IL LABIRINTO OSCURO DELL'EDILIZIA /33
Sul Ddl AS 1372 “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, dopo le audizioni alle commissioni settima (Cultura) e ottava (Ambiente e territorio) che hanno evidenziato alcuni profili di criticità (in particolare sul silenzio assenso), la settimana scorsa è stato adottato Il nuovo testo unificato che diventa la base di discussione per i nuovi emendamenti da presentarsi entro l’11 giugno (si veda l’articolo di Diario DIAC in proposito). In questo articolo affrontiamo il tema dell’applicazione del “silenzio-assenso” nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica in Italia, in particolare in relazione all’articolo 146 del D.lgs. 42/2004 e all’articolo 17 della Legge 241/1990.
Il tema delinea un quadro complesso in cui la volontà di semplificazione e accelerazione procedurale (rappresentata dall’introduzione del silenzio assenso) si scontra con le esigenze specifiche e la rilevanza costituzionale della tutela paesaggistica.
La posizione predominante, rafforzata dalla giurisprudenza costituzionale, sembra essere quella di escludere o limitare significativamente l’applicazione del silenzio assenso nei procedimenti di autorizzazione e accertamento di compatibilità paesaggistica, riaffermando il ruolo centrale della valutazione di merito da parte delle Soprintendenze. Esaminiamo, in particolare, alcune circolari ministeriali e regionali che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dell’istituto.
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