IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
La riforma contenuta nel Ddl 1372 Senato (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica) introduce espressamente il meccanismo del silenzio assenso in caso di decorso del termine assegnato all’ufficio ministeriale periferico. Modifica il vigente articolo 146, che disciplina la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione/Comune sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 45 giorni, senza esplicitare cosa accade ove non venga reso il parere.
Ma che succede se la Soprintendenza non resta silente ma renda il parere oltre il termine previsto, specie se contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto?
Sul punto, la giurisprudenza nel tempo ha mutato posizione passando dal considerare il parere tardivo e contrario da semplicemente non vincolante per il Comune (che comunque poteva recepirlo) a inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis della legge 241/1990 (con una serie di pronunce del Consiglio di Stato dal 2023 a oggi).
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Il disegno di legge S 1372 “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica” si propone di apportare una serie di modifiche al codice dei beni culturali, volte a disciplinare in maniera differente il perimetro e le varie modalità di intervento delle Soprintendenze nell’ambito dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. L’impianto del Ddl è stato descritto nel mio precedente articolo che si può leggere qui. Le finalità dichiarate dall’art. 1 del Ddl sono:
Si tratta, di per sé, di finalità pienamente condivisibili a un primo approccio di lettura (almeno sulla carta…). Tra gli obiettivi indicati nelle finalità della relazione di accompagnamento al DDL, emerge quello di garantire la tutela paesaggistica quale bene primario della collettività, tanto da godere di specifica tutela costituzionale, tant’è che l’articolo 9 della Costituzione prevede che “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Pertanto, ogni intervento negli ambiti di tutela paesaggistica non può esimersi dal verificare il miglior grado di tutela, considerato a tutti gli effetti una ricchezza del nostro paese Italia, oltre al fatto che tale “peculiarità” dei nostri territori può essere considerata una fonte di reddito per le nostre comunità anche al fine di arrestare lo spopolamento di tali territori, territori ricercati dalla comunità internazionale che portano a generare flussi turistici imponenti.
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Dopo le modifiche sostanziali apportate dal decreto salva-casa al Codice del paesaggio in merito all’estensione di ulteriori fattispecie di sanatorie in ambiti vincolati, si profila l’ennesima riforma “emergenziale” in vista, per il codice del paesaggio (Dlgs 42/2004), nel nome della semplificazione e dello snellimento delle procedure, in riferimento ai pareri delle Soprintendenze nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni. Sono stati presentati dalla Lega due disegni di legge attualmente all’esame delle competenti Commissioni riunite in sede referente (annuncio nella seduta 277 del 25 febbraio 2025): uno al Senato (AS 1372), l’altro alla Camera (AC 2230), dal contenuto sostanzialmente identico.
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Il Ministero delle Infrastrutture, nella sua nota del 31 gennaio, ha individuato 20 temi rilevanti che costituiranno la base di partenza per il riordino della riforma del Testo unico, tra cui il punto 15: “Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati”. Questa è la parola d’ordine “attuale” ma sarà soprattutto sarà la parola d’ordine del futuro. Negli ultimi anni un proliferare di piattaforme telematiche ha creato una duplicazione di procedimenti “aggravando” ulteriormente le già complesse procedure. previste dalle normative tecniche di settore.
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Dopo aver illustrato, nel precedente articolo, la priorità della dematerializzazione e della digitalizzazione dei fascicoli e delle pratiche edilizie in formato cartaceo, depositate negli archivi comunali: https://diariodiac.it/proposte-riforma-tue/, il passaggio successivo è la formazione e la istituzione del fascicolo del fabbricato, che, tutti gli enti interessati ai vari procedimenti edilizi dovranno costituire.
Il Ministero, nella sua nota del 31 gennaio, ha individuato 20 temi rilevanti che costituiranno la base di partenza per il riordino della riforma del Testo unico, tra cui il punto 15: Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati.
