APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nell’ambito dei contratti pubblici, le certificazioni dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, parità di genere, ecc.) assumono oggi un ruolo strategico. Non solo consentono agli operatori economici di ottenere riduzioni di garanzie e premialità, ma sono spesso un requisito per la qualificazione SOA. Tuttavia, non tutte le certificazioni sono automaticamente valide. Per essere riconosciute, devono essere autentiche, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati e conformi al quadro giuridico europeo, in particolare al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti per l’accreditamento. In Italia, l’Ente di accreditamento ufficiale è Accredia, ma il mercato globalizzato ha portato alla diffusione di certificazioni estere. Questo impone alle stazioni appaltanti di valutare non solo l’accreditamento dell’organismo estero, ma anche il fatto che l’Ente di accreditamento sia riconosciuto a livello internazionale, attraverso gli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA). Infatti, una certificazione priva dei requisiti sopra indicati può essere non ammissibile in gara, con conseguenze facilmente immaginabili.
Di seguito, dunque, gli aspetti fondamentali di cui devono tenere conto le stazioni appaltanti nella verifica delle certificazioni.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Introdotte all’interno del Bando – tipo ANAC n. 1/2023 (paragrafo 9.1.) in occasione del recente aggiornamento, le “sovvenzioni estere distorsive” si sono aggiunte agli ordinari requisiti di partecipazione, generali e speciali, previsti dal Codice, costituendo un ulteriore obbligo dichiarativo in capo agli operatori economici con un corrispondente ulteriore adempimento in capo alle stazioni appaltanti. Sebbene esse ricorrano solo in caso di procedure di gara di importi determinati e di notevole entità, innescano in ogni caso specifici sub-procedimenti, sia nella fase di valutazione amministrativa sia nella fase di aggiudicazione, che incidono sulle ordinarie tempistiche di gara previste dal Dlgs. n. 36/2023, rischiando di dilatarle sensibilmente.
Vediamo insieme, allora, di cosa si tratta e qual è l’iter da seguire in caso di sovvenzioni estere distorsive.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Il Codice dei contratti pubblici non disciplina in maniera puntuale l’iter operativo che le stazioni appaltanti devono seguire allorquando ricorrono al meccanismo dell’inversione procedimentale, limitandosi a prevedere solo che, qualora scelgano tale facoltà, le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti (articolo 107, comma 3).Il merito di aver procedimentalizzato il meccanismo, la cui finalità è quella di semplificare e accelerare l’iter di gara, è stato dell’ANAC, che lo ha fatto all’interno del Bando – tipo n. 1, a cominciare dalla versione del 2021 (sotto il Codice 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019, dal decreto-legge 76/2020 e dal decreto legge 77/2021), passando per la versione 2023 (sotto il nuovo Codice 36/2016), fino alla recente versione aggiornata al Correttivo, approvata con la Delibera n. 365 del 16/09/2025. Anzi, in quest’ultima versione del Bando-tipo, l’iter è stato arricchito di ulteriori passaggi, alcuni obbligatori e altri opzionali e/o alternativi tra loro, che hanno finito per appesantire un meccanismo pensato invece per velocizzare la selezione dell’affidatario.
Considerato che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 83 del Codice, i bandi di gara vanno redatti in conformità dei bandi tipo, salve le deroghe espressamente motivate nella delibera a contrarre, vediamo insieme quali passaggi deve compiere, quindi, la stazione appaltante secondo l’ANAC, quando sceglie l’inversione procedimentale.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) di individuare e indicare nei documenti iniziali di gara e nella determina di affidamento diretto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare negli appalti pubblici, in conformità con le disposizioni contenute, in particolare, nell’Allegato I.01. La corretta individuazione del CCNL è fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e una corretta concorrenza, ma è spesso un’operazione che può rappresentare per la stazione appaltante una sfida complessa a causa dell’ampia gamma di contratti esistenti e della necessità di verificarne i requisiti richiesti a tal fine dalla norma.
Vediamo insieme, allora, quali passi compiere per superare tali ostacoli.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) di individuare e indicare nei documenti iniziali di gara e nella determina di affidamento diretto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare negli appalti pubblici, in conformità con le disposizioni contenute, in particolare, nell’Allegato I.01. La corretta individuazione del CCNL è fondamentale per garantire la tutela dei lavoratori e una corretta concorrenza, ma è spesso un’operazione che può rappresentare per la stazione appaltante una sfida complessa a causa dell’ampia gamma di contratti esistenti e della necessità di verificarne i requisiti richiesti a tal fine dalla norma.
