Appalti Istruzioni per l'uso

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05/05/2025, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale”. Il Decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della Legge 28 giugno 2024, n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, definisce gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere considerati nell’approvvigionamento di beni e servizi informatici appartenenti a specifiche categorie tecnologiche.

In altre parole, il decreto è finalizzato a rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale, in particolare per i soggetti che gestiscono interessi strategici, definendo standard minimi che questi devono osservare negli acquisti di tecnologie informatiche e incentivando l’uso di soluzioni di cybersicurezza provenienti da Paesi considerati affidabili attraverso criteri di premialità negli appalti pubblici.

Vediamo, dunque, cosa prescrive il decreto e come impatta sulle stazioni appaltanti.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

È di questi giorni l’annuncio dell’ANAC di avvio nei prossimi mesi di un’attività di vigilanza su alcuni profili di criticità emersi con riferimento sia alla fase di affidamento sia alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Tra questi, gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza, per i quali va presidiata la corretta applicazione della specifica disciplina prevista dall’articolo 140 del Codice, in quanto, dando luogo ad affidamenti in forma diretta, è derogatoria di quella ordinaria basata sulla concorrenza e competizione tra operatori economici.

Vediamo, allora, cosa sono gli affidamenti di somma urgenza e qual è la corretta procedura da seguire.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Il Decreto Legislativo 36/2023, arricchito dagli interventi del correttivo, ha significativamente approfondito e reso più complete diverse figure e concetti rispetto alla normativa precedente, introducendo aspetti e previsioni precedentemente assenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), integrata con la previsione del cosiddetto “RUP in prestito” (articolo 15, comma 2). Tuttavia, il Codice non fornisce indicazioni operative dettagliate su come le stazioni appaltanti, in caso di carenza, possano concretamente richiedere e ottenere da altre amministrazioni questo RUP “in prestito”.

Analizziamo quindi le possibili modalità procedurali. 

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

L’articolo pubblicato sul Diario dei Nuovi Appalti (https://diarionuoviappalti.it/cam-sentenze-anacparma/) evidenzia come, nonostante fossero già previsti ed imposti fin dal codice 163/2006, i criteri ambientali minimi (CAM) rappresentano un adempimento che ancora crea qualche difficoltà sia alle stazioni appaltanti (che hanno l’obbligo di applicarli nei casi e nei modi prescritti oggi dall’articolo 57, comma 2, del codice 36) sia agli operatori economici (che devono adeguarsi ad essi se vogliono contrattare con la pubblica amministrazione).

Vediamo, allora, cosa sono i CAM, cosa comporta la loro applicazione e cosa determina la loro disapplicazione o non corretta applicazione.

Puntualmente descritta e normata nel codice 50, la verifica di anomalia è stata invece totalmente rimessa dal codice 36 alla discrezionalità della stazione appaltante in quanto soggetto qualificato nel nuovo contesto codicistico. Quando e come deve essere attivato dunque il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta? Vediamolo insieme.

Il recente report pubblicato dall’ANAC sull’andamento delle qualificazioni fino al 31 dicembre 2024 ha evidenziato un aumento delle richieste bocciate (v. https://diariodiac.it/qualificazione-stazioniappaltanti-raddoppiano-le-pa-bocciate-solo-1-260-faranno-ppp-lavori/) e i nuovi requisiti introdotti dal correttivo, che si applicano alle istanze successive alla loro introduzione e ai rinnovi delle qualificazioni già ottenute, potrebbero confermare questo trend negativo, soprattutto se non si chiariscono alcuni aspetti operativi relativi alla loro osservanza (v. https://diarionuoviappalti.it/rinnovi-qualificazioni/).

Ma, quali sono in concreto i limiti che incontra un soggetto non qualificato per l’affidamento e la gestione di un appalto? Cosa può fare e cosa gli è precluso?