Con la bozza dell’ultima proposta di ddl sulla revisione del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni del 2019 nell’art. 109 si prevede l’istituzione dell’anagrafe delle costruzioni sia per opere pubbliche che private, mentre negli articoli 110 e 111 si dettagliano i contenuti del fascicolo delle costruzioni.
Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.
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Nel precedente articolo: https://diariodiac.it/proposte-riforma-tue/ avevo illustrato le motivazioni del perché dell’urgenza di un adeguamento del settore edilizio alle esigenze del presente e del futuro, e avevo individuato le ragioni dell’importanza di una completa informatizzazione, attraverso l’introduzione di strumenti digitali per semplificarne le procedure, come l’Anagrafe degli immobili e il Fascicolo digitale: https://diariodiac.it/riforma-del-testo-unico-delledilizia-limportanza-del-fascicolo-del-fabbricato-digitale-nelledilizia-moderna/
Il Ministero, nella sua nota del 31 gennaio, ha individuato venti temi rilevanti che costituiranno la base di partenza per il riordino della riforma del Testo unico, tra cui il punto 15: Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati.
Tale fascicolo è ritornato in auge soprattutto in riferimento alla sicurezza strutturale (dopo gli eventi sismici degli ultimi anni, sic!) e ancora di recente, in relazione alla disciplina delle agevolazioni fiscali, per alcune tipologie di interventi edilizi (superbonus, ecobonus, sisma bonus, etc.,) e non ultimo quale forma di garanzia delle transizioni immobiliari.
L’istituzione dello stesso è un obiettivo strategico, di cui il governo e il parlamento devono farsi carico.
Tale istituzione, vista la sua articolata complessità, presuppone di pianificare con un adeguato cronoprogramma la sua formazione anche attraverso una propria regolamentazione.
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Nel precedente articolo che si può leggere qui avevo illustrato le motivazioni dell’urgenza di un adeguamento del settore edilizio, alle esigenze del presente e soprattutto del futuro. Tali interventi di natura strutturale sul Testo unico dell’edilizia, sono, ormai ritenuti “indifferibili” da tutti gli attori coinvolti nei processi edilizi, e sono necessari al fine di ricreare un quadro normativo moderno, chiaro e sostenibile, che sia capace di supportare la crescita economica del paese, dopo i recenti stop del “caso Milano” (si legga qui l’articolo “storia e cronistoria del caso Milano”)
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA/22
Il MIT ha pubblicato in data 31 gennaio 2025 un comunicato con ha reso nota la volontà di avviare l’acquisizione di contributi da enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo, indicando 20 temi prioritari che costituiranno la base di partenza per l’elaborazione della delega per la revisione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. A tal fine, è stata predisposta una piattaforma dedicata alla raccolta delle proposte da parte degli operatori del settore. Era stata indicata la data ultima del 21 febbraio poi prorogata al 28 per la presentazione di osservazioni, criticità e possibili soluzioni che gli stakeholders potevano indicare.
I motivi della riforma
La disciplina delle attività edilizie è stata oggetto negli ultimi anni di una serie di interventi da parte del legislatore.
Si è trattato in prevalenza di modifiche puntuali alla disciplina, finalizzate alla liberalizzazione di talune fattispecie di intervento e all’introduzione di semplificazioni procedimentali, che a volte hanno prodotto effetti opposti, incidendo su molti princìpi cardine della disciplina.
Si è trattato in genere di provvedimenti di urgenza, finalizzati per lo più a stimolare l’iniziativa imprenditoriale nel settore dell’edilizia, duramente colpito dalla pesantissima crisi economica degli ultimi anni.
Le recenti riforme emergenziali hanno peraltro destabilizzato l’impianto complessivo della disciplina dell’edilizia, determinando notevoli problematiche interpretative ed applicative, rendendo ormai improcrastinabile l’esigenza di procedere ad un riordino ed aggiornamento complessivo ed organico di tutto il complesso delle disposizioni che regolano l’attività edilizia, non solo in funzione di una più efficace azione amministrativa, ma anche e soprattutto al fine di supportare i processi di pianificazione e gli investimenti prioritariamente orientati alla rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suolo.
