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La revoca e l’annullamento in autotutela: cosa li distingue e quali adempimenti prevedono?

Sebbene sia indice di una criticità o comunque di una deviazione dall’iter ordinario, il ritiro di una procedura di affidamento di un appalto pubblico, nella doppia tipologia dell’annullamento e della revoca in autotutela, non è un evento così remoto e raro. Comprendere, pertanto, la distinzione tra revoca e annullamento in autotutela è fondamentale per le stazioni appaltanti, in quanto, al di là dell’effetto comune (appunto, il ritiro della procedura), le motivazioni legittimanti e le tempistiche sono diverse, così come le modalità di comunicazione all’ANAC, a mezzo la compilazione della relativa scheda.

Cerchiamo, quindi, di chiarire questi aspetti tecnici e operativi.

05 Giu 2025 di Gabriella Sparano

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Qual è la differenza tra revoca e annullamento di una procedura di gara in autotutela?

In quanto species del genus procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/1990, la procedura di affidamento di un appalto pubblico ha sempre come regola generale di riferimento la predetta normativa, che prevede e disciplina la revoca in autotutela nel suo articolo 21-quinquies e l’annullamento d’ufficio nel suo articolo 21-novies. Pertanto, la revoca di una procedura di gara interviene quando, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, la stazione appaltante decide di non procedere più con l’affidamento. Queste ragioni devono essere diverse da quelle che hanno determinato l’iniziale indizione della procedura gara e devono rendere la prosecuzione non più opportuna o conveniente. Quindi, la revoca opera per il futuro (ex nunc) e non implica un vizio originario dell’atto indittivo. Sono casi tipici di revoca, quindi, la mancanza di fondi, il mutamento delle esigenze amministrative o l’impossibilità oggettiva di realizzare l’opera o la prestazione.

L’annullamento in autotutela, invece, si ha quando la stazione appaltante riscontra un vizio di legittimità originario negli atti della procedura di affidamento, cioè un’irregolarità che rende l’atto illegittimo fin dalla sua origine. A differenza della revoca, pertanto, l’annullamento ha efficacia retroattiva (ex tunc), come se l’atto originario, proprio perché viziato fin dall’origine, non fosse mai esistito, e deve essere sempre motivato in relazione all’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e al bilanciamento con eventuali interessi dei privati. Sono casi tipici di annullamento, quindi, i vizi procedurali (per esempio, la mancata pubblicazione di un bando), i vizi di merito (per esempio, gli errori nei requisiti di partecipazione) o i vizi di forma. La revoca e l’annullamento in autotutela possono essere disposti in qualunque fase della procedura di gara? Sia la revoca che l’annullamento in autotutela possono essere disposti in qualsiasi fase della procedura di gara, fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto. La revoca è più frequentemente adottata prima dell’aggiudicazione, ma può avvenire anche dopo, qualora l’interesse pubblico sopravvenuto lo giustifichi.

Tuttavia, più la procedura è avanzata, maggiori saranno le motivazioni stringenti richieste per la revoca, anche in considerazione degli affidamenti ingenerati nei partecipanti. L’annullamento in autotutela può essere disposto anche dopo l’aggiudicazione e persino la stipula del contratto, qualora si rilevi un vizio di legittimità degli atti precedenti che inficia l’intera procedura e stante il preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente. In ogni caso, è sempre necessario valutare attentamente l’affidamento dei partecipanti e il principio di conservazione degli atti giuridici, cercando di limitare l’annullamento alle sole parti viziate, se possibile.

Quali sono gli adempimenti in termini di pubblicità e comunicazione per la revoca e l’annullamento?

Dopo aver adottato la determina o qualsiasi atto equivalente che, secondo il proprio ordinamento, è idoneo a disporre la revoca e l’annullamento in autotutela della procedura secondo i requisiti e i presupposti visti ai quesiti precedente, la stazione appaltante deve provvedere alla relativa comunicazione e pubblicazione, e lo fa: – nei confronti degli operatori economici che hanno partecipato o intendono partecipare alla gara e, comunque, di tutti i soggetti interessati, a mezzo la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (pad) e sul profilo del committente e, comunque, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione della gara, per garantire la massima trasparenza e informazione; – nei confronti dell’ANAC e anche ai fini degli obblighi di pubblicazione in ambito nazionale (con la PVL – Pubblicità a Valore Legale, ove prevista) e in ambito europeo (con l’invio al TED dell’eForm, ove prevista), a mezzo la compilazione e la trasmissione della relativa Scheda ANACForm attraverso i sistemi interoperabili con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). In realtà, non esistono schede specificamente dedicate all’annullamento o alla revoca in autotutela secondo le relative caratteristiche viste sopra. Ma, le schede a tal fine utilizzabili sono essenzialmente due: 1. la scheda ANN – Annullamento affidamento; 2. la scheda A1_29 – Avviso aggiudicazione direttiva generale, regime ordinario.

Quando è utilizzabile la scheda ANN – Annullamento affidamento?

Detta scheda, che non prevede la pubblicazione né in ambito nazionale né in ambito europeo, è la scheda utilizzabile per annullare una procedura di affidamento già avviata, inclusi gli affidamenti diretti. La scheda ANN rappresenta uno “stato finale” della procedura, senza possibilità di ulteriori schede successive. È utilizzabile in caso di annullamento in autotutela e, a seconda del tipo di procedura e del suo importo, può essere associata a diverse schede iniziali, quali: – P3_1 – Contratti esclusi (generale o di tipo accordo quadro) – P3_2 – Contratti esclusi in Concessione o Contratti esclusi in Concessione con la tecnica dell’AQ – P3_3 – Contratti esclusi – adesione con confronto competitivo – P6_1 – adesione AQ/convenzione con successivo confronto competitivo (concessioni) – P6_2 – adesione AQ/convenzione con successivo confronto competitivo (ordinario/speciale) – AD4 – Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo – AD5 – Affidamento diretto < 5k € È richiesta la selezione del motivo dell’annullamento durante la compilazione.

Quando è utilizzabile la scheda A1_29 – Avviso aggiudicazione direttiva generale, regime ordinario?

Detta scheda, che prevede la pubblicazione sia in ambito nazionale sia in ambito europeo, è relativa all’aggiudicazione sopra soglia e sottosoglia e consente di comunicare l’ “Esito procedura annullata”, nella doppia tipologia di annullamento/revoca, e segue alla scheda P1_16 – Bando di gara — direttiva generale, regime ordinario appalti settori ordinari pari /sopra soglia, oltre che alle schede S1, S2, S3 e S2R.

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