APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’affidamento diretto è una procedura semplificata soggetta a precisi limiti economici stabiliti dal Codice all’articolo 50 e pari ad un importo inferiore a 150mila euro per i lavori e ad un importo inferiore a 140mila euro per i servizi e le forniture. Pertanto, le modifiche in corso di esecuzione, possibili e fisiologiche anche per l’affidamento diretto, richiedono particolare attenzione, in quanto, se, da un lato, l’articolo 120 del Dlgs. 36/2023 permette una certa flessibilità per garantire la prosecuzione del contratto, dall’altro lato, è necessario evitare che tali modifiche diventino uno strumento per superare le predette soglie di legge ed eludere la norma. Vediamo, dunque, cosa bisogna sapere per una corretta gestione delle modifiche contrattuali negli affidamenti diretti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Le recenti “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, pubblicate dal MIT lo scorso 23 febbraio (ne abbiamo parlato qui https://diariodiac.it/valutazione-della-maturita-digitale-proporzionalita-capitolato-informativo-sa-alle-prese-con-le-linee-guida/) hanno evidenziato come la gestione informativa digitale (articolo 43 e Allegato I.9 del Codice), spesso identificata con il termine BIM, non è solo una metodologia tecnica di modellazione, ma un vero mutamento del modello organizzativo. Essa, infatti, incide, mirando a migliorarla, sulla governance della stazione appaltante, accelerandone i processi decisionali e riducendo i rischi lungo l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione alla gestione. Ciò richiede, però, che l’amministrazione debba innanzitutto dotarsi di una struttura organizzativa e digitale adeguata già prima di avviare le singole procedure.
Vediamo insieme come tutto questo si traduce nella pratica e cosa deve fare nel concreto la stazione appaltante.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 configura il pagamento diretto del subappaltatore come meccanismo tipizzato, condizionato e non automatico. Più precisamente, il nuovo Codice rafforza la tutela del subappaltatore, ma non gli attribuisce un diritto generalizzato verso la stazione appaltante. Il pagamento diretto, infatti, opera solo nei casi espressamente previsti, presuppone un subappalto regolarmente autorizzato, richiede la sussistenza dei presupposti normativi e deve coordinarsi anche con altre discipline imperative, tra cui quella della crisi d’impresa. Anche l’appaltatore pubblico, infatti, quando assume il compimento di una prestazione, lo fa con gestione a proprio rischio. Pertanto, l’insolvenza dell’appaltatore, ossia l’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni per mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti (da non confondere con l’inadempimento), è un evento tutt’altro che raro. Anzi, è un rischio quasi fisiologico. In tale evenienza, il meccanismo del pagamento diretto al subappaltatore deve fare i conti con tale stato di insolvenza dell’appaltatore e cedere il passo, laddove esso possa determinare una alterazione della par condicio creditorum o aggirare i vincoli della procedura concorsuale (cfr. TAR Lazio-Roma, sentenza del 19/02/2026, n. 3123). Vediamo insieme, quindi, cosa accade al pagamento diretto del subappaltatore in caso di pendenza di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore e a cosa deve prestare attenzione la stazione appaltante.
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Lo aveva anticipato il capo di gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Grasso, in occasione del convegno “Obiettivo domani” organizzato da Ance e tenutosi a Roma il 12 novembre scorso (ne abbiamo parlato qui https://diariodiac.it/il-cct-motore-dellesecuzione/), ed ora ciò che era un progetto è diventato realtà. Stiamo parlando della piattaforma digitale per il monitoraggio dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT) promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e attivata il 3 dicembre 2025.
La nuova infrastruttura informatica, sviluppata dalla Direzione Generale per la digitalizzazione del MIT con il supporto dell’Osservatorio permanente presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rappresenta un passaggio decisivo nel processo di digitalizzazione e trasparenza della fase di esecuzione dei contratti pubblici. La piattaforma, infatti, è destinata a sostituire progressivamente le PEC quale strumento di raccolta e monitoraggio dei dati e degli atti dei CCT, diventandone la banca dati unica, con integrazione alla Banca Dati Nazionale ANAC e funzionalità di aggregazione e analisi in tempo reale.
Cerchiamo, quindi, di capire meglio di cosa si tratta e come funziona.
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L’articolo 15 del Dlgs. 36/2023 configura il RUP come unico referente del progetto, da designarsi nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico e destinato a seguire l’intero ciclo di vita del contratto, dalla programmazione fino alla esecuzione. E, una volta designato, l’incarico non può essere rifiutato. Tuttavia, la pratica amministrativa dimostra come la modifica del RUP possa divenire necessaria o inevitabile, sia per ragioni oggettive (morte, trasferimento, quiescenza, cessazione del comando), sia per ragioni di opportunità amministrativa (conflitto di interessi, riorganizzazione degli uffici, redistribuzione degli incarichi).
