OBIETTIVO ACCELERARE LE AUTORIZZAZIONI

Testo unico rinnovabili, attività LIBERA sotto i 10 Mw per il fotovoltaico e 20 Kw per l’eolico

Procedura autorizzativa semplificata per le aree idonee, autorizzazione unica per impianti fino a 300 Mw

3 luglio

03 Lug 2024 di Mauro Giansante

Condividi:
Testo unico rinnovabili, attività LIBERA sotto i 10 Mw per il fotovoltaico e 20 Kw per l’eolico

Al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, ore 17, dovrebbe finalmente sbarcare anche il Testo unico sulle rinnovabili contenente le misure idonee per l’accelerazione delle procedure autorizzative agli impianti rinnovabili. Una grana storica per l’Italia sulla quale l’Unione europea è tante volte intervenuta sollecitando alla velocizzazione degli iter. Nel Pniec pubblicato l’altro ieri dal Mase e inviato a Bruxelles si fa riferimento al modello rigassificatori con una procedura abbreviata di sei mesi. Il Tu, di cui avevamo discusso lo schema venti giorni fa, prevede tre regimi amministrativi semplificatori: attività libera, procedura abilitativa semplificata e l’autorizzazione unica. La prima si svolge senza “acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche”, la seconda “mediante la piattaforma Suer e secondo un modello unico” con le dichiarazioni sostitutive, di disponibilità, di compatibilità urbanistica e gli elaborati tecnici per la connessione. Infine, l’istanza per l’autorizzazione unica viene presentata tramite la piattaforma Ser alla Regione/Provincia delegata e al Mase. Conclusa la consultazione pubblica, “il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA”.

Interventi ammessi in attività libera

“Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a: a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 Mw”, recita il primo allegato ai regimi amministrativi, coinvolgendo sotto questo limite anche gli installati nelle aree industriali, artigianali e commerciali, discariche o cave. Inclusi anche i pannelli con potenza a 1 Mw “se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti”; “impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale”. Per l’eolico, il tetto è di 20 Kw e si escludono le zone territoriali omogenee e le “aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”, se non con altezza massima di 5 metri.

Per gli impianti esistenti, invece, sono autorizzati interventi “nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto”. Per l’eolico, ok a modifiche “che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell’impianto esistente”.

Cosa includono le procedure abilitative semplificate

Inclusi nel regime di Pas, procedura abilitativa semplificata, sono invece gli impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW non inseriti nel regime precedente “e da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20”. Quello coinvolto nel Dl Agricoltura. Per i pannelli su aree industriali o discariche il range di potenza ammesso è tra 10 e 12 Mw mentre per l’eolico è tra 20 e 60 Kw con le stesse restrizioni del regime precedente.

Interventi con autorizzazione unica

Infine, gli interventi ammessi per il regime di autorizzazione unica e di competenza regionale sono: “impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW”; “eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”; “idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW”. Inclusi anche quelli di biometano e biomasse e geotermoelettrico. Sono di competenza statale, tra gli altri: “impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW; b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW; c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo; d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW; e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW”.

In apertura, però, il testo specifica che “le regioni possono, in ogni caso, stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto”.

Argomenti

Argomenti

Accedi