Appalti – Norme
Il permesso di costruire digitale nel nuovo Codice dell’edilizia
Nella legge delega per la redazione del Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni vi sono alcuni passaggi che alludono in maniera esplicita alla digitalizzazione. In particolare, vi è un primo passaggio che menziona i «processi di digitalizzazione dei procedimenti edilizi fondati sull’interoperabilità delle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche funzionali all’istituzione e progressiva attuazione di un’anagrafe e di un fascicolo digitale».
Costruire secondo l’Europa: cosa dovrà fare il RUP dall’8 gennaio 2026
Dal prossimo 8 gennaio diventerà pienamente operativo, nelle sue disposizioni principali, il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che diventerà il nuovo riferimento europeo per la disciplina dei prodotti da costruzione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2011/305. La sua adozione, infatti, segna un’evoluzione significativa del quadro normativo, non solo per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei materiali destinati all’edilizia, ma anche per l’introduzione sistematica di criteri ambientali, digitali e di trasparenza, che diventeranno progressivamente parte integrante della gestione e della valutazione dei prodotti che saranno immessi sul mercato.
White list, non basta un’attività marginale per far scattare l’obbligo: la sentenza del Tar di Perugia e le agitazioni di SSAA e operatori
Agenzia delle Entrate: i compensi percepiti come componente del CCT sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente
Due anni di digitalizzazione stanno cambiando gli appalti, ma il rischio è un percorso a metà. I disservizi di Acquisti in Rete (Consip) e PcP
I tempi di pagamento per le stazioni appaltanti: obblighi, conseguenze e strumenti
Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia dato crescente centralità al tema della tempestività dei pagamenti nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione — basti pensare al fatto che la regolarità nei pagamenti è entrata tra i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 8, Allegato II.4, Dlgs. 36/2023) — le imprese continuano a rappresentare il ritardo dei pagamenti come una criticità strutturale. La stessa problematica è riemersa con forza anche durante il convegno ANCE del 12 novembre a Roma, segno che, pur in presenza di norme chiare, persistono difficoltà operative e applicative.
Facciamo allora un ripasso di quali siano le regole minime inderogabili a cui la stazione appaltante è tenuta e di quali siano, per converso, le tutele per l’operatore economico.
Il “res perit domino” negli appalti pubblici: da regola semplice di allocazione del rischio a totem non insuperabile
Il principio resta ciò che suggerisce il latino, la cosa perisce a danno del proprietario, ma negli appalti pubblici la regola convive con la possibilità, scritta e proporzionata, di riallocare porzioni di rischio oggettivo sul fornitore.
Quali sono le conseguenze se il concorrente non produce il progetto di assorbimento? L’esclusione tout court
Il Consiglio di Stato stoppa le offerte ‘ibride’ sul CCNL: è un elemento essenziale, non un dettaglio ornamentale
Nella valutazione dell’offerta prevale la sostanza sulla forma: la sentenza del Consiglio di Stato conferma l’asimmetria
La modulabilità dell’interdittiva antimafia incide sul Codice appalti ma serve un chiarimento per evitare disarticolazioni
Le nuove funzionalità del FVOE
Importanti novità in arrivo per il FVOE!
Quasi in controtendenza rispetto alla discussa sentenza del TAR Toscana-Firenze del 14/11/2025, n. 1856 — interpretata da molti come un indebolimento della funzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico — l’ANAC sta rafforzando il FVOE con nuove e rilevanti funzionalità.
Lo ha annunciato nella Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 pubblicata lo scorso 17 novembre, anticipando l’attivazione, già da fine novembre 2025, di due soluzioni tecniche pensate per facilitare le verifiche da parte delle stazioni appaltanti: in particolare, la possibilità di verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC direttamente nel FVOE, senza che l’operatore economico debba necessariamente inserirne la ricevuta nella busta amministrativa. Un po’ come accadeva nel precedente sistema AVCPass, ma in forma più evoluta.
Vediamo meglio, quindi, le future funzionalità e gli attuali limiti del FVOE.
Le istituzioni scolastiche e un esempio di convenzione con soggetto qualificato
Per gli istituti scolastici, questo è il tempo di organizzare le gite e i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso. Le regole da osservare per acquistare i servizi di programmazione, organizzazione e esecuzione di tali eventi sono quelle del Codice dei contratti pubblici. Le scuole, infatti, sono stazioni appaltanti.
Le misure di self cleaning
Nel Codice vigente, le misure di self-cleaning sono disciplinate nell’articolo 96, che recepisce la norma comunitaria contenuta all’articolo 57, punto 6, della Direttiva UE 2014/24. Esse sono note anche come misure di ravvedimento operoso proprio perché consentono a un operatore economico che si trovi in una situazione che ne determinerebbe l’esclusione da una procedura di appalto, di dimostrare, nonostante l’illecito o il fatto grave compiuti prima o nel corso della procedura stessa, di aver adottato azioni sufficienti a ripristinare la propria affidabilità e integrità e, quindi, la propria idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per la stazione appaltante, quindi, le misure di self-cleaning implicano un diritto/dovere, in quanto, da un lato, deve tutelare l’integrità del sistema e assicurare che l’affidamento avvenga solo a soggetti affidabili, e, dall’altro lato, è tenuta a valutare in modo proporzionato e motivato la possibilità di “recupero” dell’operatore economico, evitando esclusioni (anche) automatiche e garantendo il pieno dispiegamento della concorrenza. Il tutto basandosi su un apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità o abnormità.
Per l’operatore economico, il self-cleaning è un diritto, che offre una seconda possibilità, implicante tuttavia l’onere di comunicare alla stazione appaltante l’esistenza della causa di esclusione e di dimostrare la propria reazione alla stessa, il proprio ravvedimento, con misure concrete, sufficienti e tempestive.