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Nella disciplina dei contratti pubblici la tutela dei lavoratori impiegati, anche in subappalto, ha una grande importanza, come evidenziano gli obblighi che l’articolo 11 del Codice pone espressamente a carico della stazione appaltante indipendentemente dall’entità e dalla procedura di affidamento. Tuttavia, tale ruolo di garante della stazione appaltante non si esaurisce con l’affidamento, ma al contrario permane anche nella fase esecutiva e, quindi, per l’intera filiera dell’appalto. Nella esecuzione, infatti, la stazione appaltante non è un mero pagatore dell’importo contrattuale, ma svolge un ruolo di vigilanza attiva nella tutela dei lavoratori. In particolare, attraverso l’integrazione di strumenti quali la verifica di congruità della manodopera impiegata rispetto al valore dell’opera (il cosiddetto DURC di congruità, specifico per l’edilizia) e il sistema di monitoraggio occupazionale dell’INPS (MoCOA), il legislatore mira a estirpare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale, assicurando che la competizione economica non avvenga a discapito dei diritti dei lavoratori.
Vediamo meglio.
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Paradossalmente, nonostante l’affidamento diretto sia stato concepito dal legislatore come una procedura selettiva semplificata, snella, rapida e informale, esso si è rivelato, nella prassi, una delle principali fonti di contenzioso, proprio a causa dell’elasticità di cui gode, spesso abusata e/o mal applicata. Ciò, però, ha favorito un intervento sempre più incisivo della giurisprudenza che, quale espressione del diritto vivente, ha progressivamente contribuito a completare, precisare e talora rimodellare la disciplina codicistica dell’affidamento diretto. Negli ultimi anni, infatti, le pronunce giurisprudenziali si sono caratterizzate per orientamenti evolutivi, in alcuni casi innovativi e persino di rottura rispetto a soluzioni che apparivano ormai consolidate, incidendo su profili prima ritenuti chiari e pacificamente acquisiti. Alla luce di tale quadro, appare dunque indispensabile interrogarsi su quali siano gli accorgimenti e gli aspetti che le stazioni appaltanti devono oggi considerare per un corretto utilizzo dell’affidamento diretto, così da conformarsi alla disciplina complessivamente contenuta nel Codice e nella giurisprudenza e ridurre il rischio di insorgenza del contenzioso.
Vediamoli insieme.
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Il prossimo 2 febbraio 2026 entreranno in vigore i nuovi CAM Edilizia adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 e pubblicati al link https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti. Non si tratta di un semplice restyling dell’edizione precedente del 2022 (adottata con Decreto n. 256 del 23 giugno 2022 e modificata col successivo Decreto 5 agosto 2024), ma di una riforma sostanziale e necessaria per allinearsi non solo al sopravvenuto nuovo Codice 36/2023, ma anche alle stringenti direttive europee sull’economia circolare. I nuovi CAM rafforzano, infatti, il ruolo dei criteri ambientali lungo l’intero ciclo dell’affidamento, dalla fase di programmazione e progettazione, fino all’esecuzione e al collaudo, prevedendo requisiti ambientali minimi, clausole contrattuali e specifici mezzi di prova. Per le stazioni appaltanti ciò comporta la necessità di presidiare in modo sistematico tutte le fasi dell’intervento, assicurando la coerenza tra la progettazione, la documentazione di gara, l’esecuzione e la verifica finale.
Vediamo, dunque, come i nuovi criteri impattano concretamente sull’operato delle stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La digitalizzazione dei contratti pubblici sta vivendo una fase di consolidamento fondamentale. Mentre perdura la proroga sine die disposta dall’ANAC (Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025), che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare l’interfaccia web della Piattaforma PCP per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro (AD5), i contratti esclusi (P3_1, P3_2, P3_3) e i contratti a “sola tracciabilità” (P5) in caso di difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, l’AgID ha parallelamente approvato le nuove Regole Tecniche 2.0 per le PAD.
Queste regole, adottate con la Determinazione DG n. 267 del 31/12/2025, impongono ai gestori delle piattaforme l’implementazione di standard più elevati per rendere le gare ancora più semplici, sicure e trasparenti.
Una digitalizzazione, dunque, ancora a “doppio binario” e, mentre, da un lato, l’ANAC ha richiamato le PAD a semplificare i procedimenti per i micro-affidamenti nel rispetto delle nuove regole riservandosi di monitorare l’attività prima di dismettere definitivamente la PCP web, le stazioni appaltanti devono ora assicurarsi che i propri strumenti digitali evolvano verso la piena conformità al nuovo schema di certificazione, venendo in qualche modo coinvolte esse stesse nel processo di completa digitalizzazione dei contratti pubblici.
