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Ricostruzione e calamità: nuove responsabilità e opportunità per le professioni tecniche

03 Set 2026 di Paolo Ghigliotti e Marco Vignali

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L’emanazione del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 ed entrato in vigore l’8 agosto 2026 introduce rilevanti novità per le professioni tecniche. In attesa della conversione in legge, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026, si valutano a seguire le principali modifiche introdotte che spaziano dalle semplificazioni edilizie nei Campi Flegrei al ruolo degli esperti catastrofali, fino alla ricostruzione del Centro Italia.

Una delle novità più significative riguarda le procedure per i contributi di ricostruzione nell’area dei Campi Flegrei. L’articolo 14, comma 2 del decreto introduce una norma di interpretazione autentica di fondamentale rilevanza per la gestione delle parti comuni negli edifici condominiali. Fino ad oggi, l’attività dei tecnici era sostanzialmente bloccata dalla formulazione del combinato disposto dell’articolo 9-novies del DL 76/2024 e D.M. 13 dicembre 2024, che imponeva l’obbligo di attestazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari anche quando il contributo riguardava esclusivamente le parti comuni.

L’interpretazione autentica chiarisce che la domanda di contributo per le parti comuni è presentata dall’amministratore (o da un rappresentante in caso di condominio di fatto o consorzio) sulla base di un progetto unitario. Ai fini della dichiarazione di stato legittimo il riallineamento operato dal decreto con l’articolo 9-bis del DPR 380/2001, fa sì che, per gli interventi sulle parti comuni, non rilevino le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari. Per i proprietari e i professionisti questa disposizione rimuove un ostacolo insormontabile, sbloccando le pratiche ferme per irregolarità riferite alle parti esclusive che non incidono su quelle comuni.

Sotto il profilo economico e procedurale, l’intensità del contributo per la riparazione e la riduzione della vulnerabilità sismica viene elevata dal 50% al 70% per tutti i Comuni flegrei, con ricalcolo d’ufficio esteso anche alle istanze già depositate. Viene inoltre istituito un Fondo da 100 milioni di euro per l’immediato ripristino delle abitazioni principali danneggiate dai sismi del 31 luglio e 1° agosto 2026, le cui domande dovranno essere istruite dai Comuni entro 60 giorni dalla presentazione. Infine, le Giunte di Bacoli, Napoli e Pozzuoli hanno la facoltà esclusiva di riaprire i termini per le domande relative ai sismi del 20 maggio 2024, marzo/maggio-settembre 2025 e 21 maggio 2026.

L’articolo 23 del decreto modifica i requisiti per l’iscrizione al Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, introducendo un regime di prima applicazione necessario per disporre di un numero sufficiente di professionisti abilitati alle stime dei danni post-calamità.

Fino al 1° aprile 2028, la nuova disposizione consente ai professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi professionali cui sono attribuite competenze tecniche nell’ambito dell’accertamento e della stima dei danni ai beni immobili di iscriversi direttamente nel Ruolo. Tale accesso è subordinato solo ai requisiti generali previsti all’art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e  d), in sostanza di onorabilità e indipendenza.

Per gli altri soggetti, la CONSAP definirà con proprio regolamento le modalità di accertamento dei requisiti di idoneità professionale o dell’esperienza almeno triennale nell’accertamento dei danni su beni immobili assicurati. Questa misura valorizza e tutela la competenza storica dei tecnici appartenenti alle categorie regolamentate che hanno competenze in ambito estimativo e diagnostico.

Il Capo III del DL 144/2026 interviene sulla ricostruzione post-sisma 2016 nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, disponendo la proroga della gestione straordinaria commissariale fino al 31 dicembre 2029. L’articolo 19 individua, inoltre le misure di maggior favore per i comuni del primo cratere (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto).

Sempre nell’ambito dello stesso Capo III vengono introdotte rigorose misure sanzionatorie sul piano professionale.

L’articolo 18, infatti, inserisce il comma 1-bis all’art. 34 del DL 189/2016, ponendo in capo al Commissario straordinario il compito di provvedere alla cancellazione dall’Elenco Speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di incarichi di progettazione, direzione lavori o prestazioni tecniche, qualora abbiano generato risoluzioni per inadempimento, violazione dei termini delle ordinanze o condanne risarcitorie. I criteri specifici saranno definiti dal Commissario straordinario con apposita ordinanza.

Sul fronte delle opere pubbliche prioritarie, per favorire la ripartenza dei cantieri pubblici, viene introdotta la possibilità di finanziare immediatamente le sole spese di progettazione, anche in deroga all’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

Infine, l’articolo 21 assegna in proprietà gratuita ai Comuni i moduli emergenziali SAE (Soluzioni Abitative Emergenziali). I Comuni dovranno provvedere al loro accatastamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, usufruendo dell’esenzione dalle relative imposte. L’iter procedurale tra assegnazione e accatastamento andrà probabilmente verificato nei dettagli nelle aule parlamentari in fase di conversione in legge, perché ad un primo sguardo sembra mostrare vuoti e difficoltà applicative.

 

 

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