OGGI IL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA

Testo unico rinnovabili, fatta l’INTESA Governo-Regioni: attività libera senza vincoli ambientali

Dall’ultima riunione delle Commissioni Ambiente, Energia e Sostenibilità e Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e dal successivo incontro con Mase, Ministero per la Pa e Ministero per le Riforme istituzionali arriva l’ok su gran parte delle proposte regionali prioritarie. Resta fuori l’esclusione della Via per le procedure uniche. Il resoconto e l’allegato con le indicazioni del governo visionati in esclusiva da Diario Diac

14 Nov 2024 di Mauro Giansante

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Testo unico rinnovabili, fatta l’INTESA Governo-Regioni: attività libera senza vincoli ambientali

Si sbroglia la matassa del testo unico sulle rinnovabili. Il riordino normativo per semplificare e accelerare le procedure autorizzative agli impianti otterrà oggi il tanto atteso parere della Conferenza Unificata per poi tornare alle commissioni competenti della Camera la prossima settimana. Il parere è atteso da parecchie settimane, nelle quali si sono svolte le audizioni delle associazioni e si è espresso anche il Consiglio di Stato, rimarcando diverse perplessità. Poi, la scorsa settimana il Dlgs era entrato finalmente all’ordine del giorno della riunione tra Stato, Regioni e Province autonome ma alla fine tutto era stato rinviato. Per questa settimana si ipotizzava una riunione straordinaria da tenersi ieri, per poi procedere con un altro rinvio a oggi. La giornata di martedì, però, ha portato in dote un accordo sostanzioso tra le Commissioni Ambiente, Energia e Sostenibilità e Infrastrutture-Mobilità-Governo del Territorio di Regioni e Province con i tre Ministeri competenti: Mase, Pubblica Amministrazione e Riforme istituzionali.

Come si legge dal resoconto e dalla relazione allegata visionati in esclusiva da Diario Diac, sono state accolte da parte del Governo la maggior parte delle proposte regionali prioritarie. Vale a dire, quelle inerenti le aree idonee degli impianti, i criteri di cumulo nei regimi di edilizia libera e Pas (procedura abilitativa semplificata), le soglie dimensionali degli impianti. Non solo, viene superato l’ostacolo del vincolo edilizio per l’attività libera. A rimanere fuori è, invece, “l’esclusione della procedura di assoggettabilità a Via nell’ambito del procedimento unico, sebbene tale opzione sia ammessa nell’ambito del Paur”, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Risolto anche il punto sugli espropri.

Andando nel dettaglio dei singoli accordi raggiunti, il governo ha accettato il riferimento generale al Dlgs 199/2021 sulle aree idonee e non idonee per la valutazione dell’interesse pubblico prevalente degli impianti. Quanto alla realizzazione degli interventi in edilizia libera, il governo ha accolto la proposta di non subordinazione “all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo e dai seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 nonché la presentazione del modello unico di cui al comma 7, del presente articolo e quanto prescritto da specifiche norme di settore”. Ovviamente resta intatto che tali interventi devono essere compatibili “con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Il soggetto proponente, prima dell’inizio dei lavori dell’intervento deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi”.

Via libera, poi, all’effetto cumulo: “Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) nonché della ripartizione stabilita ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, le regioni e le province autonome possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime di procedura abilitativa semplificata di cui al successivo art. 8”. Stesso discorso per l’articolo 8 con rimando al 9.  Accordo anche sui termini per l’entrata in esercizio degli impianti: “Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di conclusione dei lavori entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori”.

Confermata, come detto, la procedura di assoggettabilità a Via nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione oltre che del Paur. Secondo quanto segnalato dai coordinamenti e approvato dal governo, “anche il termine di due anni [proposto inizialmente dal governo] per lo svolgimento delle due procedure pare inopportuno, tenuto conto che dipende dalla volontà e possibilità del Proponente di presentare la successiva istanza di Via”. Sul tema espropri, invece, la procedura si applicherà anche al settore eolico. Autorizzazione unica: via libera dal governo alla posizione dei coordinamenti per cui “è l’autorizzazione unica a stabilire i tempi di esecuzione dei lavori e di entrata in esercizio ai fini del raggiungimento degli obiettivi del burden sharing”. Inoltre, eccetto gli impianti offshore, l’Au è rilasciata su intesa con la/le Regioni. Infine, come si legge ancora dal resoconto della seduta del 12 novembre della Commissione Ambiente e quella Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio “riguardo la riduzione delle potenze previste nell’ambito del procedimento di Attività Libera si conviene di ridurre la soglia a 5 Mw; mentre riguardo agli impianti onshore di potenza pari o superiore a 300 Mw il Governo accoglie la richiesta di inserire l’Intesa con le regioni interessate, con una riformulazione dell’art. 9 comma 12”.

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