Vediamolo insieme.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO

Sia il codice dei contratti pubblici (oggi, articolo 96) sia l’ANAC (ex multis, Atto del Presidente del 10/07/2024) sia la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 24/04/2024, n. 7) sono chiari e fermi nell’affermare che i requisiti, generali e speciali, di partecipazione agli appalti devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, per tutta la durata della gara, e fino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Ciò impone, evidentemente, non solo il dovere in capo all’operatore economico di informare la stazione appaltante di ogni variazione incidente in tal senso (anche in nome del generale principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e pubblica amministrazione sancito dal comma 2-bis dell’articolo 1 della Legge n. 241/1990), ma anche il dovere in capo alla stessa stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo.

Viene, quindi, da chiedersi che validità abbiano i certificati a tal fine necessari? Ogni quanto tempo la stazione appaltante deve, pertanto, chiedere nuovamente detti certificati per avere certezza della continuità del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico?
Vediamolo insieme.

APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO/19

Orchestratore e schede ANAC: rappresentano tuttora una difficoltà ed un elemento di incertezza per stazioni appaltanti e RUP non solo in fase di indizione della procedura di affidamento, ma anche nella fase esecutiva, per la comunicazione degli eventi successivi alla stipula del contratto. Quale scheda compilare? Cosa indicare? Come? Interrogativi che non trovano una facile risposta, anche per i continui aggiornamenti delle schede, l’ultimo qualche giorno fa, con l’inserimento di nuove tipologie che, se da un lato, mirano proprio a consentire alle stazioni appaltanti di effettuare operazioni prima impossibili, nello stesso tempo, non permettono appunto di stabilizzare e apprendere definitivamente i meccanismi della digitalizzazione.
Riprendiamo, allora, dopo quella relativa all’affidamento diretto ex articolo 50 del Codice (Dubbi e interrogativi delle stazioni appaltanti, RUP e responsabili di fase sulla compilazione delle schede sull’esecuzione dell’appalto: la guida – DIAC), l’illustrazione delle schede ANAC, proseguendo con quelle relative alle procedure negoziate senza bando nel sottosoglia, di cui all’articolo 50 del Codice.

Quale scheda ANAC va compilata?
Per le procedure negoziate senza bando nel sottosoglia, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, sono utilizzabili due schede:
– la scheda P7_1_3, in caso di procedura negoziata senza bando con consultazione degli operatori economici individuati con una previa indagine di mercato ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice (cosiddetta procedura a due fasi);
– la scheda P7_2, in caso di procedura negoziata senza bando con consultazione degli operatori economici individuati da elenchi di operatori economici, ai sensi dell’Allegato II.1 del Codice (cosiddetta procedura a fase unica).

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In materia di contratti pubblici vige il principio inderogabile per il quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni. La proroga contrattuale, pertanto, in quanto idonea a differire il momento dell’indizione della nuova gara e, quindi, ad incidere sui principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, è un istituto eccezionale, utilizzabile nei limiti fissati dalla legge.

Vediamo, quindi, quando e come può legittimamente farsi uso della proroga contrattuale.

Quanti tipi di proroga ammette il Codice dei contratti pubblici?

Rispetto al codice previgente (articolo 106, comma 11), il Decreto legislativo n. 36/2023 è più puntuale e dettagliato nel prevedere, all’articolo 120, due tipologie di proroga ammesse dal legislatore, disciplinando infatti: – al comma 10, l’opzione di proroga; – al comma 11, la proroga tecnica.

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La documentazione antimafia, che va acquisita prima della stipula dei contratti di appalto, crea sempre qualche difficoltà alle stazioni appaltanti sia per le tempistiche del relativo rilascio (spesso inconciliabili con quelle dell’appalto stesso) sia per la non sempre chiara conoscenza di quando la stessa sia obbligatoria.

Vediamo, dunque, di cosa si tratta e cosa devono fare le stazioni appaltanti per evitare blocchi agli appalti quando vi siano ritardi nella acquisizione di detta documentazione.

Qual è la documentazione antimafia?

L’articolo 84 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Testo Unico antimafia) distingue la documentazione antimafia in comunicazione antimafia e informazione antimafia.

