Appalti – Norme
La confisca del corrispettivo di un appalto viziato da turbativa non è automatica
Il principio dell’autovincolo: la guida
L’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in materia di contratti pubblici. Spetta, infatti, alla stazione appaltante definire gli strumenti e le misure ritenuti più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci per raggiungere l’interesse pubblico concreto che l’appalto mira a soddisfare. Una discrezionalità che il Codice 36, in quanto basato sul sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, ha ancor più valorizzato: basti citare la disciplina dell’anomalia dell’offerta per la quale non è più la norma a prescriverne gli indizi, ma viene rimessa alla stazione appaltante l’individuazione degli elementi rivelatori. Tutto ciò, però, a condizione che le scelte operate non siano irragionevoli, irrazionali, sproporzionate o arbitrarie, limitando ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti o creando posizioni di privilegio. In tal caso, infatti, la scelta è soggetta al sindacato del giudice amministrativo. Una volta, però, che queste scelte vengono effettuate e si concretizzano nelle regole stabilite e rese pubbliche nella lex specialis, entra in gioco il principio dell’autovincolo, spesso sottostimato o sconosciuto dalle stazioni appaltanti nella portata e nelle conseguenze. Tale principio, invece, garantisce trasparenza e parità di trattamento, in quanto assicura che le regole iniziali siano rispettate da tutti, inclusa l’amministrazione stessa. Comprendere appieno la sua portata e operare correttamente è, quindi, essenziale per evitare vizi, contenziosi e per assicurare il buon esito delle procedure e della successiva esecuzione contrattuale.
Vediamo insieme, dunque, in cosa consiste e cosa comporta il principio dell’autovincolo.
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La Corte costituzionale fa salvo l’art. 80 del Codice 50
La differenza tra appalto di servizi e incarico professionale
L’infungibilità come deroga alla concorrenza: guida completa
Nel sistema degli appalti pubblici, il principio di massima concorrenzialità è un cardine, in quanto mira a garantirne l’efficienza, l’economicità e la trasparenza, princípi fondamentali dell’attività amministrativa in generale (articolo 1 della legge 241/1990). Tuttavia, esistono situazioni eccezionali in cui tale principio può essere derogato. Tra queste, l’infungibilità. Quando un bene o un servizio è “infungibile”, ovvero non vi sono alternative ad esso, infatti, si apre la possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, determinando una competizione tra un numero ristretto di operatori economici o, in alcuni casi, addirittura all’affidamento diretto, anche al fornitore uscente in deroga al principio di rotazione. Ma, proprio perché può limitare la concorrenza e generare potenzialmente condizioni di acquisto meno favorevoli per l’amministrazione, tale deroga non è priva di rischi. Per tale ragione, l’accertamento dell’infungibilità deve essere rigoroso e debitamente motivato.
Vediamo insieme, dunque, cosa devono fare le stazioni appaltanti per operare correttamente.
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Le deroghe al principio di rotazione
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La centralità del dato nella gestione dell’impresa di costruzioni
L’importante documento di Assonime, rivolto prevalentemente alle imprese della manifattura e del servizio, pone con forza, anche per il settore dell’ambiente costruito e, segnatamente, per le imprese di costruzioni e per il loro indotto manifatturiero, la questione della centralità del dato nella gestione dei processi aziendali, attorno a cui operare, almeno in parte, una riconfigurazione.
Altrettanto rilevanti e pertinenti sono le annotazioni che riguardano l’uso dei dati, anche personali, relativi all’Internet of Things, sempre più diffusa nel comparto, pure sotto il profilo del Digital Twin.
Il punto cruciale, tuttavia, risiede nell’accettazione del dato come bene economico, transabile e riutilizzabile.
L’accordo di cooperazione tra le amministrazioni: la natura collaborativa e l’importanza di questo strumento
L’accordo di cooperazione tra amministrazioni, previsto in via generale dall’articolo 15 L. 241/1990 e declinato più specificamente dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs. 36/2023, è un’intesa tra due o più enti, finalizzata alla realizzazione di un interesse pubblico comune attraverso la messa in comune di risorse e l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività. È, dunque, uno strumento molto utile per realizzare insieme un progetto comune: l’unione fa la forza. La sua natura, pertanto, è squisitamente collaborativa e non sinallagmatica, distinguendosi così dai contratti pubblici (appalti o concessioni), che prevedono uno scambio di prestazioni a titolo oneroso. La corretta qualificazione di tali intese è fondamentale per determinare se esse rientrino o meno nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e per evitare l’elusione delle procedure di evidenza pubblica, che tutelano la trasparenza e l’equo accesso al mercato per gli operatori economici. Una errata interpretazione può esporre le amministrazioni a contenziosi e obblighi risarcitori.
Vediamo, dunque, insieme come inquadrare e utilizzare correttamente questo strumento.
Digitalizzazione, la modifica dell’offerta richiede sempre un nuovo invio e la firma
L’esclusione dalla gara di un concorrente per mancata presentazione di un documento essenziale rientra nelle attribuzioni della Commissione
Verifica dei Requisiti, guida completa alle schede AVR e TVR
Ne avevamo anticipato le funzionalità su Diario dei Nuovi Appalti ad aprile scorso (https://diarionuoviappalti.it/orchestratore-schede/) e ora l’ANAC conferma che finalmente sono operative le nuove schede AVR (Avvio Verifica Requisiti) e TVR (Termine Verifica Requisiti). Grazie ad esse le stazioni appaltanti possono effettuare controlli sui requisiti di soggetti individuati prima dell’inizio formale di una procedura di affidamento e, quindi, senza dover necessariamente acquisire il CIG.
Salvo se siano state già integrate in qualche piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (pad), l’utilizzo delle nuove schede richiede l’accesso alla PCP – Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC e la successiva interazione con il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
PCP e FVOE, pertanto, sono stati implementati con nuove funzionalità.
Vediamo insieme i passi da compiere.