LE NOVITà DEL CORRETTIVO APPALTI

Rup in prestito: il modello collaudatore per superare le lacune

La norma tace su come si possa procedere alla nomina, sul compenso e sul rapporto che si viene a instaurare tra l’amministrazione richiedente, quella concedente e il personale di questa designato quale RUP. Viene in soccorso l’articolo 116 del codice pure modificato dal correttivo. che pure fa riferimento al prestito di personale da altre Pa ma ne indica le modalità.

07 Gen 2025 di Gabriella Sparano

Condividi:

Tra le novità introdotte dal Correttivo di cui al Decreto legislativo 209/2024 c’è  la possibilità di nominare il RUP “tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche” “in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2”, prevista dal neo-introdotto terzo periodo del comma 2 dell’articolo 15. L’avevamo anticipata subito dopo l’approvazione del decreto 209 in questo articolo (cliccare qui), ora merita un’ulteriore riflessione.

Si tratta infatti di una disposizione che, nonostante le buone intenzioni, suscita qualche dubbio di ordine pratico a causa della sua sinteticità: tra le altre cose non venono chiarite le modalità con cui tale “prestito” si possa realizzare in concreto. Purtroppo, peraltro, il suo inserimento quasi a sorpresa nel correttivo rispetto al suo schema, come approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 ottobre scorso e sottoposto al Parere del Consiglio di Stato, lo ha sottratto a ogni valutazione e osservazione a cui verosimilmente quest’ultimo l’avrebbe sottoposta con probabili integrazioni e aggiustamenti.

La norma tace del tutto su come si possa procedere alla nomina del RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, non specificando né come si individua l’amministrazione concedente, né che tipo di rapporto si viene a instaurare tra l’amministrazione richiedente, quella concedente e il personale di questa designato quale RUP, né ancora la forma di compenso dovuto per l’attività resa in prestito.

Un supporto interpretativo lo si può forse ricavare da un’altra disposizione del codice modificata dal decreto legislativo 209/2024: è l’articolo 116, Collaudo e verifica di conformità, in cui il correttivo, modificandone il comma 4 ed aggiungendovi il comma 4-bis e il comma 4-ter, ha anche qui fatto riferimento al prestito di personale di altre amministrazioni pubbliche, ma indicandone le modalità.

Il nuovo comma 4 dell’articolo 116, infatti, prevede che “per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

  • a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
  • b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità”.

Il comma 4-bis, a sua volta, precisa che “tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’allegato II.14”.

Dalle suddette norme dell’articolo 116 possiamo, infatti, ricavare che:

  1. 1. indipendentemente dal dato testuale dell’articolo 15, comma 2, terzo periodo (“nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”), la previsione vale per tutte le stazioni appaltanti, che siano o meno pubbliche amministrazioni esse stesse. Anche nell’articolo 116, infatti, al di fuori della precisazione fatta nelle lettere a) e b) del comma 4, il legislatore parla sempre di “altre amministrazioni pubbliche” indifferentemente dalla natura, pubblica o meno, della stazione appaltante che si rivolge ad esse;
  2.  verosimilmente, anche per il prestito del RUP, la stazione appaltante può utilizzare il descritto meccanismo di interpello delle amministrazioni previsto per il collaudatore, che a sua volta sembra ricalcare quello per la richiesta di attività di committenza ausiliaria rivolta dalle stazioni appaltanti non qualificate a quelle qualificate (si veda Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di cui alla Delibera ANAC n. 266 del 20 giugno 2023);
  3. dal momento che – come chiarito anche dal Consiglio di Stato nel Parere reso sullo schema di correttivo – la suddetta previsione di cui al comma 4bis e al richiamato articolo 29, comma 1, dell’allegato II.14 disciplina espressamente il compenso del collaudatore, per il RUP in prestito, invece, vale, quale compenso riconosciuto, l’incentivo tecnico da parte della stazione appaltante fruitrice dell’attività.

Ma, ancora una volta, solo il tempo e l’applicazione concreta del codice revisionato ci potranno dire con certezza.

Argomenti

Argomenti

Accedi