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La giornata
Con questo intervento Salvatore Di Bacco avvia su Diario Diac la sua rubrica settimanale “Il labirinto oscuro dell’edilizia” dedicata ai temi dell’attuazione del decreto salva-casa e della riforma del TU dell’edilizia. Di Bacco è coordinatore del comitato scientifico UNITEL, l’associazione nazionale dei tecnici degli enti locali. Uno dei massimi esperti della materia, invitato spesso in audizioni parlamentari, svolge un’intensa attività di partecipazione a seminari e corsi di formazione. L’obiettivo della rubrica è affrontare i temi di attualità nel mondo dell’edilizia e dell’urbanistica, con un approccio operativo, sistematico e pragmatico, con particolare riferimento alle procedure da seguire, ai procedimenti e ai percorsi da applicare, alle criticità che inevitabilmente emergeranno dall’attuazione delle normative. (g.sa.)
“Urgenza e indifferibilità” sono i termini e rappresentano il grido di aiuto di tutti gli attori coinvolti nel processo partecipato dell’edilizia e dell’urbanistica al fine di sollecitare una nuova riforma organica e strutturale del Testo unico dell’edilizia. Sono passati 23 anni dall’approvazione del Dpr 380 del 6 giugno 2001, e 21 da quando è entrato ufficialmente in vigore il 30 giugno 2003, con due anni di ritardo rispetto alla sua emanazione. I primi anni di applicazione sono trascorsi in relativa calma, senza successive modificazioni legislative; in questa prima fase si sono sedimentate le novità introdotte da un codice che riuniva, per la prima volta in Italia, un corpus variegato di norme attinenti il mondo dell’edilizia e delle costruzioni. Le norme di settore, precedenti all’emanazione del Testo unico, viaggiavano su binari distinti e separati, anche se a volte si integravano tra loro. Finalmente, nel 2001, dopo una lunga attesa, con il Dpr 380, si raggiungeva l’auspicato coordinamento del settore delle costruzioni.
Ma la relativa, e apparente, calma ha iniziato a essere sostituita e integrata, a partire dal 2010, da una schizofrenica e oserei dire “isterica” proliferazione di norme che, sostituivano, integravano, abrogavano i dettati legislativi del codice edilizio. La disciplina delle attività edilizie è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi da parte del legislatore; si è trattato in prevalenza di modifiche puntuali, finalizzate alla liberalizzazione di alcune tipologie di intervento e all’introduzione di semplificazioni e snellimenti procedimentali, che nel loro complesso hanno prodotto effetti tutt’altro che semplificatori, incidendo su molti princìpi cardine della disciplina e a volte aggravando i procedimenti.
EDILIZIA
Di fronte all’incidenza negativa della scarsa manodopera sulle tempistiche di cantiere la tecnologia sembra essere per i costruttori edili una soluzione ottimale al problema, ma è ancora poco diffusa. Arancio (PlanRadar): “Le aziende italiano stanno esplorando attivamente nuove opportunità di crescita”. Il sondaggio globale di PlanRadar sull’edilizia residenziale 2024
Sviluppo immobiliare a MILANO
Il rapporto presentato con Aspesi e Assimpredil. L’imposizione di vincoli ERS al di sotto dei 10.000 mq, renderebbe non realizzabili progetti di sviluppo immobiliare a Milano. Il risultato è il calo della costruzioni di abitazioni non solo per il mercato libero, ma anche per quello dell’edilizia residenziale sociale. Il sindaco Sala sospende il giudizio: la proposta va approfondita
SICUREZZA DEL LAVORO/1
Al via da oggi la nuova patente a punti. Una rivoluzione che investe non solo tutte le imprese dell’edilizia ma anche quelle, come precisa la circolare esplicativa diffusa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che non sono necessariamente qualificabili come imprese edili e i lavoratori autonomi che “fisicamente” operano nei cantieri.
SICUREZZA DEL LAVORO/2
In Italia il concetto di sicurezza sul lavoro è presente già nella Costituzione all’articolo 35. “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. Questo concetto purtroppo è sempre stato duro da digerire da parte di alcune imprese edili meno virtuose, le quali lo hanno recepito più come una costosa scocciatura e un inutile orpello. Però nel corso degli anni, e a fronte di tragedie sul lavoro, nel nostro Paese si è iniziata a fare strada ogni anno di più la “cultura della sicurezza”. Il 19 marzo 1956 vede la luce il Dpr 303, Norme generali per l’igiene del lavoro. Negli anni successivi sono emanate altre leggi e decreti fino ad arrivare alla svolta del Dlgs 626/94 e del Dlgs 494/96. La prima volta in cui si affronta la sicurezza in modo organico, con l’introduzione di nuove figure professionali che affiancano il datore di lavoro nella sua programmazione della sicurezza. Nel 2008 arriva finalmente il Nuovo Testo Unico che abroga e rielabora tutte le precedenti norme, conosciuto come Dlgs 81/2008.
L'INDAGINE LEGAMBIENTE
Nella Penisola 1 scuola su 3 ha bisogno di interventi di manutenzione urgenti, un dato che nel Sud e nelle isole sale al 50%. Un’emergenza ormai cronica, che non migliora, nonostante nel 2023 a livello nazionale siano stati stanziati maggiori fondi per la manutenzione. Resta il forte gap tra quanto viene stanziato e quanto poi viene effettivamente speso tra le regioni italiane. E “con l’autonomia differenziata sarà ancora peggio”: il report di Legambiente.
LA NOTIZIA
INVITALIA
di M.Gia.
Il bando
FONDAZIONE FIERA MILANO
di Mercedes Tascedda
Appalti Istruzioni per l’uso / 26
di Gabriella Sparano
Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.
In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.
Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.
Dentro il cerchio/4
La Voce dei Geometri
di Ezio Piantedosi
Dietro la fondatezza di ogni decisione politica c’è spesso un dato tecnico. E nel caso di un evento emergenziale, è rappresentato da un rilievo, da una analisi ed una verifica che il professionista mette a disposizione delle autorità istituzionali e, indirettamente, della collettività. Un operato silenzioso e determinante, che si svolge dietro le quinte, quando i riflettori sono ancora puntati sulle conseguenze delle scosse e sul soccorso alla popolazione.
Questo è il cuore della Struttura Tecnica Nazionale (STN), il sistema di supporto alla Protezione Civile costituito dalle professioni tecniche di geometri, ingegneri, architetti e geologi nel 2020 (di recente si sono aggiunti Agronomi e Forestali, Periti agrari e Periti industriali). Un presidio che si caratterizza per la unicità del modello, l’affidabilità del metodo e l’impatto del ruolo svolto.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 29
di Salvatore Di Bacco
La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il parere.
Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?
Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).
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ROC numero 41634
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