IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 92
Torre Milano, capi d’imputazione e criteri urbanistici nella sentenza n. 6127/2026: le contestazioni della Procura alla prova del dibattimento
La pronuncia emessa il 16 giugno 2026 dalla Dott.ssa Paola Maria Braggion della VII Sezione Penale del Tribunale di Milano (sentenza n. 6127/2026) rappresenta uno snodo interpretativo di primaria rilevanza nel panorama del diritto urbanistico e penale edilizio.
Il procedimento, originato dalle contestazioni relative all’intervento di rigenerazione urbana in Via Stresa (nota come “Torre Milano” ), si è concluso con la formula «il fatto non costituisce reato» nei confronti di tutti gli otto imputati — tra cui costruttori, progettista e funzionari comunali — sancendo il proscioglimento sia dalle ipotesi contravvenzionali di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, sia dalle accuse di falso.
Per comprendere appieno la portata teorica e pratica di questo verdetto, occorre soffermarsi sull’articolata motivazione redatta dal Giudice monocratico.
Il Tribunale ha operato una rigorosa scissione tra il profilo dell’antigiuridicità oggettiva e quello della colpevolezza soggettiva. Da un lato, la sentenza dà atto del progressivo consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale più severo — maturato specialmente nel biennio 2025-2026 ad opera della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato — che reputa inderogabile l’obbligo di pianificazione attuativa ex art. 41-quinquies, comma 6, della Legge n. 1150/1942 anche per singoli interventi in zone saturate e delimita in senso restrittivo il concetto di “ristrutturazione ricostruttiva”. Dall’altro lato, la sentenza riconosce che al momento dell’avvio e della gestione dell’iter abilitativo (2018-2019) gli operatori privati e i tecnici comunali avevano agito nel pieno ed esclusivo rispetto delle prassi amministrative consolidate del Comune di Milano, supportate dalle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT 2012), dai pareri dell’Avvocatura comunale e da un coevo e maggioritario orientamento della giustizia amministrativa.
Riconoscendo la sussistenza di una «grande incertezza interpretativa» derivante dalla stratificazione e dal contrasto tra norme statali, regionali e strumenti comunali, il Giudice ha escluso sia il dolo sia la colpa, tutelando il legittimo affidamento riposto dai soggetti coinvolti negli atti e nelle prassi dell’amministrazione. Un principio fondamentale secondo cui i mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti non possono tradursi in una responsabilità penale retroattiva.
Tuttavia, la portata della decisione non può essere colta isolatamente senza ripercorrere l’esatto perimetro accusatorio delineato dalla Procura della Repubblica all’inizio del dibattimento. I capi d’imputazione hanno infatti costituito la “materia prima” su cui si è consumato il confronto peritale e dottrinale durante il processo.
Per offrire una guida analitica all’operatore tecnico e giuridico, viene illustrato di seguito un quadro dettagliato dei capi d’accusa originari (omettendo ogni riferimento ai nominativi delle persone fisiche), al fine di porre le basi per i successivi articoli d’approfondimento che esamineranno singolarmente i singoli profili edilizi e urbanistici contestati.
- Inquadramento e contesto giuridico dell’intervento
L’intervento edilizio di via Stresa 22-24, identificato come “Torre Milano”, rappresenta un caso emblematico all’interno delle politiche di rigenerazione urbana promosse dal Comune di Milano nell’ultimo decennio.
In un contesto metropolitano teso al recupero di aree dismesse — nel caso specifico, un ex complesso direzionale e produttivo — l’amministrazione ha incentivato la trasformazione del tessuto consolidato. Tuttavia, l’attuale vicenda giudiziaria pone al centro del dibattito tecnico-forense la corretta definizione del confine tra “ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione”. Tale distinzione non riveste unicamente un valore classificatorio, ma costituisce il discrimine fondamentale per la legittimità dei titoli abilitativi e per il rispetto della pianificazione urbanistica generale.
La qualificazione di un intervento come ristrutturazione anziché nuova costruzione determina infatti il regime dei titoli (SCIA alternativa vs. Permesso di Costruire), l’entità degli oneri di urbanizzazione dovuti e, fattore critico nel caso in esame, la necessità o meno di ricorrere a piani attuativi. L’assenza di un piano di dettaglio, secondo la prospettazione accusatoria, sottrae al controllo pubblico la valutazione sull’adeguatezza delle dotazioni territoriali necessarie a sostenere il significativo incremento del carico insediativo.
Per operare una corretta analisi, è necessario esaminare la struttura formale delle contestazioni mosse dalla Procura di Milano, le quali mettono in discussione la legittimità dell’intero iter autorizzativo.
- Capo A: la contestazione sulla qualifica dell’intervento e il titolo edilizio
Il titolo edilizio costituisce il presupposto di legittimità per ogni trasformazione del territorio, garantendo che l’iniziativa privata rispetti l’interesse pubblico al corretto uso del suolo. Nel caso di Via Stresa, la Procura contesta radicalmente la validità del titolo utilizzato.
Analisi delle violazioni ipotizzate Le violazioni contestate ai sensi degli artt. 44 comma 1 lett. b) e 29 del DPR 380/2001 si fondano sui seguenti rilievi:
- Riqualificazione dell’intervento: L’accusa sostiene che l’opera, consistita nella totale demolizione del complesso preesistente e nella costruzione di una torre residenziale di 24 piani fuori terra (82,25 metri di altezza), debba essere qualificata come “Nuova Costruzione” (art. 3 comma 1 lett. e) e non come “Ristrutturazione Edilizia” (art. 3 comma 1 lett. d). Il punto centrale della contestazione risiede nella mancanza di qualsivoglia “legame funzionale o strutturale” con gli edifici precedenti.
