LA REPLICA ALL'ANCE
“Nessuna violazione di leggi né della concorrenza”: Paolo Pizzarotti difende il suo diritto di vendere (e anche quello di Fs di comprare)

Paolo Pizzarotti
Paolo Pizzarotti risponde all’Ance che – nella segnalazione del 28 novembre al governo, alla commissione e alle Autorità Antitrust e Anticorruzione – aveva messo in dubbio la legittimità della vendita del ramo ferroviario dell’azienda parmense alle Ferrovie dello Stato, committente con Rfi di tutti i 14 lotti che vedono la partecipazione di Pizzarotti e che ora andrebbero all’acquirente del ramo aziendale (si veda qui l’articolo sulla segnalazione ANCE).
Quella formulata da Pizzarotti è una difesa articolata dell’azienda – con la conferma del buona andamento nel 2025 (“con risultati economici in linea con le stime del Piano, se non superiori”) e la previsione che “la società potrà auspicabilmente superare lo stato di crisi reversibile già entro il mese di febbraio 2026, secondo i termini previsti dalla composizione negoziata della crisi” – ma anche una difesa del proprio diritto di vendere il ramo di azienda ferroviario e pure del diritto di Fs di comprarlo senza incorrere in atti illegittimi o in contrasto con le regole Antitrust. La comunicazione esplicita, d’altra parte, che, prima dell’indizione del processo competitivo, Impresa Pizzarotti “ha registrato un interessamento da parte delle Ferrovie dello Stato, nonché di altri operatori privati, ad acquisire il nostro romano d’azienda attivo nel comparto della costruzione di infrastrutture ferroviarie”. Sembra confermato quindi che l’operazione abbia avuto origine proprio dall’interessamento di Fs.
Oggi Ferrovie è rimasto l’unico concorrente in gara che verosimilmente presenterà offerta vincolante entro il termine previsto del 12 dicembre. Anche per questo, Pizzarotti non si limita nella sua comunicazione a escludere qualunque violazione di legge e a ricordare i benefici derivanti alla sua impresa dall’operazione, ma in molti punti assume il punto di vista delle stesse Fs, argomentando non solo che sia legittimo l’acquisto da parte del gruppo guidato da Stefano Antonio Donnarumma, ma addirittura che sia conveniente. In più passaggi, d’altra parte, Pizzarotti parla proprio con la voce delle Fs, citando numerosi documenti di Fs, dal piano industriale alle condizioni generali di contratto.
Con un lungo e articolato ragionamento svolto in nove pagine, Pizzarotti giunge infatti alla conclusione che “il completamento dell’operazione denominata Project Rail non violi alcuna normativa prevista dal vigente compendio normativo nazionale ed eurounitario, rappresentando piuttosto una opportunità di sinergia Pubblico-Privato, che potrà riverberare numerosi benefici in termini di capacità di ottimizzazione degli ingenti investimenti previsti dal Piano Industriale Fs per lo sviluppo e ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, senza pregiudicare in alcun modo i profili di concorrenza e libero mercato”. Di fatto la difesa dell’operazione viene a coincidere – nel parere – con la difesa dell’interesse di Fs all’acquisto.
Per rispondere alla segnalazione di Ance, la comunicazione di Paolo Pizzarotti ne identifica cinque profili principali: a) asserita elusione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici in tema di in-house providing; b) asserita alterazione sostanzia/e del sinallagma contrattuale e delle regole di gara; c) la valorizzazione economica del Ramo Target e la presunta violazione della normativa in materia di Aiuti
di Stato; d) asserita distorsione della concorrenza; e) asseriti profili di conflitto di interesse a seguito di “confusione” tra ruolo di Stazione Appaltante ed esecutore di lavori pubblici.
Nel punto a) c’è la risposta ad ANCE sull’in house di duplice ordine. Da una parte si ricorda che “l’affidamento in-house di lavori, servizi e forniture è uno strumento pienamente legittimo, previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 (anche solo “Codice dei contratti pubblici”) e dalle direttive europee, quale espressione del principio di libera auto-organizzazione delle amministrazioni”. Dall’altra, sostenendo che “l’operazione di integrazione verticale in corso di attuazione da parte di FS non sia sorretta dalle logiche dell’affidamento in house. La NewCo che risulterà conferitaria del Ramo Target andrà ad integrare la compagine del Gruppo FS come nuova società specializzata (captive) nel settore della costruzione delle linee ferroviarie. Rappresenta infatti un tratto tipico dell’organizzazione industriale delle società pubbliche operanti nei settori speciali quello di strutturarsi per svolgere anche in proprio il processo produttivo strumentale alla fornitura del servizio. Le direttive europee riconoscono questi diritti nei settori speciali già da qualche decennio”. Anche in questo caso, Pizzarotti rappresenta una posizione strategica delle Fs.
Atteggiamento ancora più accentuato quando Pizzarotti affronta il tema del piano industriale di Fs con investimenti per 100 miliardi nei prossimi cinque anni e si spinge a sostenere che “vista la mole di opere che verranno messe in cantiere nei prossimi anni, riteniamo coerente (se non addirittura indispensabile nell’interesse pubblico) l’iniziativa strategica contemplata nel Piano Industriale FS di ‘integrazione verticale e sviluppo di partnership con operatori industriali e finanziari per accelerare lo sviluppo del business'”.
C’è da ritenere, evidentemente, che Fs concordi con le posizioni di Pizzarotti.
