APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.
Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Correttivo di cui al Dlgs. 209/2024 ha introdotto significative modifiche alle modalità di qualificazione e partecipazione alle gare dei consorzi stabili, un tema da sempre fonte di incertezza, specialmente per le stazioni appaltanti. Per fare chiarezza, l’ANAC ha emesso un Comunicato il 28 maggio 2025, pubblicato lo scorso 16 giugno, fornendo utili indicazioni operative.
Vediamo, dunque – norme e Comunicato alla mano – cosa sono i consorzi stabili, come devono qualificarsi e come possono partecipare alle gare di appalto nell’attuale contesto normativo.
I CHIARIMENTI DELL'AUTORITà
L’ANAC ha risposto con una serie di chiarimenti dettagliati alle sollecitazioni del nostro articolo sulla nuova modalità di accesso al FVOE: autorizzazione sì o autorizzazione no?
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
L'intervento
di Lanfranco Senn
Distratti – o attratti – come siamo, dai grandi eventi globali come le guerre in atto; i grandi mutamenti e la difficile comprensione delle strategie geopolitiche e geoeconomiche; l’accelerazione dei problemi ambientali e tecnologici, non sempre abbiamo la capacità di accorgerci di quelle che sono le conseguenze – dirette e indirette – che questi eventi globali hanno su molti ambiti locali, provocando reazioni più o meno “resilienti”.
LA NOTIZIA
DAI TERRITORI
di Diac Territori
La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha confermato un prestito da 300 milioni di euro per la Fase A della nuova diga foranea (costo stimato 937 milioni) di Genova, opera strategica della rete Ten-T sul Corridoio Mediterraneo. Obiettivo: ampliare i canali d’accesso e accogliere navi di ultima generazione, con benefici su sicurezza e costi logistici. Il contratto d’appalto integrato (ottobre 2022) è guidato da Webuild con Fincantieri, Fincosit e Sidra (Deme Group); la sostenibilità è stata validata dal Decreto di compatibilità ambientale del 2022. Il sub-commissario all’opera Carlo De Simone parla di “segnale molto importante” e di valore europeo del progetto. Le procedure saranno monitorate per conformità agli appalti Ue.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 46
di Salvatore Di Bacco
Il 6 dicembre 2024, la giunta comunale di Milano, presieduta dal sindaco Giuseppe Sala, ha approvato all’unanimità la deliberazione 1512, recependo la proposta 1621/2024, concernente l’approvazione dei criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione delle aree da cedere per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, come previsto dal Piano dei Servizi, nei casi contemplati dalla normativa vigente.
L'architettura vista da LPP/25
di Luigi Prestinenza Puglisi
In Italia si discute da anni se sia necessaria o meno una legge per l’architettura. In Francia la legge c’è, funziona e ha prodotto eccellenti risultati. Da decenni lo Stato francese ha investito in buona edilizia, non solo finanziando progetti iconici ma costruendo concorsi trasparenti, elaborando criteri di qualità e promuovendo una committenza pubblica che considera l’architettura un bene collettivo e non un costo. Da qui la conseguenza che diversi architetti italiani hanno trovato in Francia ciò che in patria veniva negato: opportunità, riconoscimento, continuità professionale.
L'intervento
IL DIBATTITO SULL'INTERVENTO DI BELLICINI
di Rosario Manzo
L’articolo di Lorenzo Bellicini sulla “questione casa” riporta, ovviamente con molta lucidità e competenza, fatti e numeri che consentirebbero a chi ne avesse voglia di “prendere le misure” e proporre, come appare ormai indispensabile, una “nuova” politica della Casa, con un diverso DNA rispetto a quello del secolo scorso. Non ripercorro i dati forniti da Lorenzo perché sono ben consapevole che chiunque abbia vissuto la nascita, lo sviluppo e la chiusura delle politiche sull’edilizia popolare (uso il termine volontariamente, per riportarlo alla Legge Luzzatti del 1903) ovvero dell’edilizia residenziale pubblica li conosce e, soprattutto, è in grado di confrontare l’impegno (politico, istituzionale, amministrativo, …) di allora a fronte di quello che siamo costretti a sentire oggi. Eppure, in Europa sta accadendo qualcosa che, a mio avviso, è quasi epocale: la casa, nelle politiche dichiarate dalla Presidente e con la nomina di un Commissario dedicato, è passata da essere un tema “laterale” a quello urbano (o una misura di supporto all’annessione della ex DDR) ad una linea di azione e di finanziamenti dedicata all’equità abitativa ed energetica in un’ottica di coesione sociale del territorio europeo.
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