IL TESTO UNIFICATO DEI RELATORI
Paesaggio: frenata al silenzio-assenso, riforma SENZA strappi leghisti
Il nuovo testo adottato ieri dalle commissioni Ambiente e Cultura diventa la base di discussione, emendamenti entro l’11 giugno. Si allungano da sei a dodici mesi i tempi per l’esercizio da parte del governo della delega per la riforma organica della materia paesaggistica entro il codice dei beni culturali. Saltano invece gli interventi diretti sul codice, in via immediata e fuori della riforma complessiva, che avrebbero voluto rafforzare il silenzio-assenso, estendere l’area degli interventi liberi dai pareri paesaggistici, estendere l’esclusione dal parere vincolante del Sovrintendente ad alcune tipologie infrastrutturali come le strade.
La riforma delle autorizzazioni paesaggistiche va avanti al Senato, un po’ più lentamente (dodici mesi anziché sei per l’esercizio della delega) e senza gli strappi contenuti nella proposta di legge originaria presentata dalla Lega: saltano, in particolare, le norme che avrebbero anticipato la riforma complessiva, fra cui il rafforzamento del silenzio-assenso, l’estensione delle tipologie di lavori liberi dal parere del Sovrintendente e l’esclusione del parere vincolante delle Sovrintendenze per alcune tipologie infrastrutturali, come le strade.
Ieri i relatori per la settima commissione Cultura, Andrea Paganella (Lega), e per l’ottava commissione Ambiente-Lavori pubblici, Francesca Tubetti (Fratelli d’Italia), hanno presentato il nuovo testo unificato, che tiene conto non solo delle posizioni dei vari gruppi parlamentari, ma anche delle audizioni fatte (per cui si veda l’articolo di Diario DIAC del 16 aprile), nella gran parte favorevoli a una semplificazione/accelerazione delle procedure autorizzative, ma nel rigoroso rispetto della tutela del paesaggio posta dall’articolo 9 della Costituzione. Il testo depositato dai relatori è stato adottato dalle due commissioni (l’esame è congiunto) e diventerà ora la base per la successiva discussione. Gli emendamenti potranno essere presentati entro l’11 giugno.
Di fatto è risultata isolata la posizione della Lega o, quanto meno, del primo firmatario leghista della proposta iniziale, Roberto Marti. Oltre all’articolo (il 3 nel Ddl originario, ora il 2 nel nuovo testo) che prevede una delega al governo per riformare complessivamente e organicamente le norme in materia paesaggistica contenute nel codice dei beni culturali, il Ddl originario prevedeva anche un articolo 2 che interveniva direttamente e subito sul codice con quattro modifiche puntuali ma molto radicali, relative appunto al rafforzamento del silenzio-assenso, all’estensione dell’area libera e alla restrizione dell’area in cui i pareri del Sovrintendente risultano vincolanti. Questo articolo è stato cancellato.
Anche nell’articolo 2 sulla delega al governo per la riforma il testo unificato introduce accorgimenti che mirano a riportare i principi e i criteri di delega entro un assetto riformatore più equlibrato. Uno degli esempi più eclatanti di questo maggiore equilibrio, soprattutto rispetto alle tutele costituzionali, è stato brillantemente spiegato da Salvatore Di Bacco nella sua rubrica Il lato oscuro dell’edilizia con l’articolo del 27 maggio “Paesaggio: prima della semplificazione è necessaria l’approvazione congiunta Stato-Regione dei piani regionali”. Là dove infatti, alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 si prevede che “gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali” si aggiunge un vincolo che non c’era nel precedente testo, cioè che questo avviene “previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati al piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004”. In assenza del piano paesaggistico, come scrive Di Bacco, la semplificazione non può avere corso.
Nella stessa direzione il nuovo testo dei relatori elimina l’autocertificazione ad opera del proponente per gli interventi di carattere stagionale e ripetitivo, potenzia le competenze degli attuali sportelli unici autorizzativi per l’edilizia con la competenza paesaggistica, anziché crearne di nuovi solo per la competenza paesaggistica, demanda a linee guida ministeriali – e non a una norma di legge – il coordinamento delle Sovrintendenze per assicurare “l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale”.
Quanto al silenzio-assenso, nessuno strappo, ma una riforma organica complessiva all’interno della delega che sarà esercitata dal ministro della Cultura. La disciplina dovrà raccordarsi all’istituto generale del silenzio-assenso previsto dalla legge 241/1990. Anche qui un limite e lo sgombero di qualunque possibile forzatura, affinché si arrivi a una norma che operi nel pieno rispetto dei principi costituzionali.