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Il cosiddetto decreto “Salva Casa” è un intervento legislativo che ha suscitato e sta suscitando grande interesse in Italia, tra gli addetti ai lavori e tra i proprietari di immobili desiderosi di “sanare” o, comunque di regolarizzare le lievi difformità edilizie o abusi “minori” di cui sono “dotati” i fabbricati.
La legge mira a fornire soluzioni concrete ai cittadini al fine di “proteggere” le proprie abitazioni da riduzioni di valore immobiliare derivanti da ostacoli al trasferimento di proprietà in presenza di abusi o difformità.
La genesi del “Salva Casa” può essere rintracciata nelle politiche di risposta alla crisi abitativa che ha colpito l’Italia negli ultimi anni.
La necessità di proteggere la casa, intesa come bene primario e diritto fondamentale, ha portato alla formulazione di tale normativa che si propone di essere uno strumento agile e accessibile per salvaguardare l’abitazione principale da eventuali procedure esecutive.
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Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessità dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.
Le settimane scorse si sono tenuti un ciclo di audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl 1309. La Commissione ha ascoltato, sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.
Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “lottizzazione convenzionata” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime. Su tali temi il Tribunale di Milano si è soffermato in una approfondita analisi anche in riferimento all’ipotesi della fattispecie di lottizzazione abusiva.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulle ipotesi di reato previste dagli artt. 44 comma 1 lettera c) e art. 30 del Testo Unico dell’edilizia, evidenziando che gli interventi eseguiti e progettati sono di rilevante impatto urbanistico, che avrebbero richiesto una preliminare pianificazione, e non potevano essere assentiti in “diretta esecuzione”, senza una previa pianificazione urbanistica.
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Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al D.M. 1444/1968, sia alla L. 1150/1942.
La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul ddl. Nell’ultima seduta del 18 febbraio, ultima di quattro cicli di audizioni, la Commissione ha ascoltato, sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia.
Uno dei temi centrali affrontati durante le audizioni riguarda la definizione di “ristrutturazione edilizia” in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione e in particolare l’utilizzo della procedura amministrativa della Scia alternativa al PDC, anziché utilizzare titoli come il permesso di costruire convenzionato, che avrebbero permesso una analisi completa della verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali di zona.
La Procura di Milano e la Guardia di Finanza di Milano, hanno acquisito le carte di circa 40 progetti edilizi, per i quali il Comune di Milano ha accettato, senza rilievi, la “segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire”.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della disamina da parte dei giudici penali sulla imprescindibilità dell’utilizzo del Permesso di costruire convenzionato, e dell’impossibilità di utilizzare la scia alternativa al Permesso di costruire quando gli interventi siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche.
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Il DDL Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Negli articoli precedenti abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando la necessita dei piani attuativi indispensabili per la verifica dell’adeguamento delle dotazione degli standard e delle relative opere di urbanizzazione primaria, evidenziando tale obbligo con riferimento sia al Dm 1444/1968, sia alla legge 1150/1942.
La settimana scorsa sono continuate le audizioni all’8° commissione Ambiente e Territorio del Senato sul Ddl. Nelle sedute del 28 gennaio, 4 e 11 febbraio la Commissione di Palazzo Madama ha ascoltato sul provvedimento di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia una serie di stakeholders e di esperti in materia urbanistica ed edilizia, tra cui il sottoscritto in qualità di coordinatore del comitato scientifico UNITEL, l’associazione dei Tecnici degli Enti Locali.
Il mio intervento si è concentrato sulle criticità della normativa vigente e sulle necessità di una revisione complessiva del Testo Unico dell’Edilizia (TUE), al fine di superare le incertezze interpretative che caratterizzano il settore, ed ho sottolineato la necessità di una riforma organica del TUE, evidenziando come le continue modifiche e stratificazioni normative abbiano generato confusione e incertezza applicativa.