Le misure di self-cleaning e la loro efficacia rappresentano, dunque, l’ago della bilancia tra le cause di esclusione e i principi di proporzionalità e di favor partecipationis, meritando quindi un focus.
L’intelligenza artificiale nei contratti pubblici: adempimenti, attività e clausole per le stazioni appaltanti
L’intelligenza artificiale non è più una visione futuristica, ma è ormai una realtà, che alimenta e anima quotidianamente dibattiti in ogni contesto, arricchendo anche il linguaggio di termini tecnici prima sconosciuti, come modelli generativi, data governance e, in particolare, prompt, che è l’istruzione data a un sistema di IA per ottenere un risultato. Anche il mondo dei contratti pubblici non è rimasto insensibile al fascino e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale (…)
La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione
La corretta individuazione e la chiara separazione tra i requisiti di partecipazione (o ammissione) e i requisiti di esecuzione rappresentano un punto critico e di grande interesse negli appalti pubblici. Sebbene possa sembrare ormai definita e chiarita, in realtà, la questione è ancora oggetto di dibattito e pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR. I giudici sono chiamati a verificare se le stazioni appaltanti hanno bilanciato correttamente la necessità di garantire la qualità della prestazione (attraverso i requisiti di esecuzione) e il rispetto della massima partecipazione e concorrenza (attraverso requisiti di ammissione minimi e non sproporzionati). Spesso, infatti, le stazioni appaltanti cadono nell’errore di sovrapporre o di non discernere correttamente i due piani concettuali, generando un’illegittima “commistione”, che può portare a contenziosi, in quanto confondere un requisito di esecuzione con un requisito di partecipazione può indurre a esclusioni illegittime (se un operatore economico viene escluso perché non possiede al momento dell’offerta un elemento che dovrebbe essere richiesto solo al momento dell’esecuzione, ex articolo 113 del Codice) e a violazioni della par condicio (l’uso improprio dei criteri di valutazione ex articolo 108 per mascherare un requisito di ammissione limita ingiustamente la concorrenza). La distinzione è, al contrario, fondamentale poiché ne derivano una disciplina giuridica diversa e conseguenze radicalmente differenti per l’operatore economico, determinando un diverso regime di tutela e sanzione.
Vediamo insieme, dunque, come applicare correttamente questa fondamentale separazione concettuale.
Le certificazioni e la loro verifica
Nell’ambito dei contratti pubblici, le certificazioni dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, parità di genere, ecc.) assumono oggi un ruolo strategico. Non solo consentono agli operatori economici di ottenere riduzioni di garanzie e premialità, ma sono spesso un requisito per la qualificazione SOA. Tuttavia, non tutte le certificazioni sono automaticamente valide. Per essere riconosciute, devono essere autentiche, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati e conformi al quadro giuridico europeo, in particolare al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti per l’accreditamento. In Italia, l’Ente di accreditamento ufficiale è Accredia, ma il mercato globalizzato ha portato alla diffusione di certificazioni estere. Questo impone alle stazioni appaltanti di valutare non solo l’accreditamento dell’organismo estero, ma anche il fatto che l’Ente di accreditamento sia riconosciuto a livello internazionale, attraverso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA). Infatti, una certificazione priva dei requisiti sopra indicati può essere non ammissibile in gara, con conseguenze facilmente immaginabili.
Di seguito, dunque, gli aspetti fondamentali di cui devono tenere conto le stazioni appaltanti nella verifica delle certificazioni.
Il PPP contrattuale e istituzionale: spazi di utilizzo per la rigenerazione
Elaborata dalla Commissione europea, la formula giuridica del Partenariato Pubblico Privato (PPP) ha subito una profonda riorganizzazione sistematica con l’attuale Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs. 36/2023, il quale ne ha consolidato l’impianto per trasformarlo in un meccanismo più attrattivo per amministrazioni, operatori economici ed investitori istituzionali, vista la sua idoneità a realizzare progetti di interesse pubblico di ampio respiro e grandi dimensioni. (…)
L’inversione procedimentale per semplificare e accelerare l’iter di gara: tutti i passaggi secondo l’ANAC
Il Codice dei contratti pubblici non disciplina in maniera puntuale l’iter operativo che le stazioni appaltanti devono seguire allorquando ricorrono al meccanismo dell’inversione procedimentale, limitandosi a prevedere solo che, qualora scelgano tale facoltà, le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti (articolo 107, comma 3).Il merito di aver procedimentalizzato il meccanismo, la cui finalità è quella di semplificare e accelerare l’iter di gara, è stato dell’ANAC, che lo ha fatto all’interno del Bando – tipo n. 1, a cominciare dalla versione del 2021 (sotto il Codice 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019, dal decreto-legge 76/2020 e dal decreto legge 77/2021), passando per la versione 2023 (sotto il nuovo Codice 36/2016), fino alla recente versione aggiornata al Correttivo, approvata con la Delibera n. 365 del 16/09/2025. Anzi, in quest’ultima versione del Bando-tipo, l’iter è stato arricchito di ulteriori passaggi, alcuni obbligatori e altri opzionali e/o alternativi tra loro, che hanno finito per appesantire un meccanismo pensato invece per velocizzare la selezione dell’affidatario.
Considerato che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 83 del Codice, i bandi di gara vanno redatti in conformità dei bandi tipo, salve le deroghe espressamente motivate nella delibera a contrarre, vediamo insieme quali passaggi deve compiere, quindi, la stazione appaltante secondo l’ANAC, quando sceglie l’inversione procedimentale.