IN UE AUMENTO DETENUTI A +3,2%
Il terzo incontro annuale
Nel triennio 2022-24, Cassa Depositi e Prestiti ha mobilitato risorse per 1,5 miliardi a favore delle regioni e dei territori e prevede di superare questa soglia nel 2025-2027. E’ l’impegno che Cdp assicura e rafforza, rinnovando l’alleanza con le Regioni, in una fase economica di grande incertezza e con il rischio che la guerra dei dazi possa colpire i territori in maniera asimmetrica. In questo processo, centrale è il ruolo di advisory, uno dei pilastri strategici del nuovo piano.
La giornata
Le principali novità introdotte alla nozione di ristrutturazione edilizia dal Dl 76/2020 e prima ancora dal Dl 69/2013 hanno fatto sorgere una serie di dubbi interpretativi ed incertezze applicative, dovuti essenzialmente ad alcune criticità del testo normativo.
Tra le varie problematiche oggetto di aperta discussione, particolare attenzione meritano le questioni inerenti alla esatta delimitazione del perimetro della ristrutturazione c.d. “ricostruttiva”. Ci si è chiesto, invero, quali siano le innovazioni, in termini di volumetria ed area di sedime, che possono essere apportate al patrimonio edilizio esistente affinché si possa ragionevolmente rimanere ancorati ad un concetto di ristrutturazione
Energy Performance Contract
Il contratto EPC, predisposto dagli uffici della Ragioneria di Stato e condiviso con Anac ed Enea, è uno strumento cui possono ricorrere gli enti proprietari di immobili pubblici che intendono effettuare interventi di riqualificazione energetica con finanziamenti privati.
Come in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, le regole a cui fare riferimento sono quelle di derivazione eurounitaria e, nel caso dei contratti di EPC, alle Linee Guida EPEC “A Guide to the statistical Treatment of Energy Performance Contracts”, del Maggio 2018. Inoltre, nell’ambito della legislazione italiana, il riferimento è il Codice dei Contratti che all’art. 200 disciplina questo particolare contratto di partenariato pubblico privato.
Le Linee Guida EPEC approfondiscono il tema della proprietà economica dell’asset: “The purpose of the Rules is to establish which party to the EPC is the economic owner of the measures comprising capital expenditure (e.g. construction works, equipment) that are implemented under the EPC (the EPC assets). The economic owner is the party that bears most of the risks and has the right to most of the rewards associated with those assets”. Il proprietario economico è, quindi, la parte che sopporta la maggior parte dei rischi e ha diritto alla maggior parte dei benefici associati a tali Asset. Proprietà economica che non va confusa con la proprietà giuridica, che rimane saldamente in capo all’ente pubblico.
Il richiamato art. 200 del Codice dei contratti stabilisce che: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’Operatore Economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”; pertanto la remunerazione dell’Operatore Economico è direttamente proporzionale al risparmio conseguito. Nel caso degli EPC quindi il Servizio di prestazione energetica è costituito anche da una componente di lavori, che non viene reso ad utenti esterni: la garanzia del risparmio, infatti, è nei confronti del medesimo ente concedente e, all’operatore privato, deve essere allocato non solo il rischio di costruzione e di disponibilità, ma anche il rischio di performance (risparmio energetico) a cui sono agganciati i ricavi.
Il disegno di legge Salva Milano/Italia, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati ed in attesa dell’esame in senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Il DDL ha origine dall’esigenza di definire una serie di problematiche che sono emerse con forza dirompente da una serie di indagini ed inchieste della magistratura penale su interventi edilizi di presunta natura abusiva. Tali inchieste hanno portato al sequestro di alcuni cantieri dove erano in corso la realizzazione di torri e grattacieli con interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e/o fatiscenti e in stato di degrado.
Non chiamatela più edilizia. Chiamatela industria della trasformazione urbana e, se ne sarà capace, della rigenerazione umana. Una industria – quindi una capacità di fare e di dare risposte concrete, puntuali ed efficienti alle domande – che rifondi l’economia della trasformazione urbana mettendo al centro, come obiettivi fondamentali, l’ambiente e la persona. Il rispetto dell’ambiente e la vita delle persone.
