il parere del consiglio di stato
Patente a crediti: troppa confusione sui punti a premio per i virtuosi, regole da RISCRIVERE
Palazzo Spada chiede semplificazione e più chiarezza per il testo del regolamento, in particolare sui punti aggiuntivi che devono premiare le imprese virtuose. Ma c’è una più generale osservazione di “ridondanza” rispetto alla norma primaria, per esempio sulla autodichiarazione per il possesso dei requisiti. “I regolamenti non devono ripetere norme legislative”, bacchettano i magistrati. Il ministero: lavoriamo per recepire i rilievi. Le norme devono essere operative il 1° ottobre.

Marina Calderone, ministra del Lavoro
IN SINTESI
Troppa confusione, poca chiarezza: le regole che premiano le imprese virtuose vanno riordinate e riscritte. E’ un richiamo alla semplificazione quello che arriva dal Consiglio di Stato, che ha espresso il proprio parere sui 10 articoli dello schema di decreto predisposto dal ministero del Lavoro che attua le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , introdotte dal decreto del 29 aprile 2024 (“Ulteriore disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”). Mancano poco più di tre settimane al primo ottobre quando scatterà l’obbligo di possesso della nuova patente a crediti nell’edilizia da parte delle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili e gli uffici del ministero guidato dal ministro Marina Calderone sono ora impegnati a recepire i rilievi mossi dai giudici di Palazzo Spada.
Quello dei crediti è stato uno dei temi che più ha scaldato il confronto tra imprese e sindacati nella fase di preparazione del provvedimento e di discussione al ministero del Lavoro. Il nuovo regolamento è stato presentato a fine luglio e, nell’ambito dell’iter autorizzativo, il 29 agosto è arrivato il parere del Consiglio di Stato. La lente dei giudici si è, dunque, posata sui “crediti ulteriori” da attribuire alle imprese virtuose rispetto alla base di partenza che è di 30 punti. Lo schema di decreto, si legge nel testo del parere, reca disposizioni in materia di crediti agli articoli 4, 5 e 6, peraltro denominando espressamente “crediti ulteriori” solo quelli indicati all’articolo 5 e operando una serie di rinvii tra questi articoli. “La Sezione osserva come sarebbe possibile disciplinare in un unico articolo tutti i crediti in questione, rendendo in tal modo più agevole la ricostruzione della relativa disciplina. L’articolo 4 potrebbe pertanto avere ad oggetto solo il punteggio complessivo, non superiore a 100 crediti, specificando che 30 crediti vengono attribuiti al momento del rilascio della patente”.
All’articolo 5 (Criteri di attribuzione dei crediti ulteriori), potrebbero essere indicate tutte le diverse tipologie di crediti in questione, a partire dai “crediti per storicità dell’azienda”, attualmente disciplinati all’articolo 4 ma che sono da ritenersi anche questi crediti ulteriori. Dovrebbe quindi seguire l’indicazione dei crediti attualmente disciplinati dall’articolo 4 e i crediti indicati all’articolo 5. Insomma, sarebbe opportuno un riordino con l’accorpamento in un unico articolo.
Come funzionano i crediti nella nuova patente
Vale la pena ricordare cosa prevede il decreto attuativo in materia di crediti. La dotazione iniziale è di 30 crediti. Ulteriori 30 crediti sono legati alla storicità dell’azienda: di questi fino a 10 crediti al momento del rilascio, fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente. Ulteriori 40 crediti sono attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione. Di questi, fino a 30 crediti possono essere attribuiti per azioni in materia di salute e sicurezza e fino a 10 crediti per altre azioni. Più nel dettaglio dell’attribuzione di un massimo 30 crediti complessivi per storicità aziendale, il ministero chiarisce che 10 crediti sono attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. secondo questa scansione: 0 fino a 5 anni; 3 da 5 a 10 anni; 5 da 11 a 15 anni; 8 da 16 a 20 anni; 10 oltre 20 anni. Per quanto riguarda gli altri 20 crediti, questi sono attribuibili dopo il rilascio della patente con questo calcolo: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazioni di violazioni. Pertanto, se la data di rilascio è il primo ottobre del 2024, la maturazione dei 20 crediti aggiuntivi avverrà il primo ottobre del 2064. Il decreto fissa le modalità dell’attribuzione di crediti ulteriori per un massimo di 40 complessivi. Fino a 30 crediti, sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la certificazione di un Slg conforme alla UNI EN ISO 45001; investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri; utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative. Fino a 10 crediti sono attribuibili per attività, investimenti e formazione aggiuntivi, tra cui, ad esempio, possesso di certificazione SOS di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera; possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’ affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità sociale.
