IL VIA LIBERA DELLA CONFERENZA UNIFICATA
Salva-casa, ecco i moduli unici aggiornati. Termini per adeguarsi il 9 maggio (Regioni) e il 23 (Comuni)
La Conferenza unificata Stato-Regioni-città ha approvato ieri l’intesa sui nuovi moduli aggiornati al salva-casa per Scia, permesso di costruire, Scia alternativa al permesso di costruire e Cila. Il provvedimento era largamente atteso soprattutto dalle Regioni, che dovranno recepire ora la nuova modulistica entro il 9 maggio, e dai Comuni, che avranno tempo fino al 23 maggio per adottarli e pubblicarli sul loro sito. L’attesa nasceva anche dall’aspettativa che i moduli chiarissero aspetti della norma rimasti oscuri anche dopo le linee guida del MIT (che vengono esplicitamente citate nelle premesse alla delibera). Lo fa l’introduzione contenuta nel testo dell’intesa almeno per due aspetti importanti: la sanzione da applicare alle regolarizzazione di interventi precedenti al 1977 e la formazione dello stato legittimo nel caso di Scia o Scia alternativa formatesi implicitamente.
IN SINTESI
Arrivano i nuovi moduli unificati e standardizzati per i lavori di edilizia privata, validi in tutta Italia: i vecchi moduli vengono adeguati alle modifiche legislative introdotte dal decreto salva-casa. La Conferenza unificata Stato-Regioni-città ha approvato ieri, infatti, l’intesa sulle “modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione di inizio attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire e la comunicazione di inizio lavori asseverata”.
Scaricare qui il testo dell’intesa e i moduli in allegato
I termini per Regioni e Comuni
Le modifiche alla modulistica erano attese da mesi per aggiornare i vecchi moduli, dare uniformità all’applicazione delle norme sul territorio nazionale, ma anche nell’aspettativa che si potessero chiarire – con le formule applicative – alcuni aspetti del decreto salva-casa rimasti oscuri anche dopo le linee-guida del MIT. Ora le Regioni dovranno adeguare entro il 9 maggio “i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 23 maggio 2025”. Dall’intesa raggiunta restano fuori i moduli relativi alla Scia di agibilità, per cui si procederà “con successivo accordo o intesa”.
Nel testo dell’intesa (e nel recepimento che ne fanno i moduli) vi sono chiarimenti per diversi aspetti, in particolare due sono quelli più importanti.
La sanzione per le regolarizzazioni ante-1977
Un chiarimento riguarda la sanzione da applicare ai casi di regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 10/1977. Il testo dell’intesa chiarisce che si applica la sanzione compresa fra 1.032 a 10.328 euro, escludendo quindi le altre possibilità e riducendo in questo modo la discrezionalità degli uffici comunali.
Lo stato legittimo e il silenzio-assenso sulla Scia
Un parziale chiarimento riguarda anche l’articolo 9-bis relativo allo stato legittimo, che può essere riconosciuto anche con i titoli SCIA e SCIA alternativa formatisi implicitamente (oltre che per quelli approvati con formale provvedimento) per cui l’intesa parla di silenzio-assenso. Questo il testo completo sul punto, che sarà sicuramente oggetto di ulteriori verifiche e interpretazioni. “Vista, in particolare, la sezione 1 delle predette linee di indirizzo relativa allo “Stato legittimo degli immobili”, che ha chiarito come “sulle condizioni per far valere il titolo edilizio più recente che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, si ritiene possibile assumere che l’amministrazione competente abbia verificato la legittimit‡ dei titoli pregressi: [omissis] b2) con riferimento ai titoli rilasciati con formale provvedimento ovvero formatisi implicitamente, per silenzio-assenso (come nel caso della SCIA, della SCIA alternativa al permesso di costruire), laddove sia stata fornita l’indicazione degli estremi del titolo originario e di quelli successivi relativi all’immobile o unità immobiliare, e, in considerazione della documentazione prodotta, non sia stata formulata alcuna contestazione dall’Amministrazione su eventuali difformità rispetto allo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento”.