L'ANALISI DEL REGOLAMENTO UE

Le priorità strategiche UE guidano le scelte dei public buyers. Fra le novità obbligo di indicare i subappaltatori e procedure di aggiudicazione ridotte. PPP, spazio per le norme nazionali. Revisione prezzi non obbligatoria, decidono le stazioni appaltanti

13 Lug 2026 di Mariangela Di Giandomenico

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Era previsto ed è arrivato. La bozza di Regolamento europeo che sostituisce le Direttive 23, 24 e 25 del 2014 è trapelata, anche se l’uscita ufficiale è prevista per il 9 settembre.

Ad una prima lettura e si potrebbe dire a caldo, ma il testo merita ben più approfondita disamina, la sensazione è che ci sia – almeno su alcuni aspetti – una svolta.

E la svolta si legge da subito nella volontà, che emerge chiara dall’incipit del Regolamento, che la normativa sugli appalti e concessioni pubbliche, sia uno strumento potente per realizzare le priorità strategiche della UE, come indicate all’art. 5.

L’intento di queste norme non è solo quello di stabilire le procedure per affidare i contratti di appalto e concessione, ma, attraverso la relativa regolazione,  è quello di :

  • introdurre strumenti per rafforzare la competitività della UE attraverso un forte sostegno al mercato interno;
  • nonché di colmare il gap sul piano dell’innovazione e sostenere le basi manifatturiere e industriali europee;
  • di raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione;
  • di perseguire l’obiettivo di una società più equa e inclusiva;
  • di garantire la sicurezza economica europea, anche mediante l’indipendenza dell’Europa.

Il tutto passa attraverso public buyers che devono ispirare la loro azione al rispetto del principio di buona amministrazione, assicurando il miglior rapporto qualità prezzo nell’affidamento dei contratti.

E’ chiaro che si tratta di un paradigma che si scosta, quanto ad obiettivi, da quello nazionale, sotto l’aspetto del principio del risultato. Ma al di là di questo, la linea tracciata dalla Commissione non appare discostarsi da quella del codice nazionale. Si va verso una sostanziale semplificazione delle procedure, la digitalizzazione dei servizi, l’uniformazione e standardizzazione dei processi a livello europeo, mantenendo fermi i principi della tutela sociale e dell’ambiente.

Ma le novità sono molte.

A grandi linee, anzitutto è una novità aver spazzato via tre direttive e averle trasformate  in un solo Regolamento. E la “forza” del Regolamento sugli ordinamenti nazionali è senz’altro rilevante (si veda qui l’intervista su DIAC del 7 luglio scorso).

Altra novità è  la riduzione e la sostanziale modifica delle procedure di aggiudicazione dei contratti e la previsione di una maggiore flessibilità delle stesse, una spinta verso il maggior dialogo pubblico-privato, in favore delle pmi: la procedura negoziata aperta (art. 36), ad esempio, prevede la manifestazione di interesse e la possibilità che vi sia una negoziazione al posto di una tradizionale verifica dei criteri di selezione.

La modifica delle procedure, se sarà confermata, comporterà che le attuali procedure esistenti non potranno più applicarsi.

Molto rilevante è anche la previsione di digital business credential tool, ossia un tool elettronico che riporta tutti gli elementi necessari per le verifiche sui motivi di esclusione e i criteri di selezione degli operatori economici in gara e tutti gli altri requisiti stabiliti nella procedura, gestito a livello dalla Commissione europea. Ma i tempi perché questo sistema – peraltro suggerito proprio dal SEGPP .- sia a regime sono abbastanza lunghi, perché richiedono dei provvedimenti attuativi.

Gli aspetti ambientali diventano un Capo a sé della normativa, sul green public procurement. Come anche gli aspetti sociali vengono fortemente valorizzati con un altro capo specifico sugli appalti pubblici socialmente responsabili (art. 56 e ss.) . E infine si aggiunge il capitolo sull’innovazione che mira a sviluppare e far entrare nel mercato degli appalti anche le start up e scale-up (artt. 60’ e ss.). Un capo è dedicato anche al tema della Sicurezza e Resilienza, con tutta una serie di misure per la tutela, tra l’altro delle infrastrutture strategiche.

Atra grande novità è la c.d. European Preference. Per definire cosa sia o meno “europeo” soccorre la Commissione un apposito registro on line. Rientrano anche i Paesi aderenti al GPA e coloro che hanno accordi bilaterali.

Per tornare poi alle modalità di affidamento, il criterio di elezione è l’offerta economicamente più vantaggiosa . Viene definita la soglia minima di percentuale tra criteri qualitativi e prezzo (almeno il 30% che diviene 50% per appalti con alta intensità di manodopera). Le specifiche sulla qualità guardano anche agli aspetti sociali e ambientali, con la conferma degli obiettivi di cui si è detto.

Su subappalto si torna all’indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta. Il che aveva comportato non pochi problemi in passato.

Sul piano dell’esecuzione, tra le varie questioni, la c.d. revisione prezzi resta non obbligatoria, essendo lasciata alla scelta delle stazioni appaltanti la scelta di introdurre nei documenti di gara clausole che stabiliscano meccanismi di adeguamento delle condizioni economiche del contratto per tutta la sua durata, che possono riguardare tra l’altro, anche adeguamenti retributivi basati sul rendimento.

Infine il capitolo delle concessioni è ampio e lascia spazio alle definizioni e presupposti delle concessioni stesse. Tuttavia, nessuna regola si rinviene per le concessioni ad iniziativa privata, tipo project financing. Questo lascia spazio a soluzioni nazionali, che non siano in contrasto con i principi ancora validi della Corte di Giustizia, magari ricorrendo a quelle negoziazioni previste oggi per gli appalti dal Regolamento.

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