Vediamo quali sono le implicazioni operative e le attività specifiche poste a carico delle stazioni appaltanti.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La clausola sociale è ormai pacificamente intesa dalla giurisprudenza non come un meccanismo automatico di conservazione dell’organico dell’appaltatore uscente, bensì come uno strumento di equilibrio tra la tutela occupazionale, la libertà di iniziativa economica, il principio di buon andamento dell’azione amministrativa e le esigenze concorrenziali. La sua concreta attuazione, pertanto, richiede una valutazione elastica, proporzionata e coerente con la realtà organizzativa del nuovo affidamento. Vi sono, tuttavia, alcuni profili applicativi dell’istituto peculiari, ma tutt’altro che astratti, che richiedono un approfondimento specifico.
Vediamoli insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Dal prossimo 8 gennaio diventerà pienamente operativo, nelle sue disposizioni principali, il Regolamento (UE) 2024/3110, entrato in vigore il 7 gennaio 2025, che diventerà il nuovo riferimento europeo per la disciplina dei prodotti da costruzione, abrogando il precedente Regolamento (UE) 2011/305. La sua adozione, infatti, segna un’evoluzione significativa del quadro normativo, non solo per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei materiali destinati all’edilizia, ma anche per l’introduzione sistematica di criteri ambientali, digitali e di trasparenza, che diventeranno progressivamente parte integrante della gestione e della valutazione dei prodotti che saranno immessi sul mercato.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia dato crescente centralità al tema della tempestività dei pagamenti nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione — basti pensare al fatto che la regolarità nei pagamenti è entrata tra i requisiti di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 8, Allegato II.4, Dlgs. 36/2023) — le imprese continuano a rappresentare il ritardo dei pagamenti come una criticità strutturale. La stessa problematica è riemersa con forza anche durante il convegno ANCE del 12 novembre a Roma, segno che, pur in presenza di norme chiare, persistono difficoltà operative e applicative.
Facciamo allora un ripasso di quali siano le regole minime inderogabili a cui la stazione appaltante è tenuta e di quali siano, per converso, le tutele per l’operatore economico.
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Importanti novità in arrivo per il FVOE!
Quasi in controtendenza rispetto alla discussa sentenza del TAR Toscana-Firenze del 14/11/2025, n. 1856 — interpretata da molti come un indebolimento della funzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico — l’ANAC sta rafforzando il FVOE con nuove e rilevanti funzionalità.
Lo ha annunciato nella Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023 pubblicata lo scorso 17 novembre, anticipando l’attivazione, già da fine novembre 2025, di due soluzioni tecniche pensate per facilitare le verifiche da parte delle stazioni appaltanti: in particolare, la possibilità di verificare l’avvenuto pagamento del contributo ANAC direttamente nel FVOE, senza che l’operatore economico debba necessariamente inserirne la ricevuta nella busta amministrativa. Un po’ come accadeva nel precedente sistema AVCPass, ma in forma più evoluta.
Vediamo meglio, quindi, le future funzionalità e gli attuali limiti del FVOE.
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Per gli istituti scolastici, questo è il tempo di organizzare le gite e i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso. Le regole da osservare per acquistare i servizi di programmazione, organizzazione e esecuzione di tali eventi sono quelle del Codice dei contratti pubblici. Le scuole, infatti, sono stazioni appaltanti.
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L’attività di procurement della Pubblica Amministrazione è costantemente orientata all’efficienza e alla razionalizzazione della spesa. In questo contesto, lo scorso 10 novembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noto che sul portale di Acquisti in Rete è disponibile il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025.
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Nel Codice vigente, le misure di self-cleaning sono disciplinate nell’articolo 96, che recepisce la norma comunitaria contenuta all’articolo 57, punto 6, della Direttiva UE 2014/24. Esse sono note anche come misure di ravvedimento operoso proprio perché consentono a un operatore economico che si trovi in una situazione che ne determinerebbe l’esclusione da una procedura di appalto, di dimostrare, nonostante l’illecito o il fatto grave compiuti prima o nel corso della procedura stessa, di aver adottato azioni sufficienti a ripristinare la propria affidabilità e integrità e, quindi, la propria idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per la stazione appaltante, quindi, le misure di self-cleaning implicano un diritto/dovere, in quanto, da un lato, deve tutelare l’integrità del sistema e assicurare che l’affidamento avvenga solo a soggetti affidabili, e, dall’altro lato, è tenuta a valutare in modo proporzionato e motivato la possibilità di “recupero” dell’operatore economico, evitando esclusioni (anche) automatiche e garantendo il pieno dispiegamento della concorrenza. Il tutto basandosi su un apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità o abnormità.