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Il MIT ha pubblicato in data 31 gennaio 2025 un comunicato con cui rende nota la volontà di avviare l’acquisizione di contributi da enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo, indicando 20 temi prioritari che costituiranno la base di partenza per l’elaborazione della delega per la revisione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. E’ stata indicata la data ultima del 21 febbraio per la presentazione di osservazioni, criticità e possibili soluzioni che gli stakeholders potranno indicare.
1. Necessaria una riforma del TU edilizia
La disciplina delle attività edilizie è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi da parte del legislatore.
IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA
Dopo le anticipazioni del MIT di martedì 28 gennaio, con l’uscita di alcune FAQ e chiarimenti rivolti agli operatori comunali e professionisti tecnici, nella tarda serata di giovedì 30 gennaio è stato sorprendentemente pubblicato un documento integrale con le linee guida inerenti al Decreto Salva Casa; un e-book in PDF di 42 pagine con chiarimenti sugli aspetti e le procedure che non hanno permesso al decreto di trovare concreta applicazione.
Chiarimenti sì, ma ancora lacune.
Le nuove linee guida del MIT chiariscono sì alcuni aspetti del DL Salva Casa, ma lasciano ancora molti interrogativi cui, nonostante le diverse sollecitazioni degli operatori tecnici di settore, tra cui UNITEL, non è stata data risposta.
Ad una prima lettura sia gli indirizzi sia i criteri interpretativi del MIT confermano i dubbi su un provvedimento che appare più un intervento emergenziale che una riforma strutturale e che difetta di una visione d’insieme. C’è un rischio concreto di generare ulteriori incertezze applicative, proprio per la totale assenza di una visione d’insieme organica e strutturale dell’edilizia e dell’urbanistica: https://diariodiac.it/il-salva-casa-cambia-passo-ma-lascia-aperte-tante-criticita-il-futuro-delledilizia-passa-dalla-riforma-del-testo-unico/
Dopo mesi di attese e facendo seguito alle Faq pubblicate, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha reso pubbliche le linee di indirizzo e i criteri interpretativi per l’attuazione del DL 69/2024 (Salva Casa), convertito con modificazioni nella Legge 105/2024.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio della storia degli standard urbanistici a partire dalla pianificazione attuativa prevista dall’art. 41 quinquies comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed evidenziando il contesto storico ed evolutivo degli stessi fino ad arrivare a oggi, al caso Milano, con il tentativo di effettuare una interpretazione autentica di tale norma a distanza di oltre ottanta anni dalla sua emanazione.
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Il Ddl Salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Nell’articolo precedente abbiamo esaminato le motivazioni che hanno portato i gip del tribunale di Milano all’emissione di diverse ordinanze di sospensione lavori e di sequestro di alcuni cantieri evidenziando il discrimine tra la tipologia della ristrutturazione dell’art. 3 comma 1 lettera d) e dell’art. 10 comma 1 lettera c) del Testo unico dell’edilizia: https://diariodiac.it/il-discrimine-tra-nuova-costruzione-e-ristrutturazione-edilizia-nellesame-delle-ordinanze-del-gip-di-milano/. L’articolo di questa settimana entra nel dettaglio della disamina sulla necessità o meno dei piani attuativi previsti dall’art. 23 comma 1 lettera b) TUE e dell’art. 41 quinquies comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 che sono stati oggetto di interpretazione autentica del DDL c 1987 in trattazione.
