volta, disapplicare le norme in contrasto. La discussione ha riguardato anche gli Stati che hanno manifestato opposizioni esplicite e formali sul fatto che il Regolamento sia lo strumento adeguato, considerando positivamente che una Direttiva richiederebbe invece la trasposizione delle relative norme nell’ordinamento interno e lasci più spazio agli Stati.

Le pressioni sono tante e non si può del tutto escludere un ripensamento della Commissione. Fatto che comunque sarebbe di per sé piuttosto inusuale e comporterebbe il venire meno o la forte attenuazione degli obiettivi manifestati con chiarezza e sin dall’inizio dalla Commissione: evitare applicazioni disomogenee, difformi e frammentate della disciplina, creare meno ostacoli alla concorrenza interna al mercato europeo. L’opposizione degli Stati ha certamente un senso, ma non è più il tempo in cui si possa ragionare separatamente, per singoli Stati.

La situazione resta alquanto complessa. La stessa Commissione UE ha già programmato confronti con gli stakeholder nei giorni successivi al 9 settembre e ha persino riconvocato il SEGPP (Stakeholder Expert Group on Public Procurement), di cui faccio parte, dopo la pubblicazione delle nuove norme. Anche questo è un fatto inusuale, anche se positivo.

È arrivato comunque anche il momento di concentrarsi sulle norme introdotte nella proposta, sulle novità piuttosto estese e penetranti, sui punti deboli e sui passi indietro rispetto alla normativa nazionale italiana che vanno corretti.

Le procedure di affidamento vengono semplificate con più spazio alla negoziazione, più flessibilità anche nell’esecuzione, ma i criteri di ammissione sono ancora troppo aperti e soggetti a interpretazione, con limitazioni inammissibili del self cleaning. Si introducono sistemi di verifiche centralizzati e automatizzati, ma ciò non basta se le regole di accesso restano complesse e troppo rigide.

Anche sull’offerta economicamente vantaggiosa l’asticella al 30% della valorizzazione della qualità risulta riduttiva a fronte anche di quanto previsto dal nostro codice sugli appalti. Un passo indietro anche nel subappalto.

A proposito delle concessioni, il testo circolato del Regolamento ne delinea una disciplina nella parte IV, dagli articoli 109 e seguenti. Le norme che vi sono contenute non prevedono l’ipotesi della finanza di progetto. Ed è vero che già nella Direttiva 2014/23/UE questo istituto non era contemplato, tanto che nella lettera della Commissione Ue del 8.10.2025 all’Italia, relativa alla procedura di infrazione avviata sul d.lgs. n. 36/2023 riguardante proprio l’art. 193 e la prelazione, la Commissione ha osservato che “l’istituto giuridico della finanza di progetto non è tipizzato in modo esplicito a livello europeo”, affermando poi che costituisce comunque una procedura  per l’affidamento delle concessione che deve sottostare alle regole della Direttiva. Tuttavia, il dato dirimente è proprio che oggi non vi sarebbe più una Direttiva ma un Regolamento. Se le norme avessero oggi l’efficacia di un Regolamento, occorrerebbe quindi comprendere in che termini e in che modalità si possa contemplare una procedura di finanzia di progetto, anche ad iniziativa privata, come prevede il nostro articolo 193. Per l’assegnazione della concessione la procedura prevista sarebbe imposta dal Regolamento e sarebbe la c.d. negoziata aperta di cui all’articolo 36 e seguenti.

In questo contesto, fermo restando che occorre comunque individuare una disciplina che superi l’attuale articolo 193 del nostro codice sul project financing – in quanto in contrasto con la sentenza 5 febbraio della Corte di Giustizia e oggetto di contestazione dalla stessa Commissione UE con la procedura di infrazione – bisogna chiedersi se abbiano senso forzature per portare avanti e approvare testi che poi possono essere superati dalle nuove regole europee. Più opportuno sarebbe, da una parte, verificare quali siano i testi ufficiali che usciranno e, dall’altra, lavorare a livello di regolazione UE per introdurre principi e meccanismi, allo stato non presenti nella proposta della Commissione. Questo– consentirebbe di salvaguardare le scelte interne che potrebbero essere considerate compatibili dalla Commissione Ue, in quanto allineate alle proposte della  stessa Commissione.

Ciò per evitare disallineamenti che prima o poi verrebbero di nuovo a galla.

Viceversa, spingere come Stato per provare ad introdurre norme a livello di Regolamento europeo sul project financing ci metterebbe al riparo da ogni critica, presente e futura.

È evidente che sul project financing bisognerà anche approvare norme nazionali che operino nelle more dell’entrata in vigore e della piena operatività del Regolamento UE, ma è fondamentale, perché l’operazione risulti credibile e stabile, che quelle norme siano compatibili con quelle europee. La proposta che oggi continua a restare sul tavolo del Governo andrebbe quindi verificata e resa aderente al testo del Regolamento che è in uscita, da un lato, intervenendo anche in Europa, non per smontare lo strumento, ma per migliorarlo, pensando anche al project financing.

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