Per l’operatore economico, il self-cleaning è un diritto, che offre una seconda possibilità, implicante tuttavia l’onere di comunicare alla stazione appaltante l’esistenza della causa di esclusione e di dimostrare la propria reazione alla stessa, il proprio ravvedimento, con misure concrete, sufficienti e tempestive.
Le misure di self-cleaning e la loro efficacia rappresentano, dunque, l’ago della bilancia tra le cause di esclusione e i principi di proporzionalità e di favor partecipationis, meritando quindi un focus.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’intelligenza artificiale non è più una visione futuristica, ma è ormai una realtà, che alimenta e anima quotidianamente dibattiti in ogni contesto, arricchendo anche il linguaggio di termini tecnici prima sconosciuti, come modelli generativi, data governance e, in particolare, prompt, che è l’istruzione data a un sistema di IA per ottenere un risultato. Anche il mondo dei contratti pubblici non è rimasto insensibile al fascino e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale (…)
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La corretta individuazione e la chiara separazione tra i requisiti di partecipazione (o ammissione) e i requisiti di esecuzione rappresentano un punto critico e di grande interesse negli appalti pubblici. Sebbene possa sembrare ormai definita e chiarita, in realtà, la questione è ancora oggetto di dibattito e pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR. I giudici sono chiamati a verificare se le stazioni appaltanti hanno bilanciato correttamente la necessità di garantire la qualità della prestazione (attraverso i requisiti di esecuzione) e il rispetto della massima partecipazione e concorrenza (attraverso requisiti di ammissione minimi e non sproporzionati). Spesso, infatti, le stazioni appaltanti cadono nell’errore di sovrapporre o di non discernere correttamente i due piani concettuali, generando un’illegittima “commistione”, che può portare a contenziosi, in quanto confondere un requisito di esecuzione con un requisito di partecipazione può indurre a esclusioni illegittime (se un operatore economico viene escluso perché non possiede al momento dell’offerta un elemento che dovrebbe essere richiesto solo al momento dell’esecuzione, ex articolo 113 del Codice) e a violazioni della par condicio (l’uso improprio dei criteri di valutazione ex articolo 108 per mascherare un requisito di ammissione limita ingiustamente la concorrenza). La distinzione è, al contrario, fondamentale poiché ne derivano una disciplina giuridica diversa e conseguenze radicalmente differenti per l’operatore economico, determinando un diverso regime di tutela e sanzione.
Vediamo insieme, dunque, come applicare correttamente questa fondamentale separazione concettuale.
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Nell’ambito dei contratti pubblici, le certificazioni dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, parità di genere, ecc.) assumono oggi un ruolo strategico. Non solo consentono agli operatori economici di ottenere riduzioni di garanzie e premialità, ma sono spesso un requisito per la qualificazione SOA. Tuttavia, non tutte le certificazioni sono automaticamente valide. Per essere riconosciute, devono essere autentiche, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati e conformi al quadro giuridico europeo, in particolare al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti per l’accreditamento. In Italia, l’Ente di accreditamento ufficiale è Accredia, ma il mercato globalizzato ha portato alla diffusione di certificazioni estere. Questo impone alle stazioni appaltanti di valutare non solo l’accreditamento dell’organismo estero, ma anche il fatto che l’Ente di accreditamento sia riconosciuto a livello internazionale, attraverso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA). Infatti, una certificazione priva dei requisiti sopra indicati può essere non ammissibile in gara, con conseguenze facilmente immaginabili.
Di seguito, dunque, gli aspetti fondamentali di cui devono tenere conto le stazioni appaltanti nella verifica delle certificazioni.
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Introdotte all’interno del Bando – tipo ANAC n. 1/2023 (paragrafo 9.1.) in occasione del recente aggiornamento, le “sovvenzioni estere distorsive” si sono aggiunte agli ordinari requisiti di partecipazione, generali e speciali, previsti dal Codice, costituendo un ulteriore obbligo dichiarativo in capo agli operatori economici con un corrispondente ulteriore adempimento in capo alle stazioni appaltanti. Sebbene esse ricorrano solo in caso di procedure di gara di importi determinati e di notevole entità, innescano in ogni caso specifici sub-procedimenti, sia nella fase di valutazione amministrativa sia nella fase di aggiudicazione, che incidono sulle ordinarie tempistiche di gara previste dal Dlgs. n. 36/2023, rischiando di dilatarle sensibilmente.
Vediamo insieme, allora, di cosa si tratta e qual è l’iter da seguire in caso di sovvenzioni estere distorsive.