Vediamo insieme, allora, quali passi compiere per superare tali ostacoli.
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Nell’ambito dei contratti pubblici, la sicurezza e i relativi costi rappresentano un aspetto molto importante sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. La corretta determinazione e indicazione di tali costi sono, infatti, fondamentali per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a cui devono tendere entrambe le parti dell’appalto, anche conformemente alla Costituzione (articolo 32). Esistono, tuttavia, diverse tipologie di costi per la sicurezza di cui bisogna tenere conto, che differiscono tra loro per natura, finalità e regime giuridico. Vediamolo insieme.
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Quando ad una Stazione Appaltante ed al suo RUP giunge una richiesta di subappalto si apre una procedura valutativa e autorizzativa della richiesta, che l’articolo 119 del Codice scandisce in maniera puntuale attraverso una serie di verifiche e adempimenti da compiere entro tempistiche prefissate. Una procedura che, con la digitalizzazione degli appalti, si è arricchita dell’ulteriore fase di compilazione delle schede ANAC di riferimento, secondo la successione prevista dall’Orchestratore.
Vediamo insieme, quindi, le tappe e gli adempimenti di questo iter procedurale.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel contesto degli appalti pubblici, la distinzione tra il quadro economico dell’intervento e il quadro economico della gara spesso sfugge, ma è invece fondamentale per una corretta gestione finanziaria del progetto. Il primo, infatti, rappresenta la visione completa e strategica dell’intera opera, includendo non solo i costi diretti delle lavorazioni, ma anche tutte le spese accessorie, gli oneri per la progettazione e le somme a disposizione per imprevisti e variazioni. Al contrario, il quadro economico della gara si concentra specificamente sulla parte del progetto destinata all’affidamento, focalizzandosi sul prezzo base e sulle voci soggette a ribasso.
Comprendere questa differenza è, quindi, fondamentale per le stazioni appaltanti, poiché il corretto inquadramento e utilizzo del quadro economico dell’intervento sono essenziali per garantire la pianificazione, il controllo e la gestione efficace dell’intero ciclo di vita di un progetto pubblico, così come previsto dal Dlgs. 36/2023.
Vediamolo meglio.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in materia di contratti pubblici. Spetta, infatti, alla stazione appaltante definire gli strumenti e le misure ritenuti più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci per raggiungere l’interesse pubblico concreto che l’appalto mira a soddisfare. Una discrezionalità che il Codice 36, in quanto basato sul sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, ha ancor più valorizzato: basti citare la disciplina dell’anomalia dell’offerta per la quale non è più la norma a prescriverne gli indizi, ma viene rimessa alla stazione appaltante l’individuazione degli elementi rivelatori. Tutto ciò, però, a condizione che le scelte operate non siano irragionevoli, irrazionali, sproporzionate o arbitrarie, limitando ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti o creando posizioni di privilegio. In tal caso, infatti, la scelta è soggetta al sindacato del giudice amministrativo. Una volta, però, che queste scelte vengono effettuate e si concretizzano nelle regole stabilite e rese pubbliche nella lex specialis, entra in gioco il principio dell’autovincolo, spesso sottostimato o sconosciuto dalle stazioni appaltanti nella portata e nelle conseguenze. Tale principio, invece, garantisce trasparenza e parità di trattamento, in quanto assicura che le regole iniziali siano rispettate da tutti, inclusa l’amministrazione stessa. Comprendere appieno la sua portata e operare correttamente è, quindi, essenziale per evitare vizi, contenziosi e per assicurare il buon esito delle procedure e della successiva esecuzione contrattuale.
Vediamo insieme, dunque, in cosa consiste e cosa comporta il principio dell’autovincolo.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Nel sistema degli appalti pubblici, il principio di massima concorrenzialità è un cardine, in quanto mira a garantirne l’efficienza, l’economicità e la trasparenza, princípi fondamentali dell’attività amministrativa in generale (articolo 1 della legge 241/1990). Tuttavia, esistono situazioni eccezionali in cui tale principio può essere derogato. Tra queste, l’infungibilità. Quando un bene o un servizio è “infungibile”, ovvero non vi sono alternative ad esso, infatti, si apre la possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, determinando una competizione tra un numero ristretto di operatori economici o, in alcuni casi, addirittura all’affidamento diretto, anche al fornitore uscente in deroga al principio di rotazione. Ma, proprio perché può limitare la concorrenza e generare potenzialmente condizioni di acquisto meno favorevoli per l’amministrazione, tale deroga non è priva di rischi. Per tale ragione, l’accertamento dell’infungibilità deve essere rigoroso e debitamente motivato.