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Disciplinate dal codice 36 in maniera differente a seconda se riferite al sopra o al sotto-soglia, le garanzie, provvisoria e definitiva, sono state oggetto di revisione ad opera del correttivo (Dlgs. 209/2024) che, in parte, vi ha finalmente recepito indirizzi interpretativi extra codice e, in parte, ne ha accentuato la matrice digitale. Vediamo, allora, come vanno costituite le garanzie e a cosa devono prestare attenzione stazioni appaltanti ed operatori economici.

Come vanno costituite le garanzie?

Sia nel sotto che nel sopra soglia, le garanzie si distinguono in provvisoria e definitiva, laddove:
– la provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
– la definitiva è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

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Previsto e disciplinato già nell’ambito del procedimento amministrativo in generale (articolo 6, comma 1, lettera b, della legge 241/1990), il soccorso istruttorio è stato oggetto di una disciplina specifica in materia di affidamento dei contratti pubblici già nel codice 163/2006 (articolo 38, comma 2bis), passando poi per il codice 50/2016 (articolo 83, comma 9) e approdando infine nel vigente codice 36/2023, che vi dedica un articolo tutto suo (articolo 101, rimasto intatto dopo il correttivo di cui al Dlgs 209/2024) e che ne ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni rispetto alle discipline previgenti.

Vediamo, quindi, qual è la nuova connotazione del soccorso istruttorio e i limiti a cui è comunque tenuto.

Quali sono le caratteristiche del nuovo soccorso istruttorio?

Come chiarito sin dalla relazione Illustrativa al codice, il nuovo soccorso istruttorio disciplinato nell’articolo 101 è caratterizzato da alcune novità volte a semplificare e chiarire profili che hanno dato luogo a difficoltà applicative sotto le discipline previgenti.

Se, da un lato, infatti, in una logica semplificatoria, la nuova disciplina tende a evitare, nei limiti del possibile, che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, che può pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante, dall’altro lato garantisce che ciò avvenga nel rispetto del principio della par condicio.

Il Codice 36 contiene una serie di previsioni tese a favorire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti dei contratti pubblici, nonché ad agevolarle rispetto ad alcuni adempimenti, proprio al fine di consentirne la crescita e l’accesso al mercato. Ed il Correttivo ha ulteriormente rafforzato tale favore, ad esempio per il subappalto. Ma non sempre è chiaro a quali operatori economici corrisponda effettivamente la suddetta classificazione di impresa e non sempre i contratti pubblici sono “tarati” per detti operatori economici.

Vediamo, allora, quali sono le micro, le piccole e le medie imprese e cosa il legislatore, anche del Correttivo, prevede per esse?

Chi sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (c.d. PMI)? Per conoscere i requisiti che definiscono un operatore economico quale micro, piccola o media impresa, dobbiamo rifarci al decreto del 18/04/2005 del Ministero delle attività produttive.

Lasciato intatto dal correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, a dimostrazione evidente della esaustività e della chiarezza della previsione, l’articolo 52 del Codice, disciplinante una forma di controllo semplificato del possesso dei requisiti per il sotto-soglia, non è tuttavia esente da errate applicazioni da parte delle Stazioni Appaltanti.

Vediamo, allora, cosa consente esattamente la norma ed a quali condizioni.

 

Cosa prescrive l’articolo 52 del Codice?

L’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 introduce una deroga al regime generale di verifica dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici. E’, infatti, contenuto nella Parte I del Libro II (articoli 48 – 55) del Codice, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali il Legislatore ha riservato una disciplina specifica e derogatoria di quella ordinaria (articolo 48, comma 9).

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Sebbene nel passaggio dal codice 50 all’attuale codice 36 sia stato promosso da semplice criterio a vero e proprio principio, previsto e disciplinato in un articolo tutto suo, la rotazione crea ancora qualche problema alle stazioni appaltanti, come dimostrano anche alcuni ammonimenti dell’ANAC. Vediamo, quindi, quando e come il principio di rotazione può non trovare applicazione o può essere legittimamente derogato.

A quali procedure di affidamento si applica?
Il principio di rotazione è disciplinato dall’articolo 49 del Codice, contenuto nella Parte I del Libro II, dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai quali infatti il Legislatore ha riservato una disciplina specifica (articoli 48 – 55).

