IL NUOVO TESTO UNICO
Rinnovabili: iter brevi per accumuli, repowering e pompe di calore
Con il testo aggiornato, vengono rimossi ostacoli procedurali per interventi che non richiedano nuovo consumo di suolo. Viene estesa, inoltre, la portata del regime dell’attività libera ad alcune tipologie di interventi a impatto ambientale e paesaggistico zero o comunque minimale. Pichetto: “Questo correttivo rappresenta un passaggio fondamentale per dare ancora più sprint alle rinnovabili, rimuovendo gli ostacoli che finora ne hanno condizionato lo sviluppo. È un intervento, frutto del lavoro congiunto con i colleghi Casellati e Zangrillo che presta ascolto al settore e consolida il nostro percorso per centrare gli obiettivi ambientali ed energetici”.
Via libera preliminare al nuovo testo unico sulle rinnovabili, il provvedimento che sulla carta (nella pratica si vedrà) promette di accelerare e semplificare le procedure autorizzative per gli impianti eolici, fotovoltaici. Ieri in Consiglio dei ministri sono state approvate diverse misure correttive: tra le principali, come da testo visionato da Diac, quella di estendere la procedura di iter veloce anche agli impianti di accumulo. Una richiesta delle associazioni invitate a partecipare alla consultazione sulle misure del provvedimento per “chiarire espressamente” l’applicabilità della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Discorso simile anche per il repowering degli impianti, per cui si punta a ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi di potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva, rispettivamente, fino a 300 mw (di competenza regionale) o oltre i 300 mw (di competenza statale), che determinino una revisione della potenza non superiore al 15 per cento. Infine, nella top three delle semplificazioni ci sono anche le pompe di calore: per la revisione di potenza non oltre il 15% o per l’installazione di nuovi impianti “il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell’autorizzazione unica” viene ridotto da 120 a 40 giorni. Così come quelli per integrazioni e documenti sono scalati della metà.
Un altro tasto delicato risolto dal nuovo Tu riguarda l’interesse pubblico degli impianti, per cui “il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico sulle Rinnovabili o Testo Unico Fer), che prevede la possibilità di derogare al principio dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione delle energie rinnovabili nelle aree individuate con specifico decreto del presidente del Consiglio dei ministri, “non si applica” nel caso di aree qualificate come “idonee” ovvero come “zone di accelerazione”. “Del resto – si legge nella relazione illustrativa del provvedimento –, consentire la non applicazione del principio dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione delle energie rinnovabili sarebbe strutturalmente in conflitto con i caratteri propri delle aree idonee e delle zone di accelerazione, che si connotano, le prime, per l’attitudine a ospitare impianti da fonti rinnovabili; le seconde, per l’essere particolarmente adatte a ospitare i medesimi impianti e finanche suscettibili, alle condizioni poste dalla direttiva Red III, di comportare l’esenzione dalle valutazioni dell’impatto ambientale dei progetti ivi collocati”.
Nel testo approvato in cdm, si prevede poi che i soggetti proponenti interventi in materia di impianti fer dovranno trasmettere alla Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili (la cosiddetta “piattaforma Suer”) i “modelli unici” previsti per l’attività libera, per la procedura abilitativa semplificata e per l’autorizzazione unica. I modelli unici – si legge nella relazione illustrativa – debbono essere trasmessi dal soggetto proponente alla piattaforma Sur, “così da far confluire, nella piattaforma stessa, i dati e le informazioni relativi alle procedure medesime e, in definitiva, ottemperare a un principio di digitalizzazione amministrativa”.
Quanto al legame tra il Tu e le norme edilizie, prima di avviare la realizzazione dell’intervento da Fer in regime di attività libera, il soggetto proponente deve avere effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per gli interventi edilizi; nei casi di progetti sottoposti al regime della procedura abilitativa semplificata (Pas), il soggetto proponente allega, unitamente all’istanza di Pas, anche l’eventuale Cila o Scia per gli interventi edilizi che dovessero eventualmente rivelarsi necessari. Tuttavia, nel caso di progetti in Pas che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell’articolo 10 del testo unico edilizia (mediante permesso di costruire), il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell’avvio della procedura di Pas. L’autorizzazione unica comprende anche gli eventuali titoli occorrenti per la realizzazione di interventi edilizi. Inoltre, l’avvio degli interventi viene considerato dalla prima obbligazione giuridicamente vincolante.
Tornando agli “smaltimenti” burocratici, i tempi per l’esame dell’istanza di autorizzazione unica sono dimezzati, mentre i termine per il procedimento relativo all’autorizzazione unica con valore di valutazione di impatto ambientale passa da 120 a 40 giorni. Qualora gli interventi di revisione della potenza siano sottoposti a valutazioni ambientali, queste ultime sono limitate al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione della potenza. Tale riduzione dei termini procedurali viene prevista anche per gli impianti geotermoelettrici di potenza inferiore a 50 MW, esclusi i progetti pilota. Sempre sull’Au, l’efficacia del provvedimento passa da 4 a 5 anni. Sulle compensazioni, invece, stabilito il range per i proventi tra 0,5 e 3% del valore della produzione attesa nei primi cinque anni, al netto dell’autoconsumo.
Ancora: il dlgs prevede l’introduzione di meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (“di semplice e facile accesso”) relative agli impianti da fonti rinnovabili, in un’ottica di semplificazione che conduca all’effettiva realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili nel nostro Paese. A definire tali meccanismi sarà Arera, vista “la sua posizione di assoluta terzietà rispetto alle ‘parti in causa’ e agli interessi in conflitto” e “la sua elevata specializzazione tecnica in materia di fonti rinnovabili”. La gestione di tali meccanismi è invece affidata ad Acquirente Unico spa. L’obiettivo è quello di favorire soluzioni conciliative ed evitare così ricorsi e opposizioni che possono determinare ritardi nella realizzazione dei progetti da fonti rinnovabili.
“Questo correttivo – ha commentato il ministro Gilberto Pichetto – rappresenta un passaggio fondamentale per dare ancora più sprint alle rinnovabili, rimuovendo gli ostacoli che finora ne hanno condizionato lo sviluppo”. Nel concreto, si vedrà. Lo schema di decreto legislativo approvato ieri ora verrà trasmesso alla Conferenza unificata per l’acquisizione dell’intesa, per poi essere sottoposto all’esame del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.