Gli altri rilievi del Consiglio di Stato: eliminare la ridondanza tra il regolamento e la norma primaria
Per il Consiglio di Stato, una delle ‘pecche’ del decreto è data poi dalla “ridondanza” che ricorre in più casi nel regolamento rispetto alla norma primaria, il Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro, la legge 81 del 2008. E’ il caso dell’articolo 1 che disciplina le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. “I requisiti necessari al relativo rilascio sono autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti tenuti al possesso della patente e indicati dal novellato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. I predetti requisiti, individuati dal richiamato articolo 27, comma 1, vengono riprodotti nell’articolo in esame”, rileva il Consiglio di Stato, E, prosegue, “secondo un consolidato orientamento di questa Sezione, la fonte regolamentare non deve riprodurre, in tutto o in parte, disposizioni di rango legislativo ovvero riproporne nella sostanza i contenuti modificandone la formulazione. Una siffatta ridondanza della fonte regolamentare contrasterebbe infatti con le esigenze di semplificazione e di chiarezza del dettato normativo”.
Sempre all’articolo uno (comma 8) il Consiglio di Stato rileva come venga “riprodotto il primo periodo del comma 4 dell’articolo 27 cit. in materia di “revoca” della patente”. Piuttosto che riprodurre pedissequamente il dettato legislativo, la disposizione andrebbe invece riformulata in questi termini: “Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in sede di controllo successivo al rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”. Ma dal comma – e siamo di fronte a una correzione sostanziale – i magistrati chiedono di “espungere” un passaggio volto a “modificare la portata di un requisito stabilito dalla norma primaria” (le parole da “e con riferimento al requisito di cui” sino alla fine del comma). Si tratta della revoca della patente che il regolamento lega anche alla “grave omissione della formazione”, prescritta dal Testo unico.
Obbligatorietà e discrezionalità della sospensione cautelare della patente da parte dell’Inl
All’articolo 3, comma 2, il regolamento prevede che, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria. Il Consiglio di Stato osserva come il comma 8 dell’articolo 27 del Testo unico disponga che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”. Tuttavia, va rilevato come la norma regolamentare preveda la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”. Ma dal momento che il legislatore ha espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare di cui al comma 8 e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione, può ritenersi compatibile con l’esercizio della potestà regolamentare attribuita all’amministrazione, cioè all’Ispettorato nazionale del Lavoro. A condizione, però, rileva il Consiglio di Stato, che “non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori). “Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro”, afferma il Consiglio di Stato.
Il regolamento va pubblicato in Gu almeno il giorno prima del 1 ottobre
Last but not least, il tema relativo all’entrata in vigore del nuovo regolamento alimenta le perplessità della Corte. L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore “a far data dal 1° ottobre”. “Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, la Sezione nutre perplessità su una siffatta formulazione della norma”. L’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile, è infatti subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta. Secondo il Consiglio di Stato, “la previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo. Non appare pertanto possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore. Secondo un consolidato orientamento di questa Sezione, il termine di 15 giorni stabilito dall’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, può essere derogato esclusivamente ad opera di una norma primaria. La circostanza che il legislatore abbia indicato il 1°ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarti della patente di cui allo schema di decreto in esame, sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis. La Sezione ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”. Insomma, il monito è chiaro: per essere efficace il regolamento deve essere pubblicato il giorno prima della data designata per la sua entrata in vigore.