Si dirà che non sono una novità, l’edilizia verde e l’edilizia sociale, la città verde e la città sociale, ne sentiamo parlare da tempo, al punto di rischiare di approdare a slogan logori e consunti. Ma per fare questo passaggio decisivo verso la rigenerazione umana, per mettersi alla testa di un cambiamento, questa industria, questa economia, questa cultura hanno bisogno di guardare alla città con occhi nuovi. Devono poter entrare dove non sono mai entrate, devono guardare ciò che non hanno visto finora, devono soffermarsi a pensare di cose che sono state intraviste solo di sfuggita. Come già successo con la rivoluzione digitale, che è entrata dentro le case e non ha più consentito di vedere le case solo da fuori. Come già successo all’architettura che non è più solo una bella facciata, ma ha imparato a catturare la vita delle persone dietro quella facciata.
LE AUDIZIONI SUL CORRETTIVO APPALTI ALLA CAMERA
La richiesta di fissare subito una soglia più bassa per la digitalizzazione dei progetti dal 2026 arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dalla Rete delle professioni tecniche. Sui concorsi alla tradizionale posizione del Cnappc si associa il sostegno del Cni. L’associazione dei Rup guidata da Daniele Ricciardi avanza anche una proposta che susciterà polemiche considerando le polemiche di questi giorni: fornire un elenco dei contratti equivalenti con valore orientativo. Unanimità nella richiesta che gli incentivi siano ammessi anche per i dirigenti. Sull’equo compenso gli Ingegneri chiedono un’ulteriore limatura dei ribassi.
La giornata
Le AUDIZIONI SUL CORRETTIVO
Il rapporto
Lo studio effettuato su un campione di 90mila aziende suddivise in otto classi di dimensione di fatturato su un universo di 400mila. Le imprese risultano più patrimonializzate e con utili in crescita, con una forte crescita del fatturato rispetto al 2013: è il quadro che emerge dal Rapporto presentato dal vicepresidente dell’associazione dei costruttori edili, Piero Petrucco. Le aziende associate all’Ance hanno intrapreso questo percorso di consolidamento e crescita con un passo più sostenuto rispetto alle altre imprese del settore. C’è una correlazione diretta anche fra storicità delle aziende e la loro solidità strutturale. Il 54% delle imprese , inoltre, è investment grade. Numeri che il mondo bancario dovrebbe prendere nella giusta considerazione.
Milano, una delle città più dinamiche e in continua evoluzione d’Italia, ha visto negli ultimi anni un aumento significativo delle attività edilizie. Tuttavia, questo sviluppo non è stato esente da controversie, in particolare riguardo a presunti abusi edilizi. Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce numerosi casi di irregolarità che hanno avuto un impatto significativo sul settore immobiliare e sulla fiducia dei cittadini. In risposta a queste problematiche, è iniziato un percorso legislativo introdotto prima con il salva-casa, poi trasfuso nel decreto infrastrutture e in ultimo nella proposta di legge AC1987 della commissione ambiente e territorio della Camera, subito etichettato dalla stampa come “salva-Milano”, un provvedimento legislativo che è sfociato negli emendamenti approvati alla Camera il 21 novembre come interpretazione autentica di alcuni articolati delle normative oggetto di “attenzione”. Tale proposta di legge era mirata a risolvere le ambiguità normative e a sbloccare i cantieri bloccati.
IL VIA LIBERA DELLA CAMERA
Passa l’interpretazione che regolarizza gli interventi fatti in passato ma rende anche più facile per il futuro la “città verticale” attenuando i vincoli di altezza degli edifici nelle zone urbanizzate. Pd, Iv, Azione e +EU votano con il centro-destra, ma molti sono i dissidenti. Il relatore Foti: per non consumare suolo, servono città più alte. Milani (Fdi): sblocchiamo investimenti per miliardi. Fra i Dem esce dall’aula senza votare l’ex assessore all’Urbanistica di Roma, Roberto Morassut, un calibro da 90 su questi temi. Da Fontana giudizio positivo, come da Ance e Confindustria Assoimmobiliare. I dubbi di Mantini: il tema della costituzionalità si riproporrà, sbagliato equiparare ristrutturazione edilizia leggera e pesante. Il testo della legge.