Vediamo insieme, dunque, cosa devono fare le stazioni appaltanti per operare correttamente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’accordo di cooperazione tra amministrazioni, previsto in via generale dall’articolo 15 L. 241/1990 e declinato più specificamente dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs. 36/2023, è un’intesa tra due o più enti, finalizzata alla realizzazione di un interesse pubblico comune attraverso la messa in comune di risorse e l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività. È, dunque, uno strumento molto utile per realizzare insieme un progetto comune: l’unione fa la forza. La sua natura, pertanto, è squisitamente collaborativa e non sinallagmatica, distinguendosi così dai contratti pubblici (appalti o concessioni), che prevedono uno scambio di prestazioni a titolo oneroso. La corretta qualificazione di tali intese è fondamentale per determinare se esse rientrino o meno nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e per evitare l’elusione delle procedure di evidenza pubblica, che tutelano la trasparenza e l’equo accesso al mercato per gli operatori economici. Una errata interpretazione può esporre le amministrazioni a contenziosi e obblighi risarcitori.
Vediamo, dunque, insieme come inquadrare e utilizzare correttamente questo strumento.
Ne avevamo anticipato le funzionalità su Diario dei Nuovi Appalti ad aprile scorso (https://diarionuoviappalti.it/orchestratore-schede/) e ora l’ANAC conferma che finalmente sono operative le nuove schede AVR (Avvio Verifica Requisiti) e TVR (Termine Verifica Requisiti). Grazie ad esse le stazioni appaltanti possono effettuare controlli sui requisiti di soggetti individuati prima dell’inizio formale di una procedura di affidamento e, quindi, senza dover necessariamente acquisire il CIG.
Salvo se siano state già integrate in qualche piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (pad), l’utilizzo delle nuove schede richiede l’accesso alla PCP – Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC e la successiva interazione con il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.
PCP e FVOE, pertanto, sono stati implementati con nuove funzionalità.
Vediamo insieme i passi da compiere.
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Nelle ultime settimane, il rinnovo della qualificazione delle stazioni appaltanti è stato un argomento molto discusso e dibattuto a causa dei requisiti introdotti e modificati dal Correttivo e del conseguente loro recepimento (solo dal 25 giugno scorso) nel sistema ANAC, a tal fine aggiornato all’esito di una consultazione on line lanciata dall’Autorità nei mesi precedenti. Protagonista silenzioso di tale processo di riqualificazione (l’articolo 11 dell’Allegato II.4 del Codice attribuisce testualmente alle stazioni appaltanti il compito di accedere all’AUSA – rectius, al servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” – per inserire/aggiornare i dati necessari) è il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA). Ma chi è esattamente il RASA? Quali sono le sue funzioni principali, spesso misconosciute, e le responsabilità che gli derivano nel sistema complessivo degli appalti pubblici? Quali incompatibilità sussistono per tale ruolo? Il Codice, infatti, non prevede né cita tale figura.
Vediamolo insieme.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
L’ANAC ha recentemente finalizzato l’aggiornamento del sistema di qualificazione (il 24 giugno 2025), incorporando i nuovi requisiti introdotti o modificati dal Decreto Legislativo 209/2024 (cd. “Correttivo”). Questo aggiornamento permette ai RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di procedere con l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste, come dettagliato nell’Allegato II.4 del Codice. Tali dati, combinati con quelli importati dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), determineranno il punteggio complessivo e il conseguente livello di qualificazione ottenuto con l’invio dell’istanza. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Autorità, prima con la consultazione pubblica e poi con gli aggiornamenti del Manuale Utente e con gli avvisi pubblicati nel servizio dedicato, le Stazioni Appaltanti manifestano ancora incertezze.
Cerchiamo, quindi, di rispondere ai dubbi più frequenti.
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Il Correttivo di cui al Dlgs. 209/2024 ha introdotto significative modifiche alle modalità di qualificazione e partecipazione alle gare dei consorzi stabili, un tema da sempre fonte di incertezza, specialmente per le stazioni appaltanti. Per fare chiarezza, l’ANAC ha emesso un Comunicato il 28 maggio 2025, pubblicato lo scorso 16 giugno, fornendo utili indicazioni operative.
Vediamo, dunque – norme e Comunicato alla mano – cosa sono i consorzi stabili, come devono qualificarsi e come possono partecipare alle gare di appalto nell’attuale contesto normativo.
