Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.
Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.
Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
Il correttivo al codice degli appalti (decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) introduce, all’art. 82 del codice 36/2023 l’articolo 82-bis, dedicato all’accordo di collaborazione. Questo accordo plurilaterale dalle origini anglosassoni, pur non sostituendo i contratti pubblici correlati né integrandone i contenuti, nel Regno Unito, ad esempio, ha presentato, negli scorsi anni, una certa prossimità al BIM (Building Information Modelling), dal codice meglio rivisitato nell’ambito della Gestione Informativa Digitale, specialmente a opera della School of Construction Law del King’s College. Il tema era stato poi, recentemente, trasferito nel contesto italiano dal lombardo Centro Interateneo CCLM (Centre of Construction Law and Management), nell’ottica dell’Alliancing.
IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CDM
La franchigia del meccanismo revisionale scende dal 5 al 3%, la rivalutazione sale dall’80 al 90%. Saltano le penali pagate come causa di esclusione dalla gara di un’impresa. Si rafforza il contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative ma resta uno spazio per contratti alternativi. L’anticipazione sale per tutti al 20% elevabile al 30% dal bando.
LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO APPALTI
L’articolo 15 del codice 36 si arricchisce, al comma 2, di un ulteriore periodo (non previsto nello schema di correttivo) il quale prevede che “Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.
Presto, pertanto, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico diventerà l’unica modalità attraverso cui richiedere i certificati/documenti necessari per effettuare le verifiche del possesso dei requisiti.
Vediamo, quindi, come funziona il FVOE e come si richiedono i certificati/documenti.
Quali sono i certificati/documenti acquisibili con il FVOE? Attualmente, i certificati/documenti che il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico consente di acquisire, attraverso i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per l’affidamento dei contratti pubblici
L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.
Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?
A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Vediamo, dunque, come funziona il nuovo sistema codicistico di accesso agli atti basato sulla digitalizzazione degli appalti e sulle piattaforme di approvvigionamento digitale.
Cosa bisogna fare per accedere agli atti?
A differenza di quanto avveniva prima ai sensi dell’articolo 53 del Codice 50/2016, dal 1° gennaio 2024, con la piena efficacia degli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, per accedere agli atti di gara non è più necessaria una espressa richiesta in tal senso avente i requisiti prescritti in via generale dalla legge n. 241/1990 (ossia, sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento cui si vuole accedere), ma è automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a documenti (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche ai dati e alle informazioni presupposti all’aggiudicazione ed inseriti nella piattaforma digitale ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
L'ASSEMBLEA DI UTILITALIA
Il vicepresidente Luca Dal Fabbro ha ricordato che la transizione ecologica, energetica e digitale e le ricadute in termini di sicurezza saranno oggetto di negoziazione nei rinnovi dei Ccnl previsti per il 2025. Sulla sicurezza, “il cuore del problema è dato dal fattore organizzativo. Le statistiche mostrano che nel settore dei servizi ambientali, le imprese associate a Utilitalia rasentano un andamento infortunistico migliore rispetto alle imprese non associate, dimostrando che la stabilità degli affidamenti e delle concessioni, rispetto alla frammentazione del ciclo produttivo in appalti, giova ai livelli di salute e sicurezza dei lavoratori”. Per il numero uno della federazione, Filippo Brandolini, “la qualificazione degli appaltatori, l’assetto organizzativo e la prevenzione sono i tre fattori abilitanti su cui insistere”. Forte, infine, la richiesta di stabilizzare le concessioni.
CODICE APPALTI
Nelle premesse al parere vengono svolti pesanti rilievi sull’iter seguito e sulla scelta di non adottare la “stessa procedura” utilizzata per la stesura del codice 36, quando fu affidato allo stesso Consiglio di stato il compito di redigere il testo. Per quanto viene riconosciuto che non ci fosse un obbligo in tale senso, sulla scelta si rilevano criticità di ordine logico-giuridico. Rilievi vengono svolti anche per l’assenza del parere della Conferenza unificata, che deve precedere la pronuncia del Consiglio di Stato, e per il mancato trasferimento dei documenti relativi alle interlocuzioni con la commissione Ue.
