Edilizia privata – Norme

dopo il parere del consiglio di stato

Si avvicina l’ora X per le nuove regole sulla sicurezza del lavoro in edilizia, ma ora serve una corsa contro il tempo per arrivare con il nuovo regolamento in Gazzetta ufficiale almeno un giorno prima del 1° ottobre. Forti perplessità del consiglio di Stato. Il regolamento è in fase di riscrittura dopo il parere dei giudici di Palazzo Spada, ma cresce la preoccupazione fra imprese e lavoratori per le incertezze nella prima applicazione delle nuove regole.

il parere del consiglio di stato

Palazzo Spada chiede semplificazione e più chiarezza per il testo del regolamento, in particolare sui punti aggiuntivi che devono premiare le imprese virtuose. Ma c’è una più generale osservazione di “ridondanza” rispetto alla norma primaria, per esempio sulla autodichiarazione per il possesso dei requisiti. “I regolamenti non devono ripetere norme legislative”, bacchettano i magistrati. Il ministero: lavoriamo per recepire i rilievi. Le norme devono essere operative il 1° ottobre.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il ministero del Lavoro ha presentato il testo definitivo del decreto, ora la firma della ministra Calderone. Viene confermata la possibilità di raggiungere 100 crediti e un peso particolare lo riveste la storicità dell’azienda. Ma rispetto alla prima bozza, la novità introdotta è l’obbligatorietà della sospensione della patente in caso di infortunio mortale per colpa grave dell’impresa. Tutti i contenuti del decreto. Trestini (Ance): non è la qualificazione che chiediamo, ma un passo avanti importante per la prevenzione degli incidenti e il riconoscimento delle imprese virtuose. I sindacati restano divisi: favorevole la Filca Cisl, contrari Fillea Cgil e Feneal Uil. Genovesi: “misura parziale poiché non interviene sulla qualificazione all’ingresso delle imprese prima di operare nel mercato e nei cantieri”.

La giornata

  • Calderone: il decreto sulla patente a crediti è quasi pronto, prosegue il confronto con le parti sociali
  • Terna: primo semestre da record, per la prima volta la produzione da rinnovabili supera quella da fonti fossili
  • Alleanza tra Fincantieri e Hera sull’economia circolare, nasce una newco per gestire 100 mila tonnellate di scarti industriali
  • Soccodato è il nuovo commissario straordinario per i Campi Flegrei

LA SETTIMANA

  • Disco verde per la nuova linea della metropolitana di Napoli
  • Sicurezza sul lavoro, Calderone firma decreto su patente a crediti
  • Cassa Depositi e Prestiti, oggi è attesa la fumata bianca per il rinnovo del cda
  • La congiuntura: si riunisce l’Eurogruppo, faro su Fed e Bce

L'ANALISI DEL DECRETO SALVA CASA

Condivisa la finalità di eliminare le difformità formali che bloccano compravendite e lavori. Finire il lavoro con la riforma del 380

28 giugno

Appalti Istruzioni per l’uso / 26

di Gabriella Sparano

Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.

In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.

Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.

Dentro il cerchio/4

La Voce dei Geometri

di Ezio Piantedosi

Vicepresidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Campi Flegrei, il lavoro della Struttura tecnica nazionale fra censimento del danno e rilievo dell’agibilità consente decisioni più solide al governo del territorio

Dietro la fondatezza di ogni decisione politica c’è spesso un dato tecnico. E nel caso di un evento emergenziale, è rappresentato da un rilievo, da una analisi ed una verifica che il professionista mette a disposizione delle autorità istituzionali e, indirettamente, della collettività. Un operato silenzioso e determinante, che si svolge dietro le quinte, quando i riflettori sono ancora puntati sulle conseguenze delle scosse e sul soccorso alla popolazione.

Questo è il cuore della Struttura Tecnica Nazionale (STN), il sistema di supporto alla Protezione Civile costituito dalle professioni tecniche di geometri, ingegneri, architetti e geologi nel 2020 (di recente si sono aggiunti Agronomi e Forestali, Periti agrari e Periti industriali). Un presidio che si caratterizza per la unicità del modello, l’affidabilità del metodo e l’impatto del ruolo svolto.

IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 29

di Salvatore Di Bacco

La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il  parere.

Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?

Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).

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