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Il Ddl salva Milano/Italia, approvato dalla Camera dei Deputati il 21 novembre e in attesa del voto in Senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale. Negli articoli precedenti abbiamo ricostruito la storia delle indagini ed inchieste della magistratura che è intervenuta emettendo una serie di ordinanze di sospensione dei lavori con innumerevoli sequestri dei cantieri dove sono state realizzati interventi di presunta natura abusiva: https://diariodiac.it/milano-capitale-delle-costruzioni-in-italia-storia-e-cronistoria-del-caso-milano/. Al fine di fornire un quadro normativo chiaro e di certezza giuridica, che consenta di superare le ambiguità interpretative e di rilanciare lo sviluppo urbanistico della città, il Parlamento ha introdotto una serie di disposizioni con il carattere di interpretazione autentica. Ne ho parlato in quest’articolo: https://diariodiac.it/labirinti-9/. Per comprendere l’evoluzione normativa della tipologia ricostruttiva in Italia e del perché si è arrivati al DDL “salva Milano/Italia”, abbiamo ripercorso la storia delle definizioni di “ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva” in Italia: https://diariodiac.it/il-salva-milano-e-salva-italia-evoluzione-normativa-del-concetto-di-ristrutturazione-edilizia-conservativa-e-ricostruttiva/. Ed abbiamo illustrato i motivi del perché la magistratura penale ed amministrativa sia giunta all’epilogo della vicenda Milano con l’emissione di una serie di ordinanze che hanno portato ai vari sequestri dei cantieri giudiziari: https://diariodiac.it/salva-milano-italia-il-discrimine-tra-nuova-costruzione-e-ristrutturazione-edilizia-dellarticolo-3-comma-1-lettera-d-del-tue/.
L’articolo di questa settimana, entra nel dettaglio delle motivazioni per cui i GIP di Milano hanno ritenuto emanare ordinanze di sequestro dei cantieri edili in corso di costruzione.
IL labirinto oscuro dell'edilizia
In giurisprudenza e in dottrina si è affermato il principio secondo cui nel caso di totale demolizione di un fabbricato e di una sua ricostruzione con diversa area di sedime non sia possibile derogare alle distanze previste per le nuove costruzioni, in quanto il costruendo edificio costituisce un’entità completamente nuova, anche se realizzata nel regime della ristrutturazione; quindi, la totalità dell’intervento presuppone il rispetto delle norme urbanistiche per i nuovi fabbricati, comprese quelle sulle distanze dal confine e da altri edifici previste dallo strumento urbanistico generale.
Invece, nel caso di demolizione e fedele ricostruzione, è altrettanto pacifico il principio in base al quale il ricostruendo edificio può sottrarsi al rispetto della disciplina sulle distanze minime fra costruzioni, qualora il precedente manufatto già non rispettasse dette distanze (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. III, 19.05.2020, n. 9189; Cass. Civ., sez. II, 10.02.2020, n. 3043; Cons. Stato, sez. IV, 12.10.2017, n. 4728; Cons. Stato, sez. IV, 14.09.2017, n. 4337).
Le principali novità introdotte alla nozione di ristrutturazione edilizia dal Dl 76/2020 e prima ancora dal Dl 69/2013 hanno fatto sorgere una serie di dubbi interpretativi ed incertezze applicative, dovuti essenzialmente ad alcune criticità del testo normativo.
Tra le varie problematiche oggetto di aperta discussione, particolare attenzione meritano le questioni inerenti alla esatta delimitazione del perimetro della ristrutturazione c.d. “ricostruttiva”. Ci si è chiesto, invero, quali siano le innovazioni, in termini di volumetria ed area di sedime, che possono essere apportate al patrimonio edilizio esistente affinché si possa ragionevolmente rimanere ancorati ad un concetto di ristrutturazione
Il disegno di legge Salva Milano/Italia, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati ed in attesa dell’esame in senato, rappresenta un intervento normativo di grande rilevanza per il settore edilizio e urbanistico nazionale.
Il DDL ha origine dall’esigenza di definire una serie di problematiche che sono emerse con forza dirompente da una serie di indagini ed inchieste della magistratura penale su interventi edilizi di presunta natura abusiva. Tali inchieste hanno portato al sequestro di alcuni cantieri dove erano in corso la realizzazione di torri e grattacieli con interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e/o fatiscenti e in stato di degrado.
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