Il bando
UNIONE BASSA REGGIANA
di Mercedes Tascedda
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA / 24
di Salvatore Di Bacco
Nel precedente articolo: https://diariodiac.it/proposte-riforma-tue/ avevo illustrato le motivazioni del perché dell’urgenza di un adeguamento del settore edilizio alle esigenze del presente e del futuro, e avevo individuato le ragioni dell’importanza di una completa informatizzazione, attraverso l’introduzione di strumenti digitali per semplificarne le procedure, come l’Anagrafe degli immobili e il Fascicolo digitale: https://diariodiac.it/riforma-del-testo-unico-delledilizia-limportanza-del-fascicolo-del-fabbricato-digitale-nelledilizia-moderna/
Il Ministero, nella sua nota del 31 gennaio, ha individuato venti temi rilevanti che costituiranno la base di partenza per il riordino della riforma del Testo unico, tra cui il punto 15: Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati.
Tale fascicolo è ritornato in auge soprattutto in riferimento alla sicurezza strutturale (dopo gli eventi sismici degli ultimi anni, sic!) e ancora di recente, in relazione alla disciplina delle agevolazioni fiscali, per alcune tipologie di interventi edilizi (superbonus, ecobonus, sisma bonus, etc.,) e non ultimo quale forma di garanzia delle transizioni immobiliari.
L’istituzione dello stesso è un obiettivo strategico, di cui il governo e il parlamento devono farsi carico.
Tale istituzione, vista la sua articolata complessità, presuppone di pianificare con un adeguato cronoprogramma la sua formazione anche attraverso una propria regolamentazione.
L'intervento
L'ARCHITETTURA VISTA DA LPP/3
di Luigi Prestinenza Puglisi
Il libro, recentemente edito da Artem, che affronta i 30 anni di Gnosis Progetti, racconta come una società cooperativa di ingegneri e architetti con sede a Napoli, abbia assunto rilevanza nazionale. Il libro, per una strana coincidenza, è arrivato sul mio tavolo insieme ad uno che celebrava i 30 anni di Progetto CMR, una società di progettazione integrata, fondata l’anno dopo, nel 1994 con sede a Milano. Ed è arrivato proprio il giorno in cui stavo scrivendo un pezzo sui cambiamenti generati da tangentopoli che, lo ricordiamo, scoppiò in quegli anni: secondo alcuni storici, il 17 febbraio 1992 quando il pubblico ministero Antonio Di Pietro ottenne un ordine di cattura per l’ing. Mario Chiesa, membro di primo piano del PSI milanese. Tangentopoli impose radicali ripensamenti al mondo delle costruzioni. Pose, per esempio, fine all’assegnazione dei progetti secondo il manuale Cencelli: tanti progettisti portati dalla DC, tanti del PCI, tanti del PSI e degli altri partiti di governo e di opposizione. Attivò una stagione di concorsi, più puliti, se non altro per la paura delle manette.
Rigenerazione Umana/3
racconti di emilia martinelli
Ogni volta che passo davanti alla Cupola di San Gaudenzio, mi fermo un istante, respiro e penso: che bella che è. Talmente alta da sfiorare il cielo di Novara, talmente bella da sembrare inarrivabile.
Io quaggiù, sedici anni da quando sono nato, le cose belle mi sembrano tutte lontane. Troppo lontane per me. Non siamo abituati noi, siamo ragazzi e ragazze che combinano guai, finiscono nei casini e a volte pure all’IPM…non sai che è? È il carcere per minori, in pratica…. Bro…sai che c’è? Ognuno di noi ha la sua storia di macelli, di famiglia, di testa, di cuore, di tutto. Macelli che ti scombinano la vita, che ti opprimono, che poi vivi in mezzo al nero, che sicuro bello non è, hai capito Bro?
E quindi, come fai a sentirti bello se attorno a te tutto ti dice che sei zero? Io non lo so, ma so che è arrivato un giorno che l’amico mio Mammolo m’ha detto: “vieni con me bro, c’è un posto forte, guarda che è forte, davvero eh!”. Io ero un po’ diffidente, ma ho pensato: “ma sì vado a vedere, faccio una cosa tanto per fare e se non mi fila scappo via”.
Appena entrato al Nòva sono rimasto venti minuti fermo, immobile, a guardare.
Appalti Istruzioni per l’uso / 22
di Gabriella Sparano
Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.
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