Completamente ignorato dal Correttivo di cui al Decreto legislativo n. 209/2024, nonostante le modifiche proposte da alcune iniziative parlamentari che lo hanno preceduto, il cosiddetto “quinto d’obbligo” è rimasto confermato nelle prescrizioni contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice. Ciononostante, continua a creare qualche dubbio operativo alle stazioni appaltanti.

Vediamo, quindi, di cosa si tratta e cosa comporta effettivamente.

Cos’è il quinto d’obbligo? È la misura massima, pari al 20 per cento dell’importo del contratto, entro la quale la prestazione in appalto può aumentare o diminuire in corso di esecuzione, obbligando di fatto l’appaltatore ad adeguarsi mantenendo ferme le condizioni contrattuali e senza poter ricorrere alla risoluzione contrattuale. Da qui, appunto, l’espressione “quinto d’obbligo”, la cui previsione e disciplina sono contenute nel comma 9 dell’articolo 120 del Codice 36, a mente del quale “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Presto, pertanto, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico diventerà l’unica modalità attraverso cui richiedere i certificati/documenti necessari per effettuare le verifiche del possesso dei requisiti.

Vediamo, quindi, come funziona il FVOE e come si richiedono i certificati/documenti.

Quali sono i certificati/documenti acquisibili con il FVOE? Attualmente, i certificati/documenti che il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico consente di acquisire, attraverso i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per l’affidamento dei contratti pubblici

L’articolo 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 al Codice 36 definisce l’accordo quadro come “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. Vediamo, però, in concreto in cosa consista un accordo quadro e cosa comporti per stazioni appaltanti ed operatori economici.

Qual è la peculiarità dell’accordo quadro?

A differenza del contratto cosiddetto chiuso, che è il contratto tipico, ossia quello che disciplina compiutamente in ogni suo aspetto i rapporti tra le parti contrattuali, l’accordo quadro “realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” (Consiglio di Stato, Sentenza del 02/10/2024, n. 7896).

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Vediamo, dunque, come funziona il nuovo sistema codicistico di accesso agli atti basato sulla digitalizzazione degli appalti e sulle piattaforme di approvvigionamento digitale.

Cosa bisogna fare per accedere agli atti?

A differenza di quanto avveniva prima ai sensi dell’articolo 53 del Codice 50/2016, dal 1° gennaio 2024, con la piena efficacia degli articoli 35 e 36 del nuovo Codice, per accedere agli atti di gara non è più necessaria una espressa richiesta in tal senso avente i requisiti prescritti in via generale dalla legge n. 241/1990 (ossia, sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento cui si vuole accedere), ma è automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è “definitivamente” escluso, di accedere in via diretta, non solo a documenti (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche ai dati e alle informazioni presupposti all’aggiudicazione ed inseriti nella piattaforma digitale ex articolo 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione.

Con la recente delibera 497 del 29 ottobre 2024, l’ANAC ha richiamato l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di monitorare in maniera effettiva ed efficace l’esecuzione contrattuale, fornendo indicazioni-guida ed invitando ad utilizzare a tal fine le piattaforme di approvvigionamento digitale. Tuttavia, sono ancori molti i dubbi e gli interrogativi che si pongono stazioni appaltanti, RUP e responsabili di fase, allorquando bisogna compilare le schede relative all’appalto, da trasmettere alla PCP dell’ANAC, nonostante l’Orchestratore. Abbiamo, pertanto, pensato di illustrare le schede da compilare per l’affidamento e per la successiva fase esecutiva delle tipologie di appalti più utilizzate o che suscitano più frequentemente i dubbi, cominciando dall’affidamento diretto ex articolo 50 del Codice.

Quale scheda ANAC va compilata?
Per l’affidamento diretto di cui all’articolo 50 del Codice sono utilizzabili due schede:
– la scheda AD5, in caso di affidamento diretto di importo inferiore a 5mila euro (i cosiddetti microaffidamenti);
– la scheda AD3, in caso di affidamento diretto di importo pari/superiore a 5mila euro e fino a 140mila euro, per i beni e servizi, e a 150mila euro, per i lavori.

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