A proposito del punto b) Pizzarotti premette che “si fatica a comprendere i timori di ANCE, posto che è la stessa Associazione a richiamare il portato dell’art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) del vigente Codice dei contratti pubblici” e si limita a considerare che “tale disposizione normativa è cristallina nel consentire espressamente le modifiche soggettive della compagine aggiudicataria ‘a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti’, a condizione che il nuovo (o meglio rinnovato) operatore economico ‘soddisfi gli iniziali criteri di selezione’, e che ciò ‘non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto'”.
Più interessante il punto c) in cui Pizzarotti contesta “recisamente l’asserita sopravvalutazione dell’asset”.
Innanzitutto – argomenta – ” in ragione del fatto che la Società ha esercitato la facoltà di determinare un Prezzo Minimo di Offerta (in 180 milioni di euro), a fronte di una perizia di stima (commissionata a società di consulenza e revisione di primario standing su panorama internazionale) che individua l’enterprise value del Ramo Target a un valore ampiamente superiore al Prezzo Minimo d’Offerta”.
Viene considerata irrilevante (“inconferente”) “la circostanza secondo cui, dalla mancata presentazione di ulteriori Offerte Non Vincolanti (oltre a quella di FS), discenderebbe automaticamente una erronea valorizzazione del ramo”. Pare certamente plausibile, piuttosto, aggiunge Pizzarotti, che “un soggetto quale FS, interessato al completamento della Potenziale Operazione (che, giova rammentarlo, riguarda la cessione di un ramo d’azienda e non la mera cessione di quote di partecipazione a consorzi affidatari della realizzazione di opere pubbliche di primario interesse) possa valorizzare diversamente l’avviamento del Ramo Target, riconoscendo al personale e alle potenziali attestazioni SOA un prezzo superiore rispetto a quei soggetti che invece possiedono già tutti i requisiti tecnici necessari per l’esecuzione di lavori pubblici”.
Pizzarotti contesta anche che possa esserci l’ombra di aiuti di Stato, asserendo che “la Potenziale Operazione non presenta alcun vantaggio selettivo, poiché è strutturata nel rispetto del criterio dell’operatore in economia di mercato (MEIP). Tale conformità è garantita, appunto, da due elementi fondamentali: (i) la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria avviata da Impresa Pizzarotti per la cessione del Ramo Target, aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati e vigilata dall’Esperto Indipendente e dall’Ausiliario del Giudice; (ii) la determinazione del prezzo sulla base di una perizia di stima redatta da una primaria società di revisione, che ha individuato un fair value ampiamente superiore al prezzo minimo fissato. Questi presidi assicurano che l’operazione avvenga a condizioni di mercato, escludendo – ad avviso di chi scrive – qualsiasi ipotesi di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE e della Comunicazione 2016/C 262/01”.
Al punto d) l’argomento dei “rischi distorsivi della concorrenza” viene considerato “destituito di fondamento”. E Pizzarotti arriva a sostenere “è vero piuttosto il contrario: la distorsione della concorrenza potrebbe invero manifestarsi ove la Potenziale Operazione non venisse completata”. Senza il completamento dell’operazione Project Rail “il risanamento di Impresa Pizzarotti diverrebbe oggettivamente più difficoltoso, con il concreto rischio di sfociare finanche in strumenti di regolazione della crisi o – peggio – di procedure concorsuali. Tale circostanza potrebbe comportare l’attivazione – da parte degli altri soci consorziati – di alcune clausole statutarie che comporterebbero l’esclusione di Impresa Pizzarotti dalla compagine delle legal entities ricomprese nel perimetro del Ramo Target, con conseguente assorbimento delle sue quote da parte degli altri consorziati rimanenti”. Il risultato – dice Pizzarotti – “sarebbe allora un indebito vantaggio in favore degli altri soci consorziati – certamente distorsivo della concorrenza – che consentirebbe loro di assorbire, senza alcun onere, le quote di partecipazione detenute da Impresa Pizzarotti nei Consorzi a partecipazione congiunta, con ciò determinandosi un ulteriore rafforzamento della posizione dominante di alcuni di essi nel mercato di riferimento”. Qui Pizzarotti va al contrattacco. “Ci si chiede quindi (anche tramite le opportune valutazioni della competente Autorità nazionale antitrust, qui in indirizzo) se non sussistano invece i presupposti di una intesa restrittiva della concorrenza attuata proprio dai suddetti soci consorziati (e dalla stessa ANCE), che evidentemente stanno cercando di ostacolare la dismissione del Ramo Target nell’ambito del risanamento di Impresa Pizzarotti”.
Infine, il tema forse più scabroso, i possibili conflitti di interesse tra ruolo di stazione appaltante e di esecutore di lavori pubblici. Pizzarotti afferma che “è proprio la disciplina prevista dall’art. 142 del Codice dei Contratti pubblici ad escludere, in radice, che vi sia conflitto di interesse in caso di affidamento di contratti pubblici da un’impresa pubblica a una propria società controllata. Al contrario, la suddetta disciplina presuppone il rapporto di controllo tra le parti del contratto, quale elemento indefettibile ai fini della legittimità dell’affidamento. Sotto un diverso punto di vista, appare utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, i divieti di partecipazione alle gare delle società pubbliche devono essere reputati tassativi e, allo stato, va dato atto che non è previsto alcun divieto di partecipazione per le società partecipate dalla stazione appaltante”. Ancora una volta Pizzarotti sceglie il punto di vista del committente e non quello dell’impresa che passerebbe sotto il controllo o dei consorzi di cui fa parte. Nella fase di esecuzione, però, si ammette che si potrebbero configurare conflitti di interesse. “Sarà sufficiente – chiosa Pizzarotti – che il Gruppo FS adotti politiche aziendali tali da garantire l’indipendenza dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione (a titolo esemplificativo: RUP e Direttore Lavori) rispetto agli interessi della società controllata e dei consorzi di cui farà parte”.