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L’articolo 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al Codice, coerentemente con l’articolo 89, comma 1, lett. c), del Dlgs. 81/2008, dispone che il RUP assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La figura del responsabile dei lavori e i suoi compiti sono disciplinati nel Titolo IV del Dlgs. 81/2008, dedicato ai “CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del T.U. Sicurezza. È evidente, dunque, che, in ambito appalti pubblici, tale figura entri in gioco negli appalti di lavori per i quali l’articolo 4, comma 1, del medesimo Allegato I.2 al Codice prescrive che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Vediamo, dunque, quali sono i compiti del RUP tecnico in questa ulteriore veste e quali effetti possano derivare nello svolgimento dell’ulteriore compito dall’eventuale designazione di un RUP privo dei requisiti richiesti.
ISTRUZIONI PER L'USO
Sebbene sia indice di una criticità o comunque di una deviazione dall’iter ordinario, il ritiro di una procedura di affidamento di un appalto pubblico, nella doppia tipologia dell’annullamento e della revoca in autotutela, non è un evento così remoto e raro. Comprendere, pertanto, la distinzione tra revoca e annullamento in autotutela è fondamentale per le stazioni appaltanti, in quanto, al di là dell’effetto comune (appunto, il ritiro della procedura), le motivazioni legittimanti e le tempistiche sono diverse, così come le modalità di comunicazione all’ANAC, a mezzo la compilazione della relativa scheda.
Cerchiamo, quindi, di chiarire questi aspetti tecnici e operativi.
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La Sentenza del TAR Marche – Ancora del 29/04/2025, n. 312 ha lambito, senza tuttavia entrare nel merito (la questione era un’altra), una tematica che crea molti dubbi alle stazioni appaltanti e cioè se il “Prospetto informativo disabili”, acquisibile da qualche mese tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE, equivalga al “Certificato di ottemperanza” ai fini della verifica di conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, quindi, ai fini del possesso del requisito generale previsto dall’articolo 94, comma 5, lett. b), del Dlgs. 36/2023.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Che cos’è il Prospetto informativo disabili?
Il Prospetto informativo (articolo 9, comma 6, L. 68/1999) è una dichiarazione telematica che i datori di lavoro (sia pubblici che privati) devono inviare agli uffici competenti. Contiene informazioni dettagliate sulla loro situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente ad altre categorie protette. Include il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
Mentre ancora si attende che l’ANAC predisponga una dichiarazione di equivalenza standard (secondo le intenzioni espresse nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023) e che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti che possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato I.01 (attese, secondo le previsioni del Legislatore, entro lo scorso 31 marzo 2025), operatori economici e stazioni appaltanti sono soli nell’affrontare, rispettivamente, la dichiarazione e la verifica della equivalenza del CCNL differente applicato dai primi rispetto a quello prevalente indicato dalle seconde.
Il Codice 36, infatti, all’articolo 11, prevede la possibilità per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, subordinando tuttavia tale facoltà alla condizione che il CCNL alternativo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Si tratta di una previsione che, pur finalizzata a contemperare la libertà d’impresa con la necessità di assicurare condizioni di lavoro adeguate e uniformi nel contesto degli appalti pubblici, finisce per porre specifici e gravosi adempimenti in capo sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti, tanto che sta divenendo prassi indicare e applicare il CCNL indicato volta per volta dalla stazione appaltante di turno, per evitare in tal modo sia la verifica rischiosa e complessa dell’equivalenza che l’effetto di una manodopera diversa da quella stimata nei documenti di gara.
Vediamo, dunque, quali adempimenti comporta l’eventuale applicazione di un CCNL differente.
APPALTI ISTRUZIONI PER L'USO
La necessità prevista dal Codice e, nello stesso tempo, l’attuale indisponibilità, di apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per fornire aggiornamenti e esempi relativi alle metodologie di calcolo della revisione dei prezzi di cui all’Allegato II.2bis del Codice, evidenziano la complessità interpretativa e attuativa di dette metodologie di calcolo. Lo abbiamo detto (https://diarionuoviappalti.it/revisione-prezzi-linee-mit/) e lo testimoniano le tante perplessità manifestate dalle stazioni appaltanti, spesso disorientate nell’applicazione delle nuove norme, a fronte di un sistema normativo che invece pone in capo ad esse l’intera responsabilità di individuare e indicare nei documenti di gara gli indici revisionali applicati all’appalto, di monitorarne l’andamento e effettuarne l’applicazione, automaticamente e senza istanza di parte.
Vediamo, allora, di chiarire quando si applica la revisione dei prezzi e come devono farvi fronte le stazioni appaltanti.
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