- Illegittimità della SCIA: Conseguentemente, il ricorso alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire (art. 23 DPR 380/2001) è ritenuto illegittimo, mancando i presupposti per l’edilizia diretta e l’esistenza di un piano attuativo preventivo.
- Recupero della SLP e indici edilizi: La qualifica di ristrutturazione ha permesso il recupero integrale della Superficie Lorda di Pavimento (SLP) preesistente, calcolata in 7.639,32 mq, trasferendo ai piani fuori terra anche le volumetrie precedentemente interrate o seminterrate. Ciò ha portato a un indice fondiario di 4,89 mc/mq, dato che stride con il limite generale di 1 mc/mq previsto dal PGT per le nuove costruzioni.
Un profilo di rilievo riguarda la monetizzazione degli standard urbanistici ai sensi dell’art. 46 L.R. 12/2005 e dell’art. 9 del Piano dei Servizi (PdS). Secondo il PM, l’operazione ha permesso una riduzione al 18% della SLP da destinare a servizi, configurando una significativa erosione dei minimi di legge previsti per il corretto supporto alla nuova densità abitativa.
- Capo B: la fattispecie di lottizzazione abusiva e il carico urbanistico
I piani attuativi assolvono alla funzione di garantire l’ordinato sviluppo del territorio, armonizzando gli standard urbanistici con il nuovo carico insediativo. La Procura ipotizza che la Torre Milano rappresenti una “lottizzazione materiale” realizzata in elusione del potere di pianificazione comunale.
Analisi delle accuse di lottizzazione (artt. 30 e 44 lett. c DPR 380/2001) L’obbligatorietà del piano attuativo è sostenuta sulla base di diverse violazioni normative:
- Violazione dell’art. 41 quinquies comma 6 della L. 1150/1942: Questa norma di principio, ritenuta inderogabile, impone l’approvazione di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata per interventi che superino i 25 metri di altezza o la densità di 3 mc/mq. La torre, con i suoi 82,25 metri e un indice di 4,89 mc/mq, ricadrebbe pienamente in tale obbligo.
- Mancato rispetto dei parametri del DM 1444/1968: L’accusa contesta la deroga ai limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati, considerati parametri fondamentali non suscettibili di essere superati dalla legislazione regionale o dagli strumenti comunali in assenza di pianificazione esecutiva.
- Aggravio del carico urbanistico: La realizzazione di 102 appartamenti genera un incremento di popolazione stimato in un minimo di 320 abitanti. Tale impatto, in assenza di un piano urbanistico di dettaglio, provocherebbe la compromissione del paesaggio urbano, l’erosione degli standard di verde e parcheggi, e criticità relative al soleggiamento e alle visuali degli edifici limitrofi.
Per il PM, procedere tramite “modalità diretta” ha trasformato l’attività edilizia in una trasformazione urbanistica non pianificata, sottraendo all’autorità competente la valutazione complessiva dei bisogni della zona.
- Capo D: la responsabilità del professionista e il falso in asseverazione
Nel quadro della semplificazione amministrativa, il progettista assume il ruolo di garante della legalità. L’asseverazione della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 19 comma 6 L. 241/1990 conferisce al professionista una funzione assimilabile a quella di “pubblico ufficiale” in senso lato, le cui dichiarazioni sono presupposto di efficacia del titolo.
Analisi dell’accusa di falso L’accusa identifica precise discrepanze tra la relazione tecnica asseverata e la realtà normativa:
- Falsa attestazione di conformità: Viene contestata la certificazione della conformità al PGT e alle leggi vigenti, laddove l’intervento mancava, secondo la Procura, dei requisiti minimi per l’impiego della SCIA.
- Determinazione del fabbisogno di aree: Il progettista avrebbe basato il calcolo degli standard e la relativa proposta di monetizzazione sulla qualifica di “ristrutturazione”, determinando un fabbisogno aggiuntivo (stimato in 1.757 mq) ritenuto sottostimato rispetto ai reali carichi generati da una nuova costruzione.
La contestazione di falso ha un impatto determinante sulla validità dell’intero titolo edilizio, esponendo il professionista a gravosi rischi penali e professionali, e l’opera al rischio di essere dichiarata abusiva.
- Premessa ai futuri approfondimenti
Il presente articolo costituisce la mappatura iniziale delle accuse, necessaria per affrontare nei prossimi articoli i nodi tecnici che decideranno il dibattimento processuale, con particolare riferimento a:
- L’evoluzione della distinzione giurisprudenziale tra ristrutturazione e nuova costruzione post-2013 e l’orientamento sulla “traccia della preesistenza”.
- La legittimità della “modalità diretta convenzionata” (SCIA con atto d’obbligo) rispetto alla riserva di pianificazione.
- L’effettiva portata precettiva e l’inderogabilità dei limiti di altezza e densità fissati dalla Legge Urbanistica del 1942.
Il presente documento ha finalità puramente tecnico-informative, volte a ricostruire il quadro delle contestazioni in vista di una successiva analisi dei profili difensivi e delle risultanze delle sentenze di merito.
Caso Milano. La nostra inchiesta su diariodiac.it:
30.06.2026 – L’assoluzione di Milano e la trappola dell’illiceità amministrativa
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