La giornata
OGGI IN AULA ALLA CAMERA
il giorno della verità fra COMMISSIONE e AULA ALLA CAMERA
Due giorni decisivi per il salva-Milano: stanotte esame in commissione Ambiente e domani il voto dell’Aula della Camera. Diverse incognite sul cammino della legge per la scelta della maggioranza di varare un’interpretazione autentica di norme della legge 1150/1942 e del Dm 1444/1968: i rilievi della Rgs per il mancato incasso di oneri di urbanizzazione; e il rischio di incostituzionalità evidenziato da autorevoli osservatori, come Pierluigi Mantini, che spiega nell’intervento che pubblichiamo quali sono i rischi e quali i possibili correttivi.
SUGGERIMENTI FINALI PER LA NORMA SALVA-MILANO E DINTORNI
L’art. 36 bis TUE, introdotto dal salva-casa, opera per la prima volta una netta separazione di un binomio precedentemente inscindibile, che è sempre stato un unicum in quasi tutte le normative di settore: cioè la disciplina urbanistica/edilizia.
Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024)
In questi anni edilizia e urbanistica hanno avuto una lunga, pacifica e serena convivenza.
Una disciplina complessa come quella dell’urbanistica, che ha contenuti ampi, inerendo alla trasformazione del territorio nel suo complesso, è riuscita a convivere con la disciplina edilizia.
Nessuno fino al momento del decreto ha mai sentito la necessità di operare una chiara distinzione tra le norme che riguardavano i due profili.
La disciplina edilizia e urbanistica rappresentano un aspetto cruciale nella gestione del territorio e nello sviluppo urbano. Nel contesto del salva-casa tali discipline assumono un ruolo ancora più significativo, poiché mirano a garantire la sicurezza, la qualità e la sostenibilità delle costruzioni, nonché a preservare il patrimonio edilizio esistente.
Il presente articolo esplorerà in dettaglio la definizione di disciplina edilizia e urbanistica, gli obiettivi, gli strumenti utilizzati e l’importanza di una corretta definizione del loro perimetro, ora che è avvenuta la “separazione”.
La giornata
INFRASTRUTTURE
Lo studio dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale: gli enti locali possiedono ben sette impianti su dieci e nel 2023 hanno destinato oltre 350 milioni per la loro realizzazione, una cifra più alta di quella destinata ai trasporti e ai progetti di edilizia residenziale sociale. Resta, però, ancora troppo alto il fabbisogno di interventi per la transizione verde del parco impianti (troppo obsoleto rispetto al resto d’Europa) mentre è ancora marginale il peso dei progetti di grande dimensione, che assorbono solo l’1% circa dei finanziamenti erogati al settore sportivo.
LA NOTIZIA
INVITALIA
di M.Gia.
Il bando
FONDAZIONE FIERA MILANO
di Mercedes Tascedda
Appalti Istruzioni per l’uso / 26
di Gabriella Sparano
Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.
In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.
Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.
Dentro il cerchio/4
La Voce dei Geometri
di Ezio Piantedosi
Dietro la fondatezza di ogni decisione politica c’è spesso un dato tecnico. E nel caso di un evento emergenziale, è rappresentato da un rilievo, da una analisi ed una verifica che il professionista mette a disposizione delle autorità istituzionali e, indirettamente, della collettività. Un operato silenzioso e determinante, che si svolge dietro le quinte, quando i riflettori sono ancora puntati sulle conseguenze delle scosse e sul soccorso alla popolazione.
Questo è il cuore della Struttura Tecnica Nazionale (STN), il sistema di supporto alla Protezione Civile costituito dalle professioni tecniche di geometri, ingegneri, architetti e geologi nel 2020 (di recente si sono aggiunti Agronomi e Forestali, Periti agrari e Periti industriali). Un presidio che si caratterizza per la unicità del modello, l’affidabilità del metodo e l’impatto del ruolo svolto.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 29
di Salvatore Di Bacco
La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il parere.
Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?
Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).
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In redazione: Maria Cristina Carlini, Mauro Giansante
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Iscrizione n°65/2024
ROC numero 41634
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