SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMPIANTI
Rinnovabili, il testo unico NON BASTA. Edilizia libera, Pas, idroelettrico: i nodi
Le osservazioni di Ance e degli operatori del settore sentiti da Diario Diac non lasciano spazio a interpretazioni: il decreto legislativo approvato dal governo la scorsa settimana rischia di non accelerare più di quanto necessario le procedure autorizzative per le installazioni di pannelli fotovoltaici e pale e turbine eoliche. Il ruolo degli enti nel rilascio dei pareri, la disponibilità dei terreni non di proprietà per le opere di connessione
IN SINTESI
Il decreto legislativo sui regimi amministrativi per gli impianti rinnovabili, approvato la scorsa settimana dal governo per semplificare gli iter autorizzativi, non semplifica a sufficienza.
Per l’Ance, i risultati sono considerati buoni in generale sulle semplificazioni. Ma solo in generaleQuello che invece non c’è è il riordino generale ovvero un testo unico che andasse a sostituire i testi ad oggi vigenti. La conseguenza, per i costruttori, è che bisognerà agire col nuovo decreto verificando però di rispettare anche i precedenti. Insomma, non proprio il massimo della semplificazione
Se, da un lato, uno dei punti più positivi del riordino normativo riguarda le cosiddette zone di accelerazione che dovranno essere individuate da Regioni e Province autonome entro il 21 febbraio 2026 così come l’accorpamento degli interventi in soli tre regimi, dall’altro secondo gli operatori del settore interpellati da Diario Diac permangono tante perplessità sulla disciplina dell’edilizia libera e della Pas (procedura abilitativa semplificata), così come sul ruolo degli enti e i pareri che dovranno rilasciare o sulla poca attenzione agli interventi idroelettrici. Ma non solo.
I tre regimi del decreto non semplificano gli iter quanto dovrebbero
Partendo dall’articolo 3, secondo le osservazioni raccolte dal nostro giornale dal mondo degli operatori del settore rinnovabili, è un bene che venga normato il principio dell’interesse pubblico prevalente di derivazione europea per cui va data priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Quello che preoccupa ancora, però, è che molte volte l’incompatibilità ambientale viene lasciata a giudizi soggettivi degli Enti preposti senza che siano avvalorate da motivi tecnici e riscontrabili.
Venendo al regime dell’edilizia libera, va chiarito come possano essere gestite le aree che non sono di proprietà ma che sono necessarie per le opere di connessione. Nell’Allegato A, per esempio, sono consentiti in edilizia libera gli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5Mw, così come la costruzione delle opere di connessione. Ma è altamente improbabile che siano nella disponibilità del proponente anche le aree (nel caso di aree private) per il collegamento alla rete elettrica e sulle quali di solito si applica la procedura di esproprio e servitù. Con la diretta conseguenza che i proponenti dovrebbero ricorrere molto più probabilmente alla Pas. Bene, invece, sull’edilizia libera l’inclusione degli interventi di revamping e repowering siano in Edilizia libera e d alcuni, come l’idroelettrico, senza bisogno di alcuna autorizzazione o titolo edilizio.
Anche sulla già citata procedura abilitativa semplificata, poi, il nuovo testo unico rinnovabili non convince del tutto gli addetti ai lavori. E’ sì positivo l’inserimento della possibilità di attivare la procedura di espropriazione per la realizzazione delle opere di connessione. Ma la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell’esito positivo della Pas – fondamentale insieme alla cadenza dei termini di impugnazione sono fondamentali per la bancabilità dell’investimento – dovrebbe essere automatica e richiesta dall’amministrazione, anziché dal proponente.
Il terzo regime previsto dal decreto è quello dell’autorizzazione unica (art. 9). Tutto bene? Non proprio, anche qui vengono ravvisare poche semplificazioni de facto rispetto al Paur, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Le tempistiche, infatti, sono sempre soggette a slittamento in funzione dei pareri e delle richieste di integrazioni da parte degli Enti.
Idroelettrico, prima la concessione poi il preventivo di connessione. Le gare
Capitolo idroelettrico, infine. Così come scritto, nel caso di richiesta di concessione di acqua pubblica a scopo idroelettrico, il proponente deve aver già accettato il preventivo di connessione senza sapere se la risorsa è disponibile oppure no.
Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.
- Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.
L’accettazione del preventivo di connessione dovrebbe avvenire dopo l’ottenimento della concessione. Sarebbero quindi da rivedere le tempistiche per la presentazione della domanda abilitativa.
Sull’idroelettrico e il tema delle concessioni da rinnovare, di cui avevamo scritto qui, ieri sono arrivate anche le preoccupazioni dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil. In una nota hanno espresso “forte preoccupazione” per le attuali modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, che “se non saranno modificate rischiano di dare corso a un vero e proprio depauperamento delle stesse, come dimostra il caso delle prime due concessioni messa a gara dalla Regione Lombardia”. Anche perché, sottolineano, “le società estere possono partecipare alle gare per l’aggiudicazione di concessioni in Italia, mentre la stessa condizione non è garantita per le società italiane che volessero partecipare a gare fuori dal perimetro nazionale”. Con l’arrivo di Tommaso Foti al dicastero degli Affari europei e Raffaele Fitto come pedina di riferimento nella nuova Commissione Ue, l’ipotesi del blocco delle gare più volte sollecitata anche dